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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 agosto 1994

Cassazione n. 27326/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1994

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1975

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1973

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1971

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1969

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/06/1981

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1966 avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi, quali sostituti processuali, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 10 giugno 2022, resa in sede di giudizio abbreviato, la Corte di appello di Napoli ha riaffermato la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, avente carattere armato (capo a) della rubrica), e di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi q) e r), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di promozione, organizzazione e direzione dell'associazione di cui al capo a), e di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi da b) a r), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi b), e), h), I) e n), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo d), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo p), limitatamente alla sostanza tipo hashish; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo d), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo f), uniti in continuazione.

2. La Corte di appello ha escluso, rispetto a tutti gli imputati, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., e, rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì l'aggravante del carattere armato dell'associazione.

Ha poi concesso agli imputati, tranne che a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con l'aggravante da ultimo indicata, ove riconosciuta.

3. Quanto al trattamento sanzionatorio di natura principale, la Corte di appello lo ha rideterminato nella misura seguente: - [OSCURATO:PERSONA], sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], quattordici anni e due mesi di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], otto anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del nesso ulteriore di continuazione con reati definitivamente accertati in altra sede, quattro anni e dieci mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quattro anni e sei mesi di reclusione ciascuno.

4. Il procedimento penale traeva origine dalla scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato al clan dei Casalesi, cui seguiva un'intensa attività investigativa, alimentata da intercettazioni, telefoniche e ambientali, perquisizioni e sequestri, e culminata nell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di quest'ultimo, rese in sede di interrogatorio, quelle del collaboratore di giustizia Iovine e di alcuni assuntori di sostanza, nonché gli esiti delle disposte captazioni e della rimanente attività di polizia giudiziaria sul territorio davano contezza delle attività illecite descritte nei capi di imputazione, riconducibili, secondo i giudici di merito, all'operatività di un vero e proprio sodalizio criminale.

Dell'esistenza di quest'ultimo quei giudici si dicevano certi, stante la costanza, continuità e ripetitività dei traffici criminosi tra i soggetti coinvolti; la pluralità dei canali di approvvigionamento e la rete di accordi intessuta con i fornitori, anche stranieri, e gli acquirenti; la predeterminata distribuzione dei ruoli, a volte fungibili nei momenti di fibrillazione del clan. [OSCURATO:PERSONA] era l'indiscusso capo e promotore dell'organizzazione; [OSCURATO:PERSONA], fiduciaria del capo, svolgeva il compito di intermediaria e garante per le forniture indirizzate al mercato di Casal di Principe, in quanto legata da rapporti parentali ad esponenti del locale clan dei Casalesi; [OSCURATO:PERSONA], figlio di Stefano, era anche il suo fidato collaboratore; [OSCURATO:PERSONA] si poneva, egli stesso, quale intermediario per la rivendita a terzi; [OSCURATO:PERSONA] era il custode della droga; [OSCURATO:PERSONA], legato al capo da un rapporto di collaborazione e da cointeressenze economiche, era deputato alla vendita della sostanza.

Al di fuori della compagine associativa, [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta responsabile di una singola condotta di spaccio.

5. Gli imputati in epigrafe, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello.

Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tre i motivi formulati.

6.1. Primo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).

La natura di associazione, costituita per commettere fatti di lieve entità, sarebbe stata negata in maniera non convincente.

La sentenza impugnata non spiegherebbe da quale elemento probatorio si ricavi che i canali di approvvigionamento fossero plurimi.

L'esistenza di molteplici cessioni, concentrate in un esiguo lasso temporale, sarebbe poco significativa, senza l'indicazione dei quantitativi di sostanza ceduti e in mancanza di sequestri aventi ad oggetti quantitativi ingenti.

Non sarebbero state approfondite la genesi dell'associazione; la sua effettiva operatività, in tesi ristretta (nel tempo, al periodo dall'ottobre 2015 al gennaio 2016, e nel numero dei partecipi); l'intensità e la frequenza dello spaccio, che si assumono modeste; l'estensione della clientela, indicata come ridotta.

