CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i che ha illustrato i motivi e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza n. 15555/21 della terza sezione penale di questa Corte di legittimità pronunciata il 5 novembre 2021 e depositata il 22 dicembre 2021, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità il secondo motivo del ricorso straordinario. La vicenda processuale, per quel che interessa in questa sede, si è così articolata: -con sentenza n. 30270 del 2 marzo 2020 la Corte di cassazione, quarta sezione penale, agli effetti penali ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di lesioni personali colpose di cui lo stesso era stato ritenuto responsabile, eliminando la relativa pena e ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigettando nel resto il ricorso con conferma delle statuizioni civili; - avverso detta sentenza i difensori di [OSCURATO:PERSONA], costituiti procuratori speciali, hanno proposto ricorso ex art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen. lamentando, fra l'altro, l'errore percettivo afferente il contenuto testuale della relazione del 21 settembre 2011 e sostenendo che, in contrasto con quanto ivi indicato, la sentenza avrebbe ritenuto che con tale comunicazione l'arch. [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Gianferrini della ripresa dei lavori del Piano di recupero, quando invece si trattava di una mera relazione nella quale si dava atto dell'attività di rimozione delle maceria da intraprendersi in un futuro prossimo ma imprecisato; - con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità tale motivo, rilevando che la questione proposta, ovvero quella dell'effettivo contenuto della relazione 21 settembre 2011 ed il suo significato attiene alla valutazione di un fatto comunque preclusa in sede di legittimità. In ogni caso la Corte ha osservato, che "con riguardo alla relazione a firma dell'imputato del 21 settembre 2011 ed alla interpretazione che ne avevano dato i giudici di merito" la sentenza impugnata aveva esaminato le doglianze mosse dal ricorrente e le aveva motivatamente disattese argomentando come quel documento fosse stato correttamente letto e interpretato alla luce delle prove assunte in dibattimento. 2.1.11 ricorrente sostiene che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa nell'errore percettivo in quanto l'interpretazione della relazione come comunicazione di ripresa dei lavori era stata data per la prima volta dai giudici di legittimità e non anche dai giudici di merito ed argomenta che nel documento de quo non vi era alcuna comunicazione afferente qualsivoglia attività di ripresa dei lavori. 3.11 ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile. In linea con i principi generali, in tema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, sull'esempio di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, si è affermato che presupposto necessario è, circuitus vitandi causa, l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto; diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella - inammissibile - di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, pertanto, a seguito di sentenza dichiarativa della inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ne è proponibile uno nuovo, solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente (Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349 ed, argomentando a contrario, Sez. 6, n. 46635 del 01/10/2014, Falletti,Rv. 261010; Sez. 5, n. 18520 del 02/12/2004, Biondi, Rv. 232281; Sez. 6, n. 33153 del 17/06/2004, Stara, Rv. 229764, che hanno escluso la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario). 4. Declinando tali principi nel caso di specie deve rilevarsi come l'errore dedotto dal ricorrente nel presente procedimento sia lo stesso di quello dedotto con il primo ricorso straordinario presentato avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 2 marzo 2020. Già in quella sede si era affermato che la Corte di legittimità fosse incorsa in errore percettivo afferente al contenuto testuale della relazione del 21 settembre 2021. La Corte con la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario aveva dichiarato inammissibile il motivo per manifesta infondatezza e genericità, rilevando che la questione riproposta attenesse ad un profilo valutativo non sindacabile e che i giudici di legittimità avevano esaminato, disattendendole, le doglianze mosse dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla interpretazione della relazione e avevano argomentato come quel documento fosse stato correttamente letto e interpretato alla luce della prove assunte in dibattimento. Con il nuovo ricorso straordinario il ricorrente reitera nella sostanza lo stesso motivo, in quanto, da un lato, eccepisce che la Corte avrebbe errato nel ritenere che l'interpretazione della lettera avallata in sede di legittimità fosse stata la stessa fornita dai giudici di merito, dall'altro ribadisce in ogni caso come tale lettura dovesse ritenersi viziata. Sotto il primo profilo il motivo così formulato è aspecifico, in quanto non chiarisce e non documenta quale fosse la differente interpretazione di cui alle sentenze di merito; sotto il secondo profilo il motivo è niente altro che la riproposizione della stessa censura già dedotta e già dichiarata inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]