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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36363/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria trasmessa, nell'interesse del ricorrente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è associata alle conclusioni del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Vasto, decidendo quale giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza da quell'Ufficio emessa il 19 dicembre 2019, divenuta irrevocabile.

La revoca è avvenuta in applicazione del combinato disposto degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, terzo comma, cod. pen. sul rilievo che, in violazione dell'art. 164, terzo comma, cod. pen., il beneficio era stato illegittimamente concesso per la terza volta.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., 168, terzo comma, e 163, quarto comma, cod. pen.

Si lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non abbia assolto all'onere - imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità - di acquisire il fascicolo di merito nell'ambito del quale il beneficio revocato era stato concesso, al doveroso fine di accertare se i precedenti penali ostativi fossero noti al giudice del merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato in ricorso, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione del l'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832).

2. Non essendo controverso il principio di diritto di cui sopra, rileva il Collegio come il ricorrente lamenti la violazione di un obbligo meramente procedurale, vale a dire la formale acquisizione del fascicolo del giudizio di merito per poter valutare se le cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Non si allega, tuttavia, che quel giudice conoscesse le cause ostative e, ciò nondimeno, abbia concesso per la terza volta il beneficio con la conseguente illegittimità della revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, né si deduce il vizio di mancanza di 9 motivazione sul punto in esame, ovvero quello di travisamento della prova documentale, contenuta nel fascicolo del giudizio di merito, che attestasse la conoscenza da parte di quel giudice delle cause ostative (ciò che, laddove sussistente, sarebbe peraltro stato agevolmente documentabile da parte del ricorrente, con l'allegazione all'atto d'impugnazione del certificato del casellario giudiziale tratto dal fascicolo del merito).

Reputa, dunque, il Collegio che il ricorso sia inammissibile, per un verso, perché proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati e, per altro verso, per genericità e per manifesta infondatezza.

3. Sotto il primo profilo, osserva innanzitutto il Collegio che l'unico vizio nella specie sostanzialmente dedotto - vale a dire quello procedurale ricavabile dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte - non solo non è previsto da alcuna disposizione di carattere processuale (ed in particolare dall'invocato art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), ma (pour cause) non è sanzionato con la nullità, sicché non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

In secondo luogo - e il rilievo è comunque assorbente - contrariamente a quanto opina il ricorrente, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione sia lo stesso ufficio giudiziario che ha definito il processo di merito (ed è il caso di specie, essendovi addirittura coincidenza del g.i.p. persona fisica), non è necessario alcun formale provvedimento istruttorio di acquisizione del fascicolo del procedimento di merito, essendo il medesimo nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente.

Ed invero, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nel delineare i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, stabilisce che il medesimo «può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno», disposizione che, a contrario, conferma come .nessuna formale richiesta (e acquisizione) sia necessaria laddove si tratti di documenti detenuti dalla stessa autorità procedente, essendo peraltro prassi che quando questa coincida con il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato e che è in possesso del fascicolo del giudizio, lo stesso sia concretamente posto nella disponibilità del decidente per l'incidente di esecuzione.

Va ribadito, pertanto, il risalente principio secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare (Sez. 1, n. 1396 del 30/11/2005, dep. 2006, Rv. 233102).4.

Sotto il secondo profilo, va innanzitutto osservato che in ricorso non è stata neppure allegata la violazione delle norme di diritto penale sostanziali invocate e dagli unici atti messi a disposizione del Collegio - il ricorso, con gli allegati, ed il provvedimento impugnato - non emerge che il giudice dell'esecuzione abbia illegittimamente revocato il beneficio benché le cause ostative alla terza concessione della sospensione condizionale della pena già risultassero agli atti del processo di cognizione e neppure emerge che il giudice non abbia compiuto quella doverosa verifica.

