CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 21996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2046/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di base – C . U . B . Trasporti - Federazione provinciale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messinan. 848/2023 pubblicata in data 20/11/2023, n.r.g. 73/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] di base – C . U . B . Trasporti - Federazione provinciale di Messina aveva adìto il Tribunale di Messina per ottenere la declaratoria di antisindacalità del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato OGGETTO: repressione della condotta antisindacale - legittimazione attiva - accertamento in concreto dall’omesso versamento dell’importo della quota associativa sindacale prevista dal CCNL, ceduto dal dipendente ivi indicato in suo favore. 2.-Costituitosi il contraddittorio, con decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente. 3.-L’opposizione di quest’ultima veniva poi accolta e il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava antisindacale il comportamento denunciato tenuto da [OSCURATO:SOCIETA], ordinava alla società di cessare dal predetto comportamento e di versare al sindacato ricorrente le somme cedute dal lavoratore. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da R.F.I.[OSCURATO:SOCIETA] quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il doc. 14 prodotto dal sindacato è un articolo pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] ed è relativo allo sciopero del 29/10/2010 nel trasporto pubblico locale e ferroviario; dunque è dimostrata l’attività sindacale nel settore imprenditoriale oggetto di causa; b) risulta altresì depositato articolo tratto dal sito internet dell’agenzia ANSA, relativo allo sciopero generale CUB del novembre 2012, nonché articolo tratto dal sito internet delle ferrovie per uno sciopero indetto per l’11luglio 2009; c) tutto ciò consente di condividere la valutazione già espressa dal Tribunale circa lo svolgimento di attività sindacale su questioni aventi rilievo nazionale nel settore ferroviario da parte di CUB Trasporti e dunque circa la sua legittimazione attiva a proporre ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970. 5.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 6.-[OSCURATO:PERSONA] di base CUB Trasporti -Federazione provinciale di Messinaha resistito con controricorso. 7.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 28 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato lo svolgimento, da parte di C.U.B.Trasporti, di attività sindacale di rilievo nazionale nel settore del trasporto ferroviario e di conseguenza affermato la legittimazione attiva del predetto sindacato. Il motivo è inammissibile. La ricorrente prospetta un “errore di percezione” dei documenti esaminati dai Giudici d’appello, ma in realtà sollecita a questa Corte una diversa valutazione di quegli elementi probatori, in quanto insiste nel ritenere che essi dimostrerebbero l’indizionedi scioperi non nello specifico settore ferroviario, bensì di valenza generale. Dunque, la censura in realtà attiene ad un asserito vizio di interpretazione e di valutazione del significato e della portata di quei documenti, in ultima analisi ad un “errore di valutazione”, che non può assurgere a “travisamento della prova” neppure nei termini da ultimo precisati da questa Corte in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 5792/2024). 2.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Co