CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 27647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 27 maggio 2021, ha confermato la condanna del Piscicelli alla pena ritenuta di giustizia in relazione a reato p. e p. dall'art. 189, commi 1, 6 e 7 Cod.Strada, contestato come commesso il 26 novembre 2015. Nell'unico motivo di doglianza si denuncia violazione di legge processuale in relazione al fatto che, nel giudizio d'appello, é stato erroneamente ritenuto che il Piscicelli fosse difeso d'ufficio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché dallo stesso difensore di fiducia oggi firmatario del ricorso, nominato dal Piscicelli fin dal giudizio di primo grado, come documentalmente comprovato in atti. 2. Il ricorso é fondato. La celebrazione del giudizio d'appello é avvenuta senza considerare che il difensore del Piscicelli, al quale notificare il decreto di citazione a giudizio, era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno firmatario del ricorso e nominato di fiducia fin dal 17 luglio 2019. Conseguentemente si é verificata una nullità assoluta: infatti, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615). 3. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, che dovrà provvedere a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 10 giu