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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05465/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23964/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 8485/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 753/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Napoli, disattendendo il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Sorrento, inquadrata nella IV qualifica funzionale, ed assegnata a mansioni di operatrice presso l'archivio comunale, aveva rivendicato, per il periodo dal 1979 al 2008, le retribuzioni del superiore livello B5 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'avvenuto svolgimento di mansioni in esso sussumibili, formulando altresì domanda di risarcimento del danno legato all'omesso ripristino, ai sensi dell'art. 4 comma 14 c.c.n.l. del 14.9.2000, del rapporto a tempo pieno a far tempo dal 1.6.2003;

2. la Corte di merito, esclusa l'operatività della prescrizione, ha affermato che erano carenti le allegazioni relative alle mansioni concretamente svolte, e ciò anche con riferimento al periodo di lavoro ritenuto prescritto dal giudice di primo grado; quanto al ripristino del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, ha osservato che mancasse la prova di una formale richiesta all'ente locale diretta a conseguire una (nuova) trasformazione del rapporto di lavoro, donde la non configurabilità del presupposto per la maturazione del diritto ex art. 4, comma 14, c.c.n.I., cit.;

3. la Pandolfi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Comune di Sorrento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.: la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare, violando i principi di prudente apprezzamento della prova, il contenuto degli ordini di servizio puntualmente allegati, dai quali si sarebbe agevolmente potuto desumere il contenuto delle mansioni in concreto esercitate;2. il motivo è inammissibile; una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass.19 giugno 2014, n. 13960): eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie considerata; a ben vedere, ove fa incongruamente leva sull'art. 116 cod. proc. civ., la censura ha la sostanza di un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di appello, essendo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sui fatti, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148);

3. con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 56 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 25 d.lgs. n. 80/1998 per l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dagli ordini si servizio, che indicavano, di volta in volta, gli uffici cui la dipendente era assegnata e i compiti da svolgere;

4. anche tale censura è inammissibile, perché formulata ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in modo non conforme (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014 e n. 8054/2014) al testo della richiamata disposizione, come novellato dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012; e ciò sia perché l'omesso esame viene dedotto, nella specie, rispetto a documenti e non a uno o più "fatti" (come richiesto dall'art.360 n. 5 cod. proc. civ.), sia perché non può dirsi dimostrata la "decisività", richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., intesa come alta probabilità che, valutando quanto non considerato, il giudizio dovesse essere diverso, posto che più che l'astratta attribuzione di compiti la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'espletamento, in concreto, di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento; aggiungasi che la censura incontra, per giunta, l'ulteriore sbarramento della "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 83/2012 e applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge; del tutto inconferente si appalesa, poi, l'elencazione dei vari titoli di studio posseduti dalla ricorrente, dovendo la pretesa economica correlarsi, come detto, alla riconducibilità delle mansioni concretamente disimpegnate a quelle qualificabili come (in tesi) superiori (Cass. n. 20272/2010, Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 30580/2019);

5. con il terzo, ed ultimo, motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma 14, c.c.n.I., cit., in relazione ai nn. 3-5 dell'art. 360 cod. proc. civ.: la dipendente, completato il biennio a tempo parziale al 50%, aveva diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno dal 1.6.2003, e, per l'effetto, di percepire il relativo incremento di retribuzione;

6. anche tale doglianza si appalesa inammissibile; essa non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dall'escludere in astratto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, afferma, in sintonia con la valutazione del Tribunale, che la Pandolfi non aveva «fornito un'adeguata prova in ordine alla richiesta di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno», circostanza che - osserva la corte di merito - avrebbe integrato il necessario presupposto della pretesa fatta valere a sensi del richiamato art. 4, comma 14, c.c.n.I.;

7. il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile; non occorre statuire sulle spese essendo il Comune di Sorrento rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23964/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 8485/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 753/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli, disattendendo il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Sorrento, inquadrata nella IV qualifica funzionale, ed assegnata a mansioni di operatrice presso l'archivio comunale, aveva rivendicato, per il periodo dal 1979 al 2008, le retribuzioni del superiore livello B5 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'avvenuto svolgimento di mansioni in esso sussumibili, formulando altresì domanda di risarcimento del danno legato all'omesso ripristino, ai sensi dell'art. 4 comma 14 c.c.n.l. del 14.9.2000, del rapporto a tempo pieno a far tempo dal 1.6.2003; 2. la Corte di merito, esclusa l'operatività della prescrizione, ha affermato che erano carenti le allegazioni relative alle mansioni concretamente svolte, e ciò anche con riferimento al periodo di lavoro ritenuto prescritto dal giudice di primo grado; quanto al ripristino del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, ha osservato che mancasse la prova di una formale richiesta all'ente locale diretta a conseguire una (nuova) trasformazione del rapporto di lavoro, donde la non configurabilità del presupposto per la maturazione del diritto ex art. 4, comma 14, c.c.n.I., cit.; 3. la Pandolfi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Comune di Sorrento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.: la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare, violando i principi di prudente apprezzamento della prova, il contenuto degli ordini di servizio puntualmente allegati, dai quali si sarebbe agevolmente potuto desumere il contenuto delle mansioni in concreto esercitate;2. il motivo è inammissibile; una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass.19 giugno 2014, n. 13960): eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie considerata; a ben vedere, ove fa incongruamente leva sull'art. 116 cod. proc. civ., la censura ha la sostanza di un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di appello, essendo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sui fatti, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148); 3. con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 56 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 25 d.lgs. n. 80/1998 per l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dagli ordini si servizio, che indicavano, di volta in volta, gli uffici cui la dipendente era assegnata e i compiti da svolgere; 4. anche tale censura è inammissibile, perché formulata ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in modo non conforme (Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e n. 8054/2014) al testo della richiamata disposizione, come novellato dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012; e ciò sia perché l'omesso esame viene dedotto, nella specie, rispetto a documenti e non a uno o più "fatti" (come richiesto dall'art.360 n. 5 cod. proc. civ.), sia perché non può dirsi dimostrata la "decisività", richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., intesa come alta probabilità che, valutando quanto non considerato, il giudizio dovesse essere diverso, posto che più che l'astratta attribuzione di compiti la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'espletamento, in concreto, di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento; aggiungasi che la censura incontra, per giunta, l'ulteriore sbarramento della "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 83/2012 e applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge; del tutto inconferente si appalesa, poi, l'elencazione dei vari titoli di studio posseduti dalla ricorrente, dovendo la pretesa economica correlarsi, come detto, alla riconducibilità delle mansioni concretamente disimpegnate a quelle qualificabili come (in tesi) superiori (Cass. n. 20272/2010, Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 30580/2019); 5. con il terzo, ed ultimo, motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma 14, c.c.n.I., cit., in relazione ai nn. 3-5 dell'art. 360 cod. proc. civ.: la dipendente, completato il biennio a tempo parziale al 50%, aveva diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno dal 1.6.2003, e, per l'effetto, di percepire il relativo incremento di retribuzione; 6. anche tale doglianza si appalesa inammissibile; essa non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dall'escludere in astratto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, afferma, in sintonia con la valutazione del Tribunale, che la Pandolfi non aveva «fornito un'adeguata prova in ordine alla richiesta di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno», circostanza che - osserva la corte di merito - avrebbe integrato il necessario presupposto della pretesa fatta valere a sensi del richiamato art. 4, comma 14, c.c.n.I.; 7. il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile; non occorre statuire sulle spese essendo il Comune di Sorrento rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu
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