Sarebbero state trascurate sia l'assenza di contatti con organismi criminali più ampi (l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, essendo venuta meno in appello), sia l'assenza di forme peculiari di penetrazione nel mercato o di occultamento delle attività associative.

Mancherebbero, in definitiva, elementi fattuali indicativi dell'impossibilità di integrare l'attenuante, né l'esclusione della qualificazione dei reati-fine come condotte di lieve entità sarebbe a tal fine dirimente.

6.2. Secondo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo, a carico del ricorrente, dell'aggravante del carattere armato dell'associazione.

La conoscenza, in capo a lui, della circostanza sarebbe stata affermata in base a due intercettazioni ambientali, nelle quali [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], metteva a disposizione del figlio una pistola, ordinandogli il compimento di un'azione criminosa ai danni dei familiari di una sua ex- convivente.

Non vi sarebbe però la prova che l'arma in questione fosse a disposizione dell'organizzazione.

Sulla base di identico rilievo, rispetto al coimputato Nespoli e all'arma sequestrata a suo carico, l'aggravante sarebbe stata esclusa.

Per integrare la fattispecie, poi, sarebbe necessaria la compresenza di più armi, non bastandone una sola, specie se mai rinvenuta, né pertanto verificata nella sua funzionalità e potenzialità lesiva.6.3.

Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata retrodatazione al gennaio 2016 della cessazione della permanenza del reato associativo.

Non vi sarebbero intercettazioni probanti, successive a tale data (in cui [OSCURATO:PERSONA] scoprì la presenza delle microspie sulla sua autovettura).

Il sequestro della pistola di Nespoli, avvenuto nell'anno 2018, sarebbe irrilevante, non trattandosi, come giudizialmente riconosciuto, di arma riconducibile all'associazione.

Non erano stati contestati reati-fine successivi al gennaio 2016 e l'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup. non avrebbe una proiezione tendenzialmente stabile nel tempo, ma sarebbe qualificata unicamente dai reati fine.

7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo di due atti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Impugnazione avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Quattro i motivi formulati.

7.1.1. Primo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'attribuito ruolo di capo e promotore dell'organizzazione. [OSCURATO:PERSONA] risultava direttamente coinvolto nell'acquisto all'ingrosso dello stupefacente e nello spaccio al dettaglio.

Non vi sarebbe invece prova effettiva di un suo ruolo eminente, né la Corte di appello indicherebbe gli elementi di fatto da cui desumerlo, al di là di aspetti non dirimenti (il fatto che il ricorrente redarguisse [OSCURATO:PERSONA], o desse indicazioni ad [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ove custodire la droga, o fosse sempre presente nei colloqui intercettati).

Non poteva escludersi che si trattasse di un'organizzazione priva di struttura gerarchica.

7.1.2. Secondo, terzo e quarto motivo.

Identici, rispettivamente, ai motivi sub 6.1, 6.2 e 6.3.

7.2. Impugnazione avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Quattro i motivi formulati.

7.2.1. Primo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup.

La sentenza impugnata sarebbe incapace di riflettere quella particolare dimensione offensiva del fenomeno associativo, avuta di mira dai commi 1 e 2 dell'art. 74 T.U., citato.

Il motivo riprende e sviluppa le critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata, già svolte nell'atto di impugnazione concorrente; argomentazioni facenti perno sui canali di approvvigionamento, sul numero di cessioni, sulla pluralità di sostanze, sul numero di pusher.

E' in chiusura invocata l'applicazione del principio dell'in dubio pro reo.7.2.2.

Secondo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'attribuito ruolo di capo e promotore dell'organizzazione.

Il motivo riprende e sviluppa le critiche svolte al riguardo nell'atto di impugnazione concorrente, addebitando alla sentenza impugnata superficialità di valutazione, che sarebbe dipesa dall'errato convincimento che il motivo di appello sul punto fosse stato rinunciato.

