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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 11315/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; P letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, addotto in termini di marcata genericità e senza un effettivi confronto con il tenore della decisione impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto al giudizio di responsabilità legato alla ritenuta configurabilità, alla luce dei dati acquisiti, puntualmente scrutinati, del reato di cui all'art 348 cp contestato all'imputato, alla non applicabilità alla specie dell'esimente di cui all'art 131 bis cp in ragione del disvalore oggettivo della condotta e della intensità del dolo, alla misura della pena, giustificata più che adeguatamente riguardo al relativo discostamento dal minimo edittale, il tutto argomentato in termini tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; P letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, addotto in termini di marcata genericità e senza un effettivi confronto con il tenore della decisione impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto al giudizio di responsabilità legato alla ritenuta configurabilità, alla luce dei dati acquisiti, puntualmente scrutinati, del reato di cui all'art 348 cp contestato all'imputato, alla non applicabilità alla specie dell'esimente di cui all'art 131 bis cp in ragione del disvalore oggettivo della condotta e della intensità del dolo, alla misura della pena, giustificata più che adeguatamente riguardo al relativo discostamento dal minimo edittale, il tutto argomentato in termini tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris