CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza, relativa a circa sessanta indagati, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 settembre 2021, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione ad una associazione per delinquere, operante nelle province di Napoli e Caserta fino al 2020, finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di danaro provento di frodi fiscali avvenute attraverso la costituzione di società fittizie anche all'estero, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, bonifici a soggetti nullatenenti o società cartiere e successivo prelievo di denaro contante parte del quale era destinato al sostentamento di famiglie criminali appartenenti al clan dei Casalesi. Al ricorrente, in particolare, è stato assegnato il ruolo di soggetto che aveva coordinato l'effettuazione dì diversi bonifici da alcune società fittizie poste a monte della struttura associativa ai soggetti "prenditori" e di successiva ricezione del danaro raccolto per la consegna ad altri sodali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale. Il ricorso richiama il contenuto della memoria difensiva - depositata in atti ed allegata - a proposito della liceità delle somme sequestrate al ricorrente e poi a questi restituite e la inconducenza delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale, unici elementi investigativi a carico inidonei a provare il ruolo assegnato al Piscopo all'interno dell'associazione, tenuto conto anche dell'assenza di specifiche contestazioni di riciclaggio, pur numerose; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale. Il ricorso, oltre a quanto esplicitato con il primo motivo, mette in luce l'assenza di rapporti tra il ricorrente ed i coindagati [OSCURATO:PERSONA] (capoclan), [OSCURATO:PERSONA] (collettore) ed [OSCURATO:PERSONA] (indicato come colui che, di norma, effettuava le disposizioni di bonifico per l'associazione). Gli altri contatti del ricorrente con altri coindagati (in particolare Della Corte e Prato) non sarebbero indizianti e sarebbero stati giustificati da leciti interessi personali. Il ricorrente lamenta anche che sia mutata la contestazione nei suoi confronti avendo il Tribunale individuato il suo ruolo di collettore di danaro non contestatogli nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione del provvedimento impugnato, censurato con argomentazioni inerenti al merito del giudizio.Il Tribunale ha enucleato, con considerazioni non contestate in ricorso, l'esistenza di una grossa organizzazione malavitosa dedita all'attività di riciclaggio con le modalità indicate in premessa, strutturata in modo piramidale con il preciso scopo di evitare che le indagini disvelassero l'esistenza di una regia comune sovraordinata alle numerosissime operazioni illecite individuate dalla polizia giudiziaria per un complessivo valore di svariati milioni di euro. Ha spiegato il Tribunale, con argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede - peraltro volta allo scrutinio circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non di prove definitive - che il ricorrente ed il di lui fratello erano costantemente in contatto con due soggetti (Della Corte e Prato) dediti al coordinamento delle operazioni "a valle" di prelevamento del danaro contante da parte di svariati soggetti che costituivano l'anello finale della catena associativa. Tali rapporti diretti tra il ricorrente ed i sodali Della Corte e Prato è stato messo in pendant con le operazioni di prelievo di contante, attraverso intercettazioni del contenuto dei loro dialoghi che il ricorso neanche richiama nel dettaglio ma che sono evidenziate ai fgg. 11 e 12 del provvedimento impugnato. Con gli stessi Della Corte e Prato il ricorrente coordinava l'effettuazione di bonifici verso una ditta compiacente disposti da una delle società fittizie situata a monte e gestita da uno degli organizzatori del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, il ricorrente era in contatto, come dimostrato da altre captazioni, con altri due soggetti, Quaraniello e Regina, sempre allo stesso fine relativo alla effettuazione di bonifici da tale compagine fittizia operante all'estero (fg. 11 dell'ordinanza impugnata). Di tanto, non vi è traccia in ricorso. L'ipotesi che il ricorrente avesse meri interessi personali nella gestione di simili rapporti, è un assunto difensivo privo di specificità oltre che attinente ad una non consentita rilettura di merito della vicenda, peraltro smentita dalla precisazione del Tribunale in ordine alla mancanza di dimostrazione precipua dello svolgimento di attività lecite sganciate dal contesto criminale di riferimento, al contrario avvalorato dai rapporti del ricorrente, pure indicati dal Tribunale, con un esponente del clan dei Casalesi ([OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale, inoltre, ha anche affrontato e superato, nel dettaglio, le singole censure difensive ancora ribadite in ricorso, non reputando significative le circostanze inerenti alla restituzione del danaro al ricorrente (altro contante risulta sequestratogli in fase successiva) e la mancanza di rapporti diretti con alcuni membri apicali dell'organizzazione, giustificata dalla struttura piramidale del sodalizio e dalla ripartizione dei compiti a ciascuno assegnati, nonché dalla accortezza, ben scandita dal Tribunale, adottata dai sodali per evitare la reductio ad unitatem delle operazioni illecite. Non si rileva, infine, alcuna mutazione della contestazione accusatoria ma solo una maggiore definizione, durante il procedimento e nella fluidità della fase cautelare della quale occorre tenere conto, delle modalità delle condotta associativa commessa, sempre nell'ambito della associazione per delinquere siccome enucleata ab origine e di un ruolo del ricorrente legato ai rapporti con i sodali Della Corte e Prato, da lui smentiti nella loro effettività. Come bene ha sottolineato il Tribunale, non è dimostrativo di alcunché neanche la circostanza che al ricorrente non siano stati contestati singoli reati-fine. Si ricordi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021., Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in