7.2.3. Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo, a carico del ricorrente, dell'aggravante del carattere armato dell'associazione.

Il motivo riprende e sviluppa le critiche svolte al riguardo nell'atto di impugnazione concorrente.

7.2.4. Quarto motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza.

8. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo di due atti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è pressoché letteralmente sovrapponibile al ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo unico di impugnazione svolto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si denuncia vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza.

9. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sette i motivi formulati, preceduti da una critica rivisitazione delle risultanze investigative e processuali.

9.1. Primo motivo.

Nullità assoluta della sentenza impugnata per apparenza di motivazione, in quanto confezionata mediante preteso abuso del sistema del copia-incolla informatico. 9.2.

Secondo motivo.

Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso di valutare le risultanze probatorie in modo rigoroso e specifico. 9.3.

Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'omesso esame della memoria difensiva depositata in primo grado e riprodotta nei contenuti in sede di gravame.

9.4. Quarto motivo.

Inutilizzabilità delle intercettazioni, in relazione all'omessa motivazione dei decreti autorizzativi o di convalida e dei decreti di proroga; l'eccezione non sarebbe preclusa dalla scelta del rito abbreviato.9.5.

Quinto motivo (erroneamente numerato come nono).

Violazione del principio del ne bis in idem, in relazione ai fatti, già giudicati, in tesi identici, ricostruiti nella premessa del ricorso.

9.6. Sesto motivo (erroneamente numerato come decimo).

Vizio di motivazione, quanto al mancato rilievo dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, T.0 stup., prestata sin dal momento dell'arresto e del relativo interrogatorio di convalida.

La condotta processuale di Merola avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio attenuato e la concessione di tutte le attenuanti nella loro massima estensione.

9.7. Settimo motivo (erroneamente numerato come undecimo).

Vizio di motivazione.

Il motivo torna sul tema del preteso bis in idem e sulle asserite carenze argomentative in punto di affermazione di responsabilità e determinazione della pena.

10. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sette i motivi formulati, preceduti da una critica rivisitazione delle risultanze investigative e processuali.

10.1. Primo, secondo, terzo e quarto motivo.

Sovrapponibili, rispettivamente, ai motivi sub 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

10.2. Quinto motivo.

Vizio di motivazione.

Le prove a carico della ricorrente sarebbero inconsistenti.

I suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] sarebbero di natura intima e sentimentale, non riguarderebbero l'effettuazione di traffici illeciti di droga.

Le chiamate in correità dell'uomo, ricavabili dall'ascolto delle intercettazioni, sarebbero illogiche, contraddittorie e inconsistenti.

La droga sequestrata non apparterrebbe alla ricorrente.

10.3. Sesto motivo.

Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Le intercettazioni etero-accusatorie, non genuine, avrebbero richiesto riscontri ad esse esterni, totalmente mancati.

Esse soccomberebbero alla «prova di resistenza», cui avrebbero dovuto essere sottoposte.

10.4. Settimo motivo.

Vizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale della condotta.

Quand'anche quest'ultima potesse essere qualificata come detenzione di stupefacente, la detenzione sarebbe avvenuta a meri fini di consumo personale.

11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tre i motivi formulati

11.1. Primo motivo.

Violazione di legge, in rapporto alla decisione della Corte di appello di mancata rinnovazione dell'istruttoria in ordine all'accertamento di ulteriori elementi di fatto a definizione dei reali rapporti del ricorrente con il capo dell'organizzazione.

Trattavasi di prova nuova, nell'accezione stabilita dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., non conosciuta dalla difesa se non nel corso del giudizio di primo grado, allorché [OSCURATO:PERSONA] depositava una missiva nella quale dichiarava di aver denunciato Nespoli per traffico di droga.

Vizio di motivazione, circa l'identificazione dei caratteri costitutivi di un'associazione dedita al narcotraffico.

Mancherebbe quel quid pluris, idoneo a qualificare l'agire dell'imputato in modo ulteriore e autonomo dalle singole condotte di spaccio.