Ciò comporta l'irrimediabile genericità dell'impugnazione ancor prima che la sua manifesta infondatezza, dovendosi ritenere che il ricorso per cassazione con cui si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 168, quarto comma, e 164, terzo comma, cod. pen. per essere stato revocato in sede esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per la terza volta senza aver il giudice verificato che la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione postuli, quantomeno, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativa mente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria trasmessa, nell'interesse del ricorrente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è associata alle conclusioni del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Vasto, decidendo quale giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza da quell'Ufficio emessa il 19 dicembre 2019, divenuta irrevocabile. La revoca è avvenuta in applicazione del combinato disposto degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, terzo comma, cod. pen. sul rilievo che, in violazione dell'art. 164, terzo comma, cod. pen., il beneficio era stato illegittimamente concesso per la terza volta. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., 168, terzo comma, e 163, quarto comma, cod. pen. Si lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non abbia assolto all'onere - imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità - di acquisire il fascicolo di merito nell'ambito del quale il beneficio revocato era stato concesso, al doveroso fine di accertare se i precedenti penali ostativi fossero noti al giudice del merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato in ricorso, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione del l'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832). 2. Non essendo controverso il principio di diritto di cui sopra, rileva il Collegio come il ricorrente lamenti la violazione di un obbligo meramente procedurale, vale a dire la formale acquisizione del fascicolo del giudizio di merito per poter valutare se le cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Non si allega, tuttavia, che quel giudice conoscesse le cause ostative e, ciò nondimeno, abbia concesso per la terza volta il beneficio con la conseguente illegittimità della revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, né si deduce il vizio di mancanza di 9 motivazione sul punto in esame, ovvero quello di travisamento della prova documentale, contenuta nel fascicolo del giudizio di merito, che attestasse la conoscenza da parte di quel giudice delle cause ostative (ciò che, laddove sussistente, sarebbe peraltro stato agevolmente documentabile da parte del ricorrente, con l'allegazione all'atto d'impugnazione del certificato del casellario giudiziale tratto dal fascicolo del merito). Reputa, dunque, il Collegio che il ricorso sia inammissibile, per un verso, perché proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati e, per altro verso, per genericità e per manifesta infondatezza. 3. Sotto il primo profilo, osserva innanzitutto il Collegio che l'unico vizio nella specie sostanzialmente dedotto - vale a dire quello procedurale ricavabile dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte - non solo non è previsto da alcuna disposizione di carattere processuale (ed in particolare dall'invocato art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), ma (pour cause) non è sanzionato con la nullità, sicché non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In secondo luogo - e il rilievo è comunque assorbente - contrariamente a quanto opina il ricorrente, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione sia lo stesso ufficio giudiziario che ha definito il processo di merito (ed è il caso di specie, essendovi addirittura coincidenza del g.i.p. persona fisica), non è necessario alcun formale provvedimento istruttorio di acquisizione del fascicolo del procedimento di merito, essendo il medesimo nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente. Ed invero, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., nel delineare i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, stabilisce che il medesimo «può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno», disposizione che, a contrario, conferma come .nessuna formale richiesta (e acquisizione) sia necessaria laddove si tratti di documenti detenuti dalla stessa autorità procedente, essendo peraltro prassi che quando questa coincida con il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato e che è in possesso del fascicolo del giudizio, lo stesso sia concretamente posto nella disponibilità del decidente per l'incidente di esecuzione. Va ribadito, pertanto, il risalente principio secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare (Sez. 1, n. 1396 del 30/11/2005, dep. 2006, Rv. 233102).4. Sotto il secondo profilo, va innanzitutto osservato che in ricorso non è stata neppure allegata la violazione delle norme di diritto penale sostanziali invocate e dagli unici atti messi a disposizione del Collegio - il ricorso, con gli allegati, ed il provvedimento impugnato - non emerge che il giudice dell'esecuzione abbia illegittimamente revocato il beneficio benché le cause ostative alla terza concessione della sospensione condizionale della pena già risultassero agli atti del processo di cognizione e neppure emerge che il giudice non abbia compiuto quella doverosa verifica. Ciò comporta l'irrimediabile genericità dell'impugnazione ancor prima che la sua manifesta infondatezza, dovendosi ritenere che il ricorso per cassazione con cui si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 168, quarto comma, e 164, terzo comma, cod. pen. per essere stato revocato in sede esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per la terza volta senza aver il giudice verificato che la causa ostativa non fosse nota al giudice della cognizione postuli, quantomeno, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativa mente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 ma