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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 34841/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24730/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] venticinque n. 6, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELLE POLITICHE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t. nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del comandante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 489/2020, depositata in data 22.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13/2015, con cui le era stato ordinato il pagamento di € 2000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 13, par. 2, Reg.

CE 1967/2006 e dell'art. 10, comma primo, lettera b) d.lgs. 4/2012, per aver effettuato la pesca a strascico entro una distanza di miglia 1,5 dalla costa.

Il tribunale di Lecce ha dichiarato la tardività dell'opposizione, regolando le spese.

Su appello della società cooperativa, la Corte leccese, pur ritenendo tempestiva l'opposizione, l'ha respinta nel merito, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il regolamento CE 1343/2011 non aveva modificato la precedente disciplina e non aveva ridotto la distanza dalla costa entro la quale era consentita la pesca a strascico.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché la Capitaneria di Porto di Gallipoli hanno depositato controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte di merito ritenuto fondato il primo motivo dì appello ed ammissibile l'opposizione, non poteva - in dispositivo - respingere integralmente il gravame.

Il motivo è infondato.

La declaratoria di tempestività dell'appello - conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame - non esimeva il giudice dal valutare il merito, né impediva (come poi è accaduto) di respingere integralmente l'impugnazione per la sua ritenuta infondatezza.

La pronuncia ha precisato che il gravame andava respinto con riferimento al merito dell'opposizione (cfr. sentenza, pag. 6) ed il fatto che analoga statuizione non figuri nel dispositivo non consente di ravvisare ~e un contrasto irriducibile tra le due parti della sentenza, non essendovi alcuna incertezza sul contenuto della statuizione giudiziale adottata (Cass. 26074/2018; Cass.26077/2015).

3. Il secondo motivo denuncia che il giudice di merito abbia omesso di considerare le conseguenze della tardiva costituzione del Ministero, per effetto della quale non era consentito utilizzare il verbale di accertamento depositato in corso di causa.

Il motivo è inammissibile.

Il tema della tardività della costituzione e dell'inammissibilità dell'utilizzo dei verbali e dei documenti non risulta oggetto dei motivi di appello, né risulta esaminato dalla sentenza, trattandosi di un fatto processuale solo enunciato nella parte espositiva del gravame, ma non corredato dalla formulazione di una censura specifica, conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c..

Tale vizio, potendo astrattamente integrare una ragione di invalidità della prima decisione, era sottoposto al principio di conversione ex art. 161 c.p.c., restando sanato ove non dedotto ritualmente in appello.

In ogni caso, il processo è stato introdotto nel vigore dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, norma che sottopone al rito del lavoro i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni ed il cui comma ottavo prescrive che, con il decreto di fissazione dell'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.c., il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.Ora, sebbene l'applicazione del rito del lavoro comporti anche l'operatività delle preclusioni dell'art. 416 c.p.c., richiedendosi che l'opposto formuli in sede di costituzione tempestiva tutte le proprie richieste istruttorie e provveda al deposito di documenti, questa Corte ha già precisato che, in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, il termine previsto dal comma ottavo per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. 9545/2018 in relazione all'art. 6 cit., nonché Cass. 5828/2015; Cass. 15234/2006 in relazione all'analoga formulazione dell'art. 23 L. 689/1981; Cass.21491/2004).

Legittimamente - quindi - il giudice ha utilizzato i verbali prodotti tardivamente dal Minictero, non trattandosi di documenti sottoposti all'onere di tempestivo deposito fino a gg. 10 prima dell'udienza.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24730/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] venticinque n. 6, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELLE POLITICHE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t. nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del comandante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 489/2020, depositata in data 22.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13/2015, con cui le era stato ordinato il pagamento di € 2000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 13, par. 2, Reg. CE 1967/2006 e dell'art. 10, comma primo, lettera b) d.lgs. 4/2012, per aver effettuato la pesca a strascico entro una distanza di miglia 1,5 dalla costa. Il tribunale di Lecce ha dichiarato la tardività dell'opposizione, regolando le spese. Su appello della società cooperativa, la Corte leccese, pur ritenendo tempestiva l'opposizione, l'ha respinta nel merito, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il regolamento CE 1343/2011 non aveva modificato la precedente disciplina e non aveva ridotto la distanza dalla costa entro la quale era consentita la pesca a strascico. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché la Capitaneria di Porto di Gallipoli hanno depositato controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte di merito ritenuto fondato il primo motivo dì appello ed ammissibile l'opposizione, non poteva - in dispositivo - respingere integralmente il gravame. Il motivo è infondato. La declaratoria di tempestività dell'appello - conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame - non esimeva il giudice dal valutare il merito, né impediva (come poi è accaduto) di respingere integralmente l'impugnazione per la sua ritenuta infondatezza. La pronuncia ha precisato che il gravame andava respinto con riferimento al merito dell'opposizione (cfr. sentenza, pag. 6) ed il fatto che analoga statuizione non figuri nel dispositivo non consente di ravvisare ~e un contrasto irriducibile tra le due parti della sentenza, non essendovi alcuna incertezza sul contenuto della statuizione giudiziale adottata (Cass. 26074/2018; Cass.26077/2015). 3. Il secondo motivo denuncia che il giudice di merito abbia omesso di considerare le conseguenze della tardiva costituzione del Ministero, per effetto della quale non era consentito utilizzare il verbale di accertamento depositato in corso di causa. Il motivo è inammissibile. Il tema della tardività della costituzione e dell'inammissibilità dell'utilizzo dei verbali e dei documenti non risulta oggetto dei motivi di appello, né risulta esaminato dalla sentenza, trattandosi di un fatto processuale solo enunciato nella parte espositiva del gravame, ma non corredato dalla formulazione di una censura specifica, conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c.. Tale vizio, potendo astrattamente integrare una ragione di invalidità della prima decisione, era sottoposto al principio di conversione ex art. 161 c.p.c., restando sanato ove non dedotto ritualmente in appello. In ogni caso, il processo è stato introdotto nel vigore dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, norma che sottopone al rito del lavoro i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni ed il cui comma ottavo prescrive che, con il decreto di fissazione dell'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.c., il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.Ora, sebbene l'applicazione del rito del lavoro comporti anche l'operatività delle preclusioni dell'art. 416 c.p.c., richiedendosi che l'opposto formuli in sede di costituzione tempestiva tutte le proprie richieste istruttorie e provveda al deposito di documenti, questa Corte ha già precisato che, in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, il termine previsto dal comma ottavo per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. 9545/2018 in relazione all'art. 6 cit., nonché Cass. 5828/2015; Cass. 15234/2006 in relazione all'analoga formulazione dell'art. 23 L. 689/1981; Cass.21491/2004). Legittimamente - quindi - il giudice ha utilizzato i verbali prodotti tardivamente dal Minictero, non trattandosi di documenti sottoposti all'onere di tempestivo deposito fino a gg. 10 prima dell'udienza. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civ
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