Inoltre, l'attività di Nespoli in ambito associativo sarebbe circoscritta al rapporto con il suo capo, desumibile da una sola, e non bastevole, intercettazione.

La denuncia di [OSCURATO:PERSONA] svelerebbe come il ricorrente fosse estraneo al suo clan. 11.2.

Secondo motivo.

Vizio di motivazione, in ordine alla partecipazione del ricorrente all'organizzazione, acriticamente derivata dalla sentenza di primo grado, basatasi sulle deboli risultanze delle intercettazioni e su altri insignificanti elementi.

Mancherebbe ogni effettivo contributo del ricorrente alla vita dell'associazione.

In ogni caso tale contributo si sarebbe concluso con la data del suo arresto.

Non andrebbe confusa la durata dell'associazione con quella della partecipazione individuale di Nespoli.

11.3. Terzo motivo.

Vizio di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza.

12. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo unico si deduce vizio di motivazione.

La prova a carico riferibile alla partecipazione associativa, derivante dalla captazione, sarebbe puramente indiziaria.

Essa sarebbe priva dei necessari requisiti di gravità e concludenza, come elaborati dalla giurisprudenza.

L'apporto del ricorrente sarebbe stato privo dei caratteri di stabilità e valenza rafforzatrice.

Mancherebbe comunque in radice, tra i pretesi partecipi, la durevole comunanza di scopo, implicata dalla fattispecie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi testé illustrati sono sviluppati in motivi plurimi, parzialmente sovrapposti tra loro per temi e corrispondenti argomentazioni.

Le questioni omogenee saranno dunque oggetto di trattazione congiunta, secondo l'ordine logico suggerito dalla loro natura e interferenza reciproca.2.

In tale ottica conviene muovere dalle questioni processuali, e anzitutto da quelle oggetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo comune motivo dei loro distinti ricorsi denuncia l'apparenza di motivazione e l'abuso della tecnica informatica, nota come "copia e incolla" (la diffusa e semplice modalità, introdotta nelle interfacce grafiche dei sistemi operativi dei personal computer, per riprodurre e spostare testo, o altri dati, da un file all'altro, o da una posizione all'altra dello stesso file).

Il motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, come risulta dal suo ampio apparato argomentativo, non omette il dovuto confronto con i motivi di gravame, non rivela acritica adesione alla pronuncia di primo grado o agli atti investigativi e offre una giustificazione complessivamente adeguata delle ragioni della decisione.

Date queste caratteristiche, l'eventuale impiego, nella stesura del testo, della tecnica redazionale del copia-incolla non inficia la bontà del provvedimento in verifica, essendo legittimo il ricorso ad essa in quanto in grado di agevolare la riproduzione della fonte, contribuendo ad evitarne il travisamento, se contestualmente accompagnato dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127- 01), come accaduto nella specie.

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari, d'altra parte, ben può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, o mediante loro incorporazione, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà e l'atto recepito formi oggetto di ragionata condivisione (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770-01).

2.2. Il terzo comune motivo dei ricorsi censura l'omesso esame di una specifica memoria difensiva.

Occorre in proposito rammentare che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01), l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sé, in sede di impugnazione, come causa di nullità del provvedimento impugnato, non rientrando essa tra le ipotesi a tale titolo previste dalla legge, potendo solo la circostanza influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento medesimo.Perché quest'ultima possa dirsi viziata sotto tali aspetti, in rapporto alla censura di mancata risposta alle argomentazioni difensive, è comunque necessario che il motivo di ricorso per cassazione prospetti, e la Suprema Corte riscontri, che gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572-01).

L'obbligo giudiziale di motivazione non richiede, infatti, che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuna dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione di ogni vizio: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).

Osserva alla luce di ciò il Collegio che i ricorrenti neppure specificano gli argomenti difensivi in tesi pretermessi, e neppure ne illustrano la decisività, mentre la sentenza impugnata (che peraltro cita la memoria difensiva pag. 27, per sottolinearne la scarsa pregnanza) appare esaustiva su ogni tema processualmente rilevante.

