CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].SMA.R. [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., [OSCURATO:PERSONA];2026 - intimati -2028 avverso il decreto del TRIBUNALE di TRANI, depositato il25/07/2024 R.G.N. 3393/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile l’opposizioneallo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto crediti di lavoro, in quanto proposta (il 12.9.2023) oltreNumero registro generale 18441/2024il termine di trenta giorni dalla comunicazione di esecutivitàN umero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 18516/2026dello stato passivo (avvenuta 17.7.2023), sul presupposto cheData pubblicazione 08/06/2026non fosse operante, in relazione alla natura dei crediti vantati,la sospensione dei termini processuali di cui all’art. 3 della leggen. 742 del 1969. Ha ritenuto non rimborsabili le spese diassistenza legale occorse per la domanda di insinuazione alpassivo.2. Ha proposto ricorso in cassazione la signora Patruno con ununico motivo. La curatela non ha svolto difese.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dald.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 207, comma 16, deld.lgs. n. 14 del 2019, Codice della crisi d'impresa edell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha tenutoconto delle previsioni del citato decreto legislativo, entrato invigore il 15.7.2022 (come stabilito dall’art. 389), il cui art. 207,comma 16, ha disposto l’applicazione alle impugnazioni previstedall’art. 206, senza distinzione alcuna, della sospensione deitermini processuali.Argomenta che, avvenuta la comunicazione di esecutività dellostato passivo il 17.7.2023 e applicata la sospensione dei terminiper il periodo dall’1 al 31 agosto, l’opposizione allo stato passivoproposta il 12.9.2023 doveva giudicarsi tempestiva.2. Il motivo di ricorso pone la questione della applicabilità, nelvigore del d.lgs. n. 14 del 2019, della sospensione dei terminidurante il periodo feriale ai giudizi per l'accertamento dei creditiNumero registro generale 18441/2024concorsuali in cui si controverta dell'ammissione allo statoN umero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 18516/2026passivo dei crediti di lavoro.Data pubblicazione 08/06/20262.1. La legge n. 742 del 1969, al comma 1, stabilisce che “Ildecorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioniordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1ºal 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla finedel periodo di sospensione…”.Il successivo art. 3 prevede che “in materia civile, l'articolo 1non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonchéalle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice diprocedura civile”.2.2. Nel regime anteriore al C.C.I.I., le Sezioni unite (sentenzan. 10944 del 2017) hanno statuito che, in tema di fallimento,anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata invigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei terminidurante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, aisensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969, ai giudizi perl'accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cuisi controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti dilavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sonoassoggettati al regime previsto dall'art. 3 citato, in ragione dellamateria che ne forma l'oggetto.2.3. L’art. 9 del d.lgs. 14 del 2019 ha previsto: “La sospensioneferiale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969,n. 742, non si applica ai procedimenti disciplinati dal presentecodice, salvo che esso non disponga diversamente”. Unadisposizione di segno diverso è dettata dall’art. 207, comma 16,ai sensi del quale “Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sonosoggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1Numero registro generale 18441/2024della legge 7 ottobre 1969, n. 742”. L’art. 206, la cui rubricaN umero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 18516/2026concerne le “impugnazioni”, al comma 1 esplicita che “Contro ilData pubblicazione 08/06/2026decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essereproposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi orevocazione”.2.4. Alla luce delle disposizioni finora elencate, occorre stabilirese il Codice della crisi abbia adottato o meno una regola digenerale inapplicabilità della sospensione feriale, eccetto i casiespressamente previsti e, in caso positivo, se tra le eccezionirientrino le opposizioni allo stato passivo. Occorre poi indagaresulla portata della disciplina dettata dal d.lgs. n. 14 del 2019rispetto alle opposizioni allo stato passivo dei crediti di lavoro.2.6. Rilevato che sulla interpretazione delle citate disposizioninon si rinvengono precedenti di questa Corte, si dispone il rinviodel procedimento a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza, dato il rilievo nomofilattico della questione posta. P.Q.MLa Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza in ragione del rilievo nomofilattico dellaquestione posta.Così deciso nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]