CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 36771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe ed emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. pen.), [OSCURATO:PERSONA] era condannato per il trasporto di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) a quattro anni e venti giorni di reclusione e al pagamento di 20.000 euro di multa. Il giudice disponeva inoltre l'espulsione, la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e la confisca di quanto sequestrato. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, rileva il ruolo secondario (di mero trasportatore della sostanza stupefacente) rivestito dall'imputato, si duole della sproporzione sanzionatoria, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e della relativa omessa motivazione sul punto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge penale, censurando il sequestro della somma di complessivi tremila euro, rinvenuti a seguito di perquisizione nella sua abitazione e, specificamente, nella sua camera matrimoniale. In particolare, l'imputato lamenta come la sentenza impugnata non precisi che la stanza era condivisa con sua moglie e che i soldi appartenevano a quest'ultima, sostenendo, pertanto, che la confisca sia illegittima. Ritiene, inoltre, comunque indimostrato il vincolo di pertinenzialità tra il denaro confiscato e i reati contestati, richiesto dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, connma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile e, pertanto, va rigettato. 2. Inammissibile è il primo motivo, con cui si deduce la sproporzione sanzionatoria e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che questa Corte non potrebbe comunque ingerirsi nel percorso motivazionale che ha portato il giudice di merito a valutare la pena adeguata e pur prescindendo dalla risalente e consolidata giurisprudenza secondo cui la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un "diritto" in capo all'imputato (per tutte, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace; Rv. 270986; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), assorbente è la constatazione che la condanna dell'imputato è stata pronunciata a seguito di patteggiannento (art. 444 cod. proc.pen.). Di conseguenza, la sua ricorribilità deve essere contenuta nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il quale ha riguardo ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: tipologie in cui non rientra il caso di specie. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita lesione dei diritti dei terzi in buona fede e al mancato rispetto vincolo di pertinenzialità delle somme confiscate, è inammissibile. L'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 390 del 1990 prevede che, nel caso di condanna o di patteggiamento, sia disposta la c.d. confisca per equivalente, e cioè l'espropriazione di valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato di cui il reo abbia — come nel caso di specie — la disponibilità. La giurisprudenza che mitiga la portata di tale disposizione con il richiedere un nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività illecita contestata, si riferisce invero al "fatto di lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e/o concerne le ipotesi di mera detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262399; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 2548819). Tale orientamento non è, quindi, riferibile al caso di specie. Analoga conclusione vale per la parte del motivo in cui l'imputato lamenta la lesione dei diritti dei terzi (specificamente, della moglie, che assume proprietaria del denaro), che non ha titolo per azionare; la censura, al di là della formulazione testuale, investe oltretutto un asserito vizio motivazionale della pronuncia, non deducibile in Cassazione per le ragioni già esposte. Ciò per tacere della genericità del motivo di ricorso. Lungi dall'allegare contrari elementi di valutazione, lo stesso ricorrente precisa, infatti, che i soldi sono stati rinvenuti «all'interno di una scatola di cartone da scarpe custodita in uno dei cassetti del comodino posto accanto al posto letto di [OSCURATO:PERSONA]»: collocazione che rende estremamente verosimile che il denaro appartenesse all'imputato, così come coerentemente assunto dal giudice. 4. Alla valutazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 se