Ne discende la palese infondatezza delle doglianze.

2.3. Viene quindi in rilievo il quarto comune motivo dei ricorsi, che pone la questione processuale della nullità, per difetto di congrua motivazione, dei decreti di autorizzazione, convalida o proroga delle intercettazioni, e della conseguente inutilizzabilità delle medesime.

Si tratta di questione non preclusa dalla scelta del rito (Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034-01) ed eccepita nei precedenti gradi di giudizio, ma dalla Corte di appello già ritenuta infondata sulla base di argomentazioni giuridicamente appropriate.

Il motivo comune odierno riveste dunque carattere generico e reiterativo.

Come evidenziato dal giudice di appello, i decreti di autorizzazione o convalida danno conto, ciascuno, del tenore delle indagini in corso e della necessità di individuare più dettagliatamente le attività criminali del gruppo e i loro autori, senza mancare di precisare, quanto alle convalide, le ragioni di urgenza sottese all'avvio immediato dell'attività di captazione.

I decreti di proroga ribadiscono, alla luce dei contenuti della richiesta del Pubblico ministero, la necessità di prosecuzione delle intercettazioni.

Ogni richiesta, a sua volta, dà conto della nota degli investigatori, che riferisce dello stato delle indagini e dei loro sviluppi, attesi, prevedibili o possibili.

I decreti non replicano, dunque, vuote formule normative e si differenziano ciascuno dagli altri anche perché diversamente etero-integrati.

Questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ha già stabilito la legittimità della motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi, come nella specie, il giudice faccia richiamo alle richieste del Pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758-01; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio, Rv. 259867-01; Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 242233-01).

Occorre anche tener presente che la motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564-01).

2.4. Il quinto e, in parte, il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] indugiano sull'asserita violazione del principio del bis in idem.

La prospettazione è generica e manifestamente infondata.

Questa Corte ha più volte affermato che la preclusione processuale invocata opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello di nuovo a giudizio, intesi entrambi nella loro dimensione storico-naturalistica (da ultimo, Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187-01), scolpita dalla triade condotta-causalità-evento (tra le molte, Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717-01); e ha anche escluso che l'«identità del fatto», rilevante ai fini dell'operatività del principio in esame, sussista in relazione all'imputazione di reati permanenti, relativi alla partecipazione anche alla stessa associazione, tuttavia manifestatasi in periodi non esattamente corrispondenti (Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577-01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287-01).

A quest'ultimo proposito, la circostanza che si sia proceduto in ordine ad una condotta di partecipazione associativa non impedisce un secondo giudizio in relazione a periodi antecedenti e comunque più ampi, quand'anche le nuove condotte contestate fossero analoghe, per tipologia e modalità, a quelle già accertate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico- naturalistico e frutto di un «prendere parte» al fenomeno associativo diversamente conformato nella sua dimensione cronologica (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149-03).

Nel caso di specie, peraltro, è del tutto oscuro ove si anniderebbe la stigmatizzata replicazione dei giudizi sull'idem factum, se è vero che Merola risponde in questo processo di partecipazione associativa e di detenzione di stupefacente, mentre in passato - come risulta tanto dalla premessa del ricorso, che dalle ragioni giudiziali dell'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna - è stato irrevocabilmente condannato soltanto per una distinta condotta ex art. 73 T.U. stup., ontologicamente e strutturalmente autonoma rispetto alla fattispecie associativa.

2.5. Resta da esaminare, tra le censure propriamente processuali, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte riferita al diniego di rinnovazione istruttoria in appello.

Secondo principi consolidati (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardi, Rv. 256968- 01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391-01), la riapertura dell'istruttoria in appello, fuori dell'ipotesi di prove «nuove», tali perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, è evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti; il contrario opinamento è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.

In sede di rito abbreviato, il limite è ancor più stringente, andando in ogni caso a coincidere con quello della assoluta necessità ai fini del decidere, stabilito dal comma 3 dell'art. 603 del codice di rito (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069-01), atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.

