Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 05459/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1361-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 519/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/06/2021; Ric. 2022 n. 01361 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di appello di Salerno ha respinto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che il momento di decorrenza della prescrizione del credito contributivo doveva coincidere con il termine previsto per il versamento (da individuarsi, per i redditi prodotti nell’anno 2010, nel [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e che l’assenza di indicazioni contributive nel quadro RR della dichiarazione dei redditi non integrava una condotta di occultamento doloso del debito, con conseguente inapplicabilità del regime della sospensione della dettato dall’art.2941, n. 8 c.c.; ha, inoltre, precisato che non era stato provato il presupposto dell’insorgenza del debito contributivo a carico del professionista, emergendo dagli atti che nel 2010 la soglia di reddito percepita risultava al di sotto della soglia di esenzione (euro 5.000,00) e che mancava il requisito dell’abitualità dell’attività;

3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2022 n. 01361 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011 disposto dal D.P.C.M. 12 giugno 2011 in favore di tutte "le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca";

3. il motivo è inammissibile difettando la necessaria riferibilità delle censure alla complessiva motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, oltre a precisare (seppur erroneamente quanto alla data presa a riferimento) che il termine di decorrenza della prescrizione estintiva del credito contributivo dell’ente previdenziale doveva rinvenirsi nel termine normativamente fissato per il versamento dei contributi, ha altresì rilevato che non sussistevano i requisiti per l’insorgenza del suddetto credito, non risultando –dagli atti esaminati – che il professionista avesse superato, nell’anno 2010, la soglia reddituale di 5.000,00 euro né che svolgesse attività abituale;

4. questa Corte, con orientamento ormai consolidato, afferma che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da Ric. 2022 n. 01361 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nn. 4419, 11006, 12358 del 2021 e, successivamente, tra le molte, Cass. n. 23371 del 2021, Cass. n. 23306 del 2022);

5. le censure non colgono, pertanto, la ratio decidendi del provvedimento impugnato perché l’ente ricorrente insiste sulla mancata considerazione del differimento disposto dalla normativa per il versamento dei contributi ma nulla deduce sull’assenza dei requisiti per l’insorgenza del debito contributivo, momento logicamente e giuridicamente precedente rispetto a quello della estinzione del diritto stesso per inerzia protratta nel tempo;

6. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese di lite in assenza della controparte;

7. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2022 n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1361-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 519/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/06/2021; Ric. 2022 n. 01361 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Salerno ha respinto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che il momento di decorrenza della prescrizione del credito contributivo doveva coincidere con il termine previsto per il versamento (da individuarsi, per i redditi prodotti nell’anno 2010, nel [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e che l’assenza di indicazioni contributive nel quadro RR della dichiarazione dei redditi non integrava una condotta di occultamento doloso del debito, con conseguente inapplicabilità del regime della sospensione della dettato dall’art.2941, n. 8 c.c.; ha, inoltre, precisato che non era stato provato il presupposto dell’insorgenza del debito contributivo a carico del professionista, emergendo dagli atti che nel 2010 la soglia di reddito percepita risultava al di sotto della soglia di esenzione (euro 5.000,00) e che mancava il requisito dell’abitualità dell’attività; 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2022 n. 01361 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011 disposto dal D.P.C.M. 12 giugno 2011 in favore di tutte "le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca"; 3. il motivo è inammissibile difettando la necessaria riferibilità delle censure alla complessiva motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, oltre a precisare (seppur erroneamente quanto alla data presa a riferimento) che il termine di decorrenza della prescrizione estintiva del credito contributivo dell’ente previdenziale doveva rinvenirsi nel termine normativamente fissato per il versamento dei contributi, ha altresì rilevato che non sussistevano i requisiti per l’insorgenza del suddetto credito, non risultando –dagli atti esaminati – che il professionista avesse superato, nell’anno 2010, la soglia reddituale di 5.000,00 euro né che svolgesse attività abituale; 4. questa Corte, con orientamento ormai consolidato, afferma che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da Ric. 2022 n. 01361 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nn. 4419, 11006, 12358 del 2021 e, successivamente, tra le molte, Cass. n. 23371 del 2021, Cass. n. 23306 del 2022); 5. le censure non colgono, pertanto, la ratio decidendi del provvedimento impugnato perché l’ente ricorrente insiste sulla mancata considerazione del differimento disposto dalla normativa per il versamento dei contributi ma nulla deduce sull’assenza dei requisiti per l’insorgenza del debito contributivo, momento logicamente e giuridicamente precedente rispetto a quello della estinzione del diritto stesso per inerzia protratta nel tempo; 6. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese di lite in assenza della controparte; 7. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2022 n.
Sentenza Cassazione n. 05459/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris