CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 07294/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 24474-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; COLAPINTO Fabio; CARAVELLI [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3197del 2024, pubblicata l’8 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 30 gennaio 202 5 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 4.200 , di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legg