Nel giudizio di appello, conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le parti neppure possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte successivamente alla decisione impugnata, spettando in ogni caso al giudice del gravame la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 2„ n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061-01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913-02).

Così delineata la cornice giuridica della questione, è facile notare come il ricorrente non abbia specificamente dedotto in punto di assoluta necessità della 12 51/ rinnovazione, anche perché il mezzo di prova che ne avrebbe dovuto formare oggetto è rimasto, almeno in questa sede, totalmente indeterminato.

In ricorso si allude genericamente ad una rinnovazione, «avente ad oggetto elementi di fatto che definissero i reali rapporti tra Fusco, capo dell'organizzazione, e il Nespoli, ritenuto partecipe di detto clan», a partire da una missiva che il primo aveva avuto modo di depositare già dinanzi al G.i.p., che avrebbe permesso di inquadrarli in una nuova luce.

Il ricorso riflette, dunque, il carattere meramente esplorativo della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., non menzionando il preciso atto istruttorio che l'appellante aveva intenzione di introdurre o far assumere nel giudizio di appello; sicché non appare ora neppure possibile stabilire, ai limitati fini in cui la circostanza può rilevare in corso di abbreviato, se il mezzo fosse già disponibile nel corso del giudizio di primo grado, o fosse effettivamente posteriore alla sua conclusione.

Il motivo è da giudicare conclusivamente, in questa parte, generico e manifestamente infondato.

3. Quanto al merito della vicenda processuale, il tema logicamente pregiudiziale investe il giudizio di responsabilità per il delitto associativo rispetto agli imputati che, in corso di giudizio, non hanno rinunciato a contestare il relativo profilo.

L'esistenza stessa di un sodalizio, avente le caratteristiche richieste dall'art. 74 T.U. stup., o comunque l'adeguatezza della prova al riguardo, è messa in discussione nella corrispondente parte del motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e in una ulteriore parte del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si passano ad esaminare.

3.1. E' noto che, per la configurabilità dell'associazione criminosa, dedita al narcotraffico, è richiesta la presenza di un'organizzazione a tal fine diretta, non necessariamente complessa, né dotata di notevoli disponibilità economiche, ma deducibile dalla predisposizione, con il concorso dei singoli associati, di mezzi anche rudimentali purché adeguati al perseguimento dell'obiettivo comune, tali da rappresentare un supporto stabile e minimamente duraturo alle singole deliberazioni criminose (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583- 01; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491-01; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011-01).

L'essenza del fenomeno associativo è infatti identificabile nell'accordo, sfociato nella creazione di una struttura proiettata nel tempo, di cui i singoli associati divengono parti, ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati, in vista del compimento di una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati al traffico di droga (Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, Calzolaio, Rv. 216124-01).

3.2. La sentenza impugnata non si è discostata, nel caso di specie, da tali principi.

Essa ha infatti basato il rilievo dell'avvenuta costituzione di una vera e propria associazione criminosa, nel settore, sul quadro probatorio meglio identificato in parte narrativa, adeguatamente evocativo di una sistematica e persistente attività di narcotraffico, ruotante sull'operato sinergico degli imputati chiamati a rispondere della corrispondente partecipazione.

La regolarità dei traffici di sostanza, la diversificazione dei canali di approvvigionamento, il carattere non estemporaneo dei rapporti con fornitori e clienti e un certo predefinito grado di distribuzione dei ruoli appaiono indici dimostrativi in sé eloquenti, che i motivi in scrutinio revocano in dubbio in termini solo generici o di pura e non consentita argomentazione controvalutativa.

3.3. I motivi devono così giudicarsi, nella parte scrutinata, inammissibili.

4. Gli stessi motivi nella parte residua, nonché parte del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], censurano l'apprezzamento probatorio della rilevata partecipazione associativa.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha tante volte affermato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01).

L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può, dunque, essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01), e al limite anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo.

Quest'ultimo deve essere infatti piuttosto accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278- 01).

