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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 1999

Cassazione n. 31713/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 10/06/1999 avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Aquino, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli denuncia la violazione dei criteri dell'art. 133, cod. pen., nella commisurazione della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto personalmente dall'interessato.

Ai sensi del successivo art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

E tale disciplina — come precisato da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 10/06/1999 avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Aquino, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia la violazione dei criteri dell'art. 133, cod. pen., nella commisurazione della pena. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto personalmente dall'interessato. Ai sensi del successivo art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris