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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 31950/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3570/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1145/2020 depositata il23/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione revocatoria di un atto di donazione e di un atto di compravendita, che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con i signori [OSCURATO:PERSONA], classe 1961, e [OSCURATO:PERSONA], classe 1965.

L'azione revocatoria è stata proposta sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] era creditore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di circa 126.000,00 € per la fornitura di pre - assemblati in legno e relativo servizio di montaggio. 2.-[OSCURATO:PERSONA], oltre ad esperire l'azione revocatoria, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bari proprio per il pagamento di quel suo credito, ma questo decreto ingiuntivo è stato revocato dal medesimo Tribunale di Bari che ha ritenuto il credito insussistente.

La decisione del Tribunale di Bari è stata confermata dalla Corte d ’A ppello di Bari , la quale ha ribadito l'accertamento della inesistenza del credito vantato.

La decisione di secondo grado è diventata irrevocabile dopo la pubblicazione della sentenzaqui impugnata. 3.-Per quanto invece attiene all'azione revocatoria, di cui qui si discute, è stata rigettata dal Tribunale di Bari, poi riformata dalla Corte di appello, sul presupposto che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] era un credito litigioso, atteso che era oggetto di un giudizio di accertamento, e dunque sul presupposto che l’azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito che sia contestato ed in corso di accertamento. 4.-Avverso tale decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA] classe 65 e [OSCURATO:PERSONA] classe 61, quest'ultimo altresì quale erede di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi e con una memoria, con cui ci si limita a riportarsi ai motivi di ricorso.

L'intimato non si è costituito.

Considerato che 5.- Con il primo motivo i ricor renti denunziano violazione de gli artt. 2901, 2697 c.c.

Deducono che, dopo che è stata pronunciata la sentenza impugnata, la decisione con la quale è stato negato il credito a cautela del quale è stata proposta l'azione revocatoria è passata in giudicato, con la conseguenza che quel credito non può più ritenersi litigioso bensì inesistente, e con l'ulteriore conseguenza della non esperibilità dell’azione revocatoria a cautela di un credito che con decisione irrevocabile è accertato come insussistente. 6.- Con il secondo motivo denuncia no violazione de gli ar t t . 115 c.p.c., 2901 c.c.

In sostanza lamentano che l a Corte di appello ha erroneamente ritenuto la revocatoria esperibile anche a tutela di un credito imperfetto - espressione usata dai giudici di merito - ossia di un credito che potrebbe non essere azionabile in via principale.

In altri termini, nel giudizio sull'accertamento del credito i presunti debitori contestavano a [OSCURATO:PERSONA] di aver emesso fatture di comodo solo per ragioni fiscali all'interno di una società di fatto che vedeva come soci gli ingiunti qui convenuti per la revocatoria, e dunque veniva altresì contestato che un credito simile potesse essere oggetto di azione di conservazione della garanzia patrimoniale.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Dirimente è la circostanza che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la decisione della Corte di Appello di Bari, che ha accertato l'inesistenza del credito, ossia la sentenza numero 367 del 2020, è passata in giudicato il 22 luglio 2020.

Ne deriva che è definitivamente accertato che non c'è un credito a garanzia del quale possa essere esperita l'azione revocatoria in esame.

E principio di diritto che va anche nella specie ribadito che la titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore.

Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 12975/ 2020).

Alla fondatezze nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con il rigetto della domanda di declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. e condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 13.365,00, oltre a euro 558,00 per esborsi e a spese generali ed accessori di legge; al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 9.515,00, oltre a euro 1.165,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 13.365,00, oltre a euro 558,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge; nonché al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 9.51

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3570/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1145/2020 depositata il23/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione revocatoria di un atto di donazione e di un atto di compravendita, che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con i signori [OSCURATO:PERSONA], classe 1961, e [OSCURATO:PERSONA], classe 1965. L'azione revocatoria è stata proposta sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] era creditore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di circa 126.000,00 € per la fornitura di pre - assemblati in legno e relativo servizio di montaggio. 2.-[OSCURATO:PERSONA], oltre ad esperire l'azione revocatoria, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bari proprio per il pagamento di quel suo credito, ma questo decreto ingiuntivo è stato revocato dal medesimo Tribunale di Bari che ha ritenuto il credito insussistente. La decisione del Tribunale di Bari è stata confermata dalla Corte d ’A ppello di Bari , la quale ha ribadito l'accertamento della inesistenza del credito vantato. La decisione di secondo grado è diventata irrevocabile dopo la pubblicazione della sentenzaqui impugnata. 3.-Per quanto invece attiene all'azione revocatoria, di cui qui si discute, è stata rigettata dal Tribunale di Bari, poi riformata dalla Corte di appello, sul presupposto che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] era un credito litigioso, atteso che era oggetto di un giudizio di accertamento, e dunque sul presupposto che l’azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di un credito che sia contestato ed in corso di accertamento. 4.-Avverso tale decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA] classe 65 e [OSCURATO:PERSONA] classe 61, quest'ultimo altresì quale erede di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi e con una memoria, con cui ci si limita a riportarsi ai motivi di ricorso. L'intimato non si è costituito. Considerato che 5.- Con il primo motivo i ricor renti denunziano violazione de gli artt. 2901, 2697 c.c. Deducono che, dopo che è stata pronunciata la sentenza impugnata, la decisione con la quale è stato negato il credito a cautela del quale è stata proposta l'azione revocatoria è passata in giudicato, con la conseguenza che quel credito non può più ritenersi litigioso bensì inesistente, e con l'ulteriore conseguenza della non esperibilità dell’azione revocatoria a cautela di un credito che con decisione irrevocabile è accertato come insussistente. 6.- Con il secondo motivo denuncia no violazione de gli ar t t . 115 c.p.c., 2901 c.c. In sostanza lamentano che l a Corte di appello ha erroneamente ritenuto la revocatoria esperibile anche a tutela di un credito imperfetto - espressione usata dai giudici di merito - ossia di un credito che potrebbe non essere azionabile in via principale. In altri termini, nel giudizio sull'accertamento del credito i presunti debitori contestavano a [OSCURATO:PERSONA] di aver emesso fatture di comodo solo per ragioni fiscali all'interno di una società di fatto che vedeva come soci gli ingiunti qui convenuti per la revocatoria, e dunque veniva altresì contestato che un credito simile potesse essere oggetto di azione di conservazione della garanzia patrimoniale. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Dirimente è la circostanza che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la decisione della Corte di Appello di Bari, che ha accertato l'inesistenza del credito, ossia la sentenza numero 367 del 2020, è passata in giudicato il 22 luglio 2020. Ne deriva che è definitivamente accertato che non c'è un credito a garanzia del quale possa essere esperita l'azione revocatoria in esame. E principio di diritto che va anche nella specie ribadito che la titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 12975/ 2020). Alla fondatezze nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con il rigetto della domanda di declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. e condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 13.365,00, oltre a euro 558,00 per esborsi e a spese generali ed accessori di legge; al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 9.515,00, oltre a euro 1.165,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 13.365,00, oltre a euro 558,00 per esborsi e a spese generali ed accessori come per legge; nonché al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado nella misura liquidata per l’intero dalla corte di merito in euro 9.51
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