I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01).4.2.

La Corte di appello si è anche qui attenuta ai principi.

Essa ha infatti principalmente basato il giudizio di penale responsabilità sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, e come tali sottratte nel loro apprezzamento, al sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01); intercettazioni reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative dell'inserimento funzionale degli imputati nell'organizzazione.

Occorre sempre tener presente che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato delle intercettazioni, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di un vero e proprio travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, nella lettura delle trascrizioni operata dal giudice del riesame, messa a confronto con il tenore estrinseco degli atti in ricorso menzionati, errori di macroscopica evidenza, o comunque tali da inficiare la complessiva tenuta logica della motivazione, per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento in ipotesi frainteso o ignorato.

Trattasi, non a caso, di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice, la cui decisione è stata oggetto di compiuta rivisitazione in sede di gravame.

Alla luce di ciò, la sentenza impugnata ha derivato la partecipazione associativa non solo dal dato storico della emergente consumazione di reati-fine in concorso, ma dall'esistenza di rapporti collaudati di collaborazione tra gli imputati e gli altri concorrenti, con studiata predeterminazione dei compiti di ciascuno, in maniera destinata a produrre effetti ben oltre il singolo episodio delittuoso.

Nella organicità della relativa programmazione, e nella sua esecuzione professionale, coinvolgente a vario titolo gli odierni ricorrenti, sono stati ragionevolmente colti i necessari segnali non solo di manifestazione dell'associazione ma anche di intraneità ad essa dei ricorrenti medesimi.

4.3. I motivi devono così giudicarsi, nella parte scrutinata, inammissibili.

5. L'intero ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esaminato in ogni suo aspetto, risulta conclusivamente inammissibile.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.6.

Il secondo comune motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolge vaghe confutazioni in ordine ai criteri di valutazione della prova, posta a base delle relative declaratorie di penale responsabilità.

La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è evocata in termini assolutamente generici e le censure, oggetto del motivo, si risolvono in una non consentita rilettura in fatto del tenore e del significato delle intercettazioni.

Il motivo comune è dunque inammissibile.

7. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella sua parte residua censura l'affermazione di penale responsabilità, e obietta sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in maniera generica ed assertiva.

Il motivo non si confronta realmente e concretamente con la decisione giudiziale impugnata, nonostante quest'ultima avesse perfettamente indicato e analizzato le emergenze processuali rilevanti nella formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico giustificativo della soluzione adottata, rimasto ciò nonostante privo di adeguata confutazione.

Il motivo è dunque inammissibile.

8. Del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resta da vagliare il sesto motivo, che deve giudicarsi palesemente privo di pregio.

L'art. 74, comma 7, T.U. stup. stabilisce che «(l)e pene previste [per il reato associativo] sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti».

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, stante la formulazione disgiuntiva della norma, non è richiesto che le condotte ivi indicate siano tenute congiuntamente, ma è necessario che l'una o l'altra di esse abbiano realizzato l'effetto rispettivamente indicato (Sez. 1, n. 9152 del 30/06/1999, Marroccu, Rv. 214015-01).

Sotto il primo versante, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dal collaborante sia utilmente diretto ad interrompere o disvelare non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Cursale, Rv. 270656-01; Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624-01, Sez. 1, n. 28596 del 25/05/2006, Puggioni, Rv. 234920-01), non bastando la mera indicazione del nominativo di qualche complice (Sez. 6, n. 22196 del 24/10/2006, dep. 2007, Autunno, Rv. 236762-01), specie se riferita alla sola perpetrazione di singoli reati-fine.Ciò posto, resta insuperato il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui l'apporto collaborativo del ricorrente si è nel processo limitato alle vicende riguardanti la specifica condotta di detenzione di stupefacente che gli era stata individualmente contestata, e la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] da parte sua è rimasto circoscritto a tale - insufficiente - aspetto.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto interamente esaminato, risulta conclusivamente inammissibile.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

9. I motivi quinto, sesto e settimo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano l'affermazione di penale responsabilità, con specifico riferimento all'unica condotta a suo carico ascritta e ritenuta, vale a dire il singolo episodio di cessione di droga c.d. leggera di cui al capo p) della rubrica.

