CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09451/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del [OSCURATO:PERSONA] e legale2025 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa5246 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2192/2024 della CORTE D'APPELLOdi ROMA, depositata il 31/05/2024 R.G.N. 775/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24981/20241. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello Numero sezionale 5246/2025Numero di raccolta generale 9451/2026di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dall’ASL di Data pubblicazione 14/04/2026data 02/03/2023 con la quale il Tribunale di Frosinoneaveva accolto il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto l'accertamento giudiziale della adibizione dellastessa a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie dellaqualifica di appartenenza e per l'effetto condannaval'azienda al risarcimento del danno subito in ragione dellasuddetta dequalificazione.1.1 Il Tribunale aveva accolto la domanda fondata sullaprospettazione attorea, secondo cui la ricorrente, avente laqualifica e mansioni di infermiere professionale livello D 5presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Alatriera stata costretta, stante la carenza di personale ausiliarioOTA e OSS, a disimpegnare le dequalificanti mansionirelative all'igiene dei pazienti e dal cambio delle lenzuola,cambio dei pannoloni, al rifacimento della locanda, al giro-letti, all'alimentazione di pazienti non autosufficienti, altrasporto del paziente in radiologia, in sala operatoria o incamera mortuaria, alla consegna dei prelievi al laboratorioanalisi, con conseguente pregiudizio alla professionalità.2. La Corte di appello, per quanto qui rileva, respingeva nelmerito il gravame, perché (in sintesi): le stesse allegazionimansioni proprie dei livelli inferiori avesse impeditol’espletamento prevalente di quelle del profilo diinquadramento; tanto più che le prime, per afferireall’assistenza e cura del paziente, non eranocompletamente estranee alle altre, ed il relativoespletamento era necessario a garantire livelli accettabili diassistenza; ed alcune erano evidentemente non routinarieNumero registro generale 24981/2024(o ammesse come occasionali); che tanto non consentiva Numero sezionale 5246/2025Numero di raccolta generale 9451/2026di parlare di demansionamento illecito, sebbene Data pubblicazione 14/04/2026certamente si trattasse di mansioni di livello inferiore, equeste fossero state svolte per diversi anni; richiamava alriguardo Cass. n. 19419/2020. Rilevava che la prova oralearticolata dalla ricorrente non contenesse indicazioniidonee a far ritenere che le mansioni proprie del profilo diinquadramento non fossero comunque rimaste prevalenti.3. Per la cassazione della sentenza ricorre la dipendentecon atto articolato su due motivi.4. L’Azienda resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli articoli 2103 -2697 c.c., art. 52 d.lgsn.165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c).2. La sentenza impugnata sarebbe illegittima perché nonterrebbe conto della disciplina legale in ordine all’esattoadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto dilavoro, nonché delle regole in ordine alla ripartizionedell’onere della prova e dell’effetto devolutivo dell’appello,tutte norme che viola e, in via subordinata, applicaerroneamente e falsamente.3. La Corte d’appello ritiene erroneamente che in fatto lemansioni ritenute dequalificanti dalla lavoratricirientrerebbe comunque nelle attività accessorie richiesteagli infermieri.Si lamenta in sintesi che la Corte territoriale: a) abbiaviolato l’art 52 del TUPI già nel ritenere non illecital’adibizione anche a mansioni proprie di un’area inferiore,contro il tenore testuale inequivoco della disposizione,disponente l’adibizione esclusiva a mansioni equivalenti; b)abbia fondato il proprio convincimento sul carattere nonNumero registro generale 24981/2024illecito dell’adibizione anche a mansioni ausiliarie, in fatto Numero sezionale 5246/2025Numero di raccolta generale 9451/2026ed in diritto, sulla base dell’assunto che queste avessero Data pubblicazione 14/04/2026carattere accessorio e comunque non completamenteestraneo, a quelle di competenza (Cass. 19419/2020).Orbene la stessa motivazione della sentenza impugnatariporta tuttavia come dalle prove testimoniali fosse emersoche l’occupazione dell’odierna ricorrente per eseguire lemansioni inferiori ricoprisse la gran parte dell’orario dilavoro (ancora si rinvia alle dichiarazioni delle testimoni4/6 del turno. Non solo, ma è la stessa motivazione a dareil P.S., gli infermieri fossero adibiti a tali attività.3.1 Il motivo è fondato, sebbene nei termini che seguono.3.2 La più recente Cass. n. 12128/2025, alla quale si farinvio complessivo ai fini motivi ex art. 118 d.a.c.p.c.,anche per rapportarsi ai precedenti di legittimità inmateria, affinandoli, compresa Cass. 19419/2020, che noncontraddice (anche perché nel caso di merito da questaesaminato, e definito negativamente per i lavoratori, eragià acquisito che l’adibizione a mansioni inferiori fosse statamarginale), ha affermato, proprio in riferimento afattispecie analoga a quella di specie (assegnazione diun’infermiera, in aggiunta, a mansioni proprie di unoperatore sociosanitario) che (principio di diritto comeenunciato nell’arresto): «Nel pubblico impiego privatizzatoil lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di lealecollaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sottesoall'esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioniinferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò acondizione che tali mansioni non siano completamenteestranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettivaNumero registro generale 24981/2024esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro Numero sezionale 5246/2025Numero di raccolta generale 9451/2026e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga Data pubblicazione 14/04/2026in via marginale rispetto alle attività qualificantidell’inquadramento professionale del prestatore o che,quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimentoprevalente delle menzionate attività qualificanti, losvolgimento di mansioni inferiori sia meramenteoccasionale».3.3 Questa Corte ha specificato, al punto 3.1 dell’arresto,che «la cura della persona... è tratto comune alle dueprofessionalità» che non sono dunque, almeno di regola,completamente estranee tra loro, donde l’assenza della quipretesa “totale inesigibilità”, tanto più che, come pureosservato al punto 3 dell’arresto, l’art. 49 del codicedeontologico degli infermieri prevede che «l’infermiere,nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenzeed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nellastruttura in cui opera».3.4. Tuttavia l’arresto ha anche chiarito che non basta,perché l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sia rispettato, chel’adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stataprevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio,ma occorre altresì che tale adibizione sia stata marginale oin alternativa meramente occasionale; e ciò perché «ilricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferioriviola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello cherileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propriaprofessionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro diprevalenza nello svolgimento delle attività propriedell’inquadramento; ciò proprio perché, se è consentitochiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioniinferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando laprevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, maNu mero registro generale 24981/2024Numero sezionale 5246/2025anche in via del tutto accessoria oppure per periodi Nduim ero di raccolta generale 9451/2026tempo contenuti; altrimenti ne resta svilita la stessa regola Data pubblicazione 14/04/2026sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancitadall’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa laprofessionalità e l’immagine lavorativa del dipendente».3.5 La Corte territoriale, valorizzando, ai fini del rispettodell’art. 52 cit., solo i primi due presupposti, risulta nonconforme a tale principio, e va pertanto, sul punto, cassatacon rinvio.4. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c).4.1 La sentenza impugnata, conseguentemente a quantosopra contestato, nega il richiesto risarcimento del dannoall’odierna ricorrente, rilevando l’insussistenza delladedotta dequalificazione.4.2 Il motivo pertanto resta assorbito dall’accoglimento delprimo nella misura in cui ha erroneamente negato lasussistenza del demansionamento per mansioni inferiori. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte diappello di Roma in diversa composizione anche sulle spesedel presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 16/12/2025 nella camera di consigliodella sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione.La PresidenteCaterina Marotta