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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 27647/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 27 maggio 2021, ha confermato la condanna del Piscicelli alla pena ritenuta di giustizia in relazione a reato p. e p. dall'art. 189, commi 1, 6 e 7 Cod.Strada, contestato come commesso il 26 novembre 2015.

Nell'unico motivo di doglianza si denuncia violazione di legge processuale in relazione al fatto che, nel giudizio d'appello, é stato erroneamente ritenuto che il Piscicelli fosse difeso d'ufficio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché dallo stesso difensore di fiducia oggi firmatario del ricorso, nominato dal Piscicelli fin dal giudizio di primo grado, come documentalmente comprovato in atti.

2. Il ricorso é fondato.

La celebrazione del giudizio d'appello é avvenuta senza considerare che il difensore del Piscicelli, al quale notificare il decreto di citazione a giudizio, era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno firmatario del ricorso e nominato di fiducia fin dal 17 luglio 2019.

Conseguentemente si é verificata una nullità assoluta: infatti, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615).

3. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, che dovrà provvedere a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 10 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 27 maggio 2021, ha confermato la condanna del Piscicelli alla pena ritenuta di giustizia in relazione a reato p. e p. dall'art. 189, commi 1, 6 e 7 Cod.Strada, contestato come commesso il 26 novembre 2015. Nell'unico motivo di doglianza si denuncia violazione di legge processuale in relazione al fatto che, nel giudizio d'appello, é stato erroneamente ritenuto che il Piscicelli fosse difeso d'ufficio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché dallo stesso difensore di fiducia oggi firmatario del ricorso, nominato dal Piscicelli fin dal giudizio di primo grado, come documentalmente comprovato in atti. 2. Il ricorso é fondato. La celebrazione del giudizio d'appello é avvenuta senza considerare che il difensore del Piscicelli, al quale notificare il decreto di citazione a giudizio, era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno firmatario del ricorso e nominato di fiducia fin dal 17 luglio 2019. Conseguentemente si é verificata una nullità assoluta: infatti, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615). 3. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, che dovrà provvedere a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 10 giu
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