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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02578/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati in materia di armi, ricettazione e falso a lui ascritti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due distinti motivi, a mezzo dei quali lamenta sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sia la sussistenza del vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa, insufficiente o carente motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al motivo inerente alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto la stessa natura dei fatti commessi.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per ciò che attiene al secondo motivo, rileva la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati in materia di armi, ricettazione e falso a lui ascritti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due distinti motivi, a mezzo dei quali lamenta sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sia la sussistenza del vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa, insufficiente o carente motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al motivo inerente alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto la stessa natura dei fatti commessi. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per ciò che attiene al secondo motivo, rileva la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennai