CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41808/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la frase percepita dagli operanti che avevano proceduto all’arresto, «adesso vieni con me a Sant’Onofrio», fosse «del tutto priva di contenuto minaccioso» ove non interpretata allaluce delle precedenti dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela e che le informazioni acquisiteprimadella percezione delle condotte osservate non avrebbero potuto influire sulla decisione della polizia giudiziaria di procedere all’arresto che, pertanto, non veniva convalidato. 2. Contro tale provvedimento ricorreva il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, l’arresto sarebbe stato legittimo in quanto (a) la frase pronunciata dal Ferrarosarebbe inquadrabile come frase minatoria, tenuto conto che era noto che in territorio calabrese, e segnatamente a Sant’Onofrio risiedesse una pericolosa famiglia appartenente alla ‘ndrangheta; (b) non sarebbe legittima la svalutazione degli elementi a conoscenza della polizia giudiziaria acquisiti “prima” della percezione degli eventi che determinavano l’arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 1.1. In via preliminare il Collegio riafferma che in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284596 – 01;Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896 - 01). Dunque, rileva la “percezione” degli operanti e la valutazione della legittimità della misura precautelare deve essere effettuata facendo riferimento al compendio di elementiconosciuti al momento della sua applicazione. Tra tali elementi vanno compresi anche quelli acquisiti – e conosciuti – precedentemente all’arresto, come quelli emergenti dalla querela dell’offeso.Non si applica, infatti, all’arresto “in flagranza”il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite in relazione all’arresto in “quasi flagranza”secondo cui è illegittimo l'arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore: Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 - 01) 1.2. Con riguardo alcaso concreto ed alla idoneità degli elementi direttamente percepiti dalla polizia giudiziariaad integrare la minaccia utile perconfigurare il reati di estorsione il Collegioribadisce che la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281467 – 01;Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Angelini, Rv. 249183 – 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01). Nel caso in esame la alta densità mafiosa del territorio e il riferimento alla Comune di “Sant'Onofrio”, noto come luogo dove operava da tempo un clan appartenente alla ‘ndrangheta sono elementi che devono ritenersi sufficienti a inquadrare la frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] «adesso vieni con me a Sant'Onofrio» come una frase di contenuto minaccioso. Tale elemento direttamente percepito dagli operanti valutato insiemealle informazioni allegate con la denuncia e note agli operanti ha determinato negli stessi la consapevole percezione della consumazione del delitto di tentata estorsione e legittimato l’arresto in flagranza. 1.3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimen