CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 44418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 - 28 gennaio 2022 la Corte d'appello di Catania ha confermato il decreto del Tribunale di Catania del 3 febbraio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obblighi ed era stata disposta la confisca di vari beni, intestati al medesimo Santangelo, nonché al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 4 e 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rilevando che i giudici di merito, chiamati a valutare l'attualità della pericolosità del proposto, avevano genericamente insistito sull'esistenza di una molteplicità di dichiaranti, le cui affermazioni de relato erano prive di riscontri, sottovalutando il fatto che nel 2015, proprio per la carenza del requisito dell'attualità, era stato annullato un decreto del 2011, impositivo di una prima misura di prevenzione che aveva riguardo ad un arco temporale parzialmente coincidente con quello considerato dal provvedimento impugnato. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rilevando: a) che i giudici di merito non avevano indicato le evenienze oggettive alla stregua delle quali era stato individuato il periodo di pericolosità che andava dal 2008 al 2017; b) che, in relazione al periodo dal 2006 al 2009, si era registrato un primo provvedimento applicativo di misure di prevenzione, successivamente annullato; c) che il bene ritenuto fittiziamente intestato al fratello Biagio era già nella disponibilità dello stesso nel periodo oggetto di valutazione; d) che la Corte territoriale non si era confrontata con il rilievo dell'inverosimiglianza di un'intestazione fittizia al fratello del proposto - che avrebbe agevolmente attirato l'attenzione degli organi di polizia -e, senza considerare la modestia delle risorse impiegate e l'assenza di indici rivelatori della presenza esclusiva del proposto in tale immobile, si era affidata al vago e generico riferimento di un collaboratore, [OSCURATO:PERSONA]; e) che, con riferimento al requisito della sproporzione, la Corte territoriale non aveva considerato la difficoltà di [OSCURATO:PERSONA] di reperire la propria documentazione reddituale, dal momento che l'attività di bracciante agricolo comporta frequentemente l'instaurazione di rapporti non dichiarati; f) che, invece, per i periodi nei quali era stato possibile attestarne la fruizione, [OSCURATO:PERSONA] era stato percettore di redditi significativi; g) che incomprensibile ed illogico era il pregiudizio manifestato quanto alla attendibilità dei testi ascoltati per dimostrare il carattere gratuito delle prestazioni lavorative attraverso le quali si era proceduto alla sistemazione (e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, alla costruzione) del fabbricato esistente sul terreno; h) che la valutazione integrale degli elementi addotti dalla difesa avrebbe consentito di rilevare come il valore del bene acquisito e dell'intervento di ristrutturazione fossero compatibili, considerato l'arco temporale in cui quest'ultimo si era sviluppato (circa dieci anni) con le risorse del fratello del proposto; i) che, d'altra parte, diversamente opinando, il giudice del merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla stessa possibilità del fratello del proposto di garantire la sussistenza di sé stesso e del proprio nucleo famigliare; I) che analoghe considerazioni dovevano essere svolte in relazione alla posizione della moglie del proposto, la quale aveva fornito prova delle proprie capacità reddituali, per avere svolto attività di badante, fruendo anche di vitto e di alloggio; m) che tali considerazioni, unite alla condizione di pensionati dei congiunti della Furnari e della modestia dell'acquisto, rendevano compatibile l'acquisto con le risorse disponibili; n) che il riferimento alla stima dei lavori di ristrutturazione (78.000,00) era erroneo, dal momento che tale importo comprendeva anche il valore di acquisto degli immobili e che, in ogni caso, occorreva considerare che si trattava di immobili privi di pregio; o) che nessuna oggettiva valenza dimostrativa avevano i dati ricavabili dalle tabelle Istat, tenuto conto delle specificità dei costi legati alla realtà territoriale del Santangelo e della famiglia, come pure della particolare parsimonia che questi ultimi osservavano nella loro esistenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso si svolgono considerazioni analoghe a quelle di cui alle lettere a), b) e da I) a o) con le quali si sono sopra riassunte le censure di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Santangelo, aggiungendo che, secondo quanto argomentato con i motivi di appello, al momento dell'acquisto dei beni, la donna non era ancora coniugata con il proposto. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto Ricorso Santangelo.