CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 16 novembre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato alla guida di autovettura privo della patente, revocata con provvedimento prefettizio del 21 agosto 2017, e per avere commesso il fatto nella contestata recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, denuncia vizio di motivazione in ordine alla definitività della precedente violazione rilevante ai fini della recidiva, alle modalità di identificazione dell'autore del fatto e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura relativa al precedente accertamento è aspecifica perché non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, il quale ha evidenziato che, all'esito degli accertamenti eseguiti mediante consultazione delle banche dati, risultava documentata una precedente analoga violazione amministrativa definitivamente accertata in data 24 dicembre 2020, sicché la contestata recidiva nel biennio era stata posta a fondamento della qualificazione penalmente rilevante della condotta con motivazione immune da fratture logiche e da omissioni decisive. Parimenti inammissibile è la doglianza concernente l'identificazione dell'imputato. La Corte territoriale ha dato conto del fatto che i militari operanti, fermata l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'odierno ricorrente, avevano proceduto alla sua identificazione e, quindi, alla verifica della revoca della patente e della precedente violazione. Il ricorso si limita a evocare una generica carenza motivazionale, senza indicare quale specifico elemento processuale sarebbe stato trascurato o travisato, né quale concreto profilo di manifesta illogicità infirmerebbe il ragionamento della sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri (In tal senso, Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172).Nel caso in esame la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato la negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle risultanze del casellario giudiziale, e ha ritenuto la pena congrua rispetto alla gravità della violazione e alla proclività a delinquere manifestata dall'imputato. La motivazione, pertanto, resta interna al perimetro del sindacato consentito in sede di legittimità, non potendo questa Corte sostituire una diversa ponderazione di merito a quella non manifestamente illogica compiuta dal giudice dell'appello. 3; Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M