I motivi sono inammissibili, giacché anzitutto diretti a rimettere in discussione il significato probatorio delle intercettazioni, la cui interpretazione (come già evidenziato al § 4.2) costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (adde, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente (e neppure propriamente denunciata).

E' sulla scorta delle intercettazioni, congruamente e logicamente valutate, che entrambi i giudici di merito sono giunti a stabilire che [OSCURATO:PERSONA] acquistò, a pagamento, la partita di stupefacente, appositamente recandosi a casa di [OSCURATO:PERSONA] (circostanza di cui l'uomo dovette giustificarsi con [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva spiegazioni dell'avvenuto contatto), come era solita fare, in vista della successiva cessione della sostanza al marito e al fidanzato della figlia.

Ricostruzione, in questa sede insindacabile, che esclude la finalità di mero uso personale, e con essa l'irrilevanza penale della condotta.

E' appena, poi, il caso di precisare che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, prudentemente valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01), né soggiacciono dunque ad alcuna comparativa prova di resistenza.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto interamente esaminato, risulta conclusivamente inammissibile.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

10. Viene in rilievo, a questo punto, la questione inerente la determinazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo, che la sentenza impugnata riconduce, secondo contestazione, all'aprile 2019.

I motivi che sollevano tale questione (il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'identico quarto motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'identico terzo motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo avvocato, la parte residua del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono fondati.

E' noto che, in tema di reato associativo, qualora esso sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la condotta decritta in imputazione si sia esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento, ovvero sia ancora in atto (e, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche la frazione di condotta permanente ulteriore, che non deve formare oggetto di accusa suppletiva: v.

Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace, Rv. 283384- 01).

La verifica giudiziale sulla data di effettivo esaurimento della condotta, e il riscontro dell'eventuale anteriore cessazione della permanenza rispetto alla data di (preteso) accertamento, debbono compiersi, naturalmente, anche a fronte di contestazione chiusa, quale quella odierna.

Al riguardo debbono essere scrupolosamente analizzati i pertinenti indici dimostrativi dell'effettiva durata del sodalizio, o della singola condotta partecipativa, anche di natura presuntiva, senza comunque dimenticare che spetta all'accusa la prova del protrarsi della condotta illecita e che, in caso di ragionevole dubbio sul punto, giova all'imputato il principio del favor rei (v. già Sez. 1, n. 11669 del 07/10/1987, Liccardo, Rv. 177071-01).

La chiusura dell'attività poliziesca di indagine non è certo, di per sé, un elemento idoneo e sufficiente a determinare il dies ad quem del delitto permanente, come osserva giustamente la sentenza impugnata; e, tuttavia, la posticipazione nel tempo dell'arresto della consumazione deve essere pur sempre ancorata alla rilevazione, nel processo, e conveniente valorizzazione, di elementi di diverso segno, idonei a costituire adeguata base dimostrativa della protrazione della permanenza.

In questa parte la motivazione giudiziale appare carente.

Le cessioni di stupefacente sono accertate solo sino al luglio 2016; l'arma, sequestrata a Nespoli nel 2018, secondo quanto specificamente accertato e dichiarato, non è riconducibile all'organizzazione; non è neppure chiaro a quale precisa circostanza di fatto si leghi l'affermata vitalità di quest'ultima sino alla data dell'aprile 2019.

La conclusione attinta sembra piuttosto giustificata in base a una sorta di permanenza inerziale del vincolo associativo che, rispetto ad un'associazione dedita al narcotraffico, specie se di circoscritte dimensioni quale quella di causa, non pare rispondere a logica ed esperienza criminologica.

Una nuova valutazione andrà dunque effettuata, tanto con riguardo alla protrazione dell'attività associativa oltre la citata data del 2016, quanto con riferimento