CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 40823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] EMPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Empoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'8 giugno 2021 il Giudice di Pace di Empoli aveva dichiarato ia propria incompetenza, ai sensi dell'art. 221 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a favore del giudice penale va decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato opposizione ai sensi dell'art. 204 bis cod. strada avverso il verbale del 6 agosto 2019, con il quale la Polizia di Stato di Empoli gli aveva contestato la violazione amministrativa di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, disponendo altresì il fermo amministrativo dell'autoveicolo, dopo averlo sorpreso alla guida senza patente e con un permesso di guida internazionale privo dei requisiti prescritti dall'Autorità del Marocco. Per tali fatti, Naoui era stato condannato dal Tribunale di Firenze con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 1 febbraio 2021, definitiva il 26 febbraio 2021, in ordine al reato di falsità materiale commessa dal privato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. proc. pen. Il G.i.p. del Tribunale di Firenze con ordinanza del 22 dicembre 2021 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai sensi dell'art. 221 cod. strada, la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa non solo se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, come espressamente previsto dal legislatore, ma anche quando vi sia un provvedimento definitorio che fa venire meno la pendenza del procedimento penale, come è avvenuto nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la risoluzione del conflitto, giova premettere in diritto che l'art. 24, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che «qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere dei reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa». L'ultimo comma aggiunge che «la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità». [OSCURATO:PERSONA] della strada, all'art. 221, adotta una disciplina non dissimile, sintetizzata nella seguente previsione: «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220». Tale ultima disposizione prescrive all'Autorità giudiziaria che ravvisi solo una violazione amministrativa di rimettere gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non sussiste connessione obiettiva con il procedimento per l'accertamento della violazione amministrativa e l'irrogazione della relativa sanzione (e, quindi, il giudice penale non ha giurisdizione) quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso (Sez. 1, n. 31662 del 08/07/2004, Gustin, Rv. 229485). In caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, invece, il giudice competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" (Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217018); infatti, la sentenza di applicazione su richiesta delle parti ha comunque natura definitoria e determina il venire meno della pendenza del procedimento penale e, quindi, il venire meno della connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo. 2. Alla luce dei principi sopra indicati e considerando che il provvedimento dell'8 giugno 2021 del G.d.P, civile di Empoli è successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, definitiva il 26 febbraio 2021, la Corte ritiene che il conflitto vada risolto con il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace di Empoli, al quale debbono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Empoli,