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, in parte, e, per il resto, nei termini che si diranno, proposto per vizi non denunciabili con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione. Al riguardo, va, infatti, ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs., n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); D'altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Con riguardo al profilo dell'annullamento di un precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione, si osserva, in generale, che in subiecta materia è applicabile il principio del ne bis in idem, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative (v., ad es., Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 - 01). Nel caso di specie, il ricorso neppure si confronta con l'ampia messe di elementi - molti dei quali acquisiti in data successiva all'annullamento avvenuto nel 2015 del primo provvedimento applicativo di misure di prevenzione -, se non per minimizzarne genericamente il significato dimostrativo in termini che, neppure in un giudizio ordinario di cognizione, giustificherebbero un controllo sull'adeguatezza dell'apparato motivazionale. La Corte territoriale, all'esito di un esame delle dichiarazioni rese da plurimi collaboratori di giustizia e del contenuto di comunicazioni intercettate, ha ricostruito il ruolo del Santangelo, già organicamente inserito nell'omonimo clan mafioso a partire dalla seconda metà degli anni 2000, quale responsabile, dal 2013, del traffico di cocaina insieme ad altro sodale, oltre che come gestore della cassa comune, per giungere, a partire dall'aprile del 2015, a ricoprire il ruolo di reggente del clan. La valutazione concernente l'attualità della pericolosità va condotta all'interno della cornice tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno rilevato come, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è certamente necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, fermo restando che solo quando sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità: Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01. In tale cornice fattuale e giuridica, la Corte territoriale ha razionalmente concluso per l'attualità della pericolosità del Santangelo, alla luce della lunga militanza, del ruolo di spicco e della conseguente concreta possibilità che egli possa continuare ad operare tra le file dell'organizzazione criminale di appartenenza, pienamente attiva nell'ambito territoriale di competenza. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Santangelo è, del pari, inammissibile. A parte le censure - manifestamente infondate per quanto detto supra sub 1 - relative alla lamentata duplicazione del procedimento di prevenzione, si rileva che le critiche che investono la confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] muovono dalla premessa che i primi sarebbero di pertinenza dei lori titolari formali, in quanto legittimamente acquisiti con risorse proprie delle quali essi potevano disporre. E, tuttavia, come chiarito da questa Corte, in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01). Ricorso Furnari. 4. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in parte, e, per il resto, nei termini che si diranno, proposto per vizi non denunciabili con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione. Fermo restando quanto sopra rilevato sub 1, a proposito dei limiti di ricorribilità in cassazione avverso i provvedimenti in materia di prevenzione, si osserva che: a) il tema del ne bis in idem si risolve in censure sovrapponibili a quelle svolte dall'altro ricorrente, della cui manifesta infondatezza si è già detto; b) ferma la assoluta irrilevanza del mero dato delle conclusioni del p.m. nel giudizio di primo grado, dal momento che oggetto della verifica in questa sede è l'esistenza di un reale apparato giustificativo della decisione, il tema della data di matrimonio tra la Furnari e il proposto è assolutamente neutro; c) infatti, il provvedimento di primo grado aveva rilevato che la Furnari faceva parte del nucleo familiare del proposto dal giugno 2014, con la conseguenza che del tutto privo di concludenza, rispetto alle questioni poste dal procedimento de quo, era il motivo di appello con il quale si era dedotto che tra i due non intercorreva, al momento dell'acquisto «nessun rapporto formale, dotato di valenza e conseguenze civilistiche»; d) in definitiva, rispetto alle ragioni sostanziali sottese all'intestazione fittizia, l'assenza di un vincolo civilistico rappresenta un profilo di assoluta irrilevanza; e) che le restanti considerazioni, relative ai redditi che la Furnari avrebbe percepito, si confrontano in termini di inammissibile genericità con il rilievo della inidoneità degli stessi, ove pure effettivamente conseguiti e al netto di quanto necessario al sostentamento, a consentire di affrontare le spese dei lavori di ristrutturazione, consistiti nell'abbattimento dei manufatti originari e nella ricostruzione di un nuovo immobile; f) del tutto assertive sono le critiche relative all'inadeguatezza dell'elaborazione che sorregge i dati Istat a rappresentare le spese occorrenti per il mantenimento nella zona interessata e generiche le deduzioni sulla particolare parsimonia del nucleo familiare del quale si tratta. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara i