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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35388/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( KOSOVO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa per il reato di cui all'art. 12, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 1998 per aver trasportato dalla Slovenia in Italia il cittadino extracomunitario irregolare [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso, con recidiva infrquinquennale, in Monrupino il 6 settembre 2020.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorso propone, sotto lo schermo del difetto di motivazione, di accreditare una diversa lettura del materiale probatorio, trascurando del tutto la compiuta e logica motivazione, per addivenire ad una alternativa ricostruzione della vicenda, operazione che non è proponibile nella sede del sindacato di mera legittimità; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di recidiva e di diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( KOSOVO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa per il reato di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998 per aver trasportato dalla Slovenia in Italia il cittadino extracomunitario irregolare [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso, con recidiva infrquinquennale, in Monrupino il 6 settembre 2020. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. 4. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorso propone, sotto lo schermo del difetto di motivazione, di accreditare una diversa lettura del materiale probatorio, trascurando del tutto la compiuta e logica motivazione, per addivenire ad una alternativa ricostruzione della vicenda, operazione che non è proponibile nella sede del sindacato di mera legittimità; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di recidiva e di diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igliere es
Sentenza Cassazione n. 35388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris