CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.601/2019 depositatail 15/07/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3055/2020Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 13154/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate anche inragione della documentazione versata in atti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 06/05/2026Gabriella Marchese