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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 01458/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20197/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. FABRIZI 185, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.118/2022 depositata il 24/1/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. –il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione, attesa la reciproca soccombenza, tra i ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Compensa tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,il 10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20197/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. FABRIZI 185, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.118/2022 depositata il 24/1/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. –il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione, attesa la reciproca soccombenza, tra i ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 10/
Decreto Cassazione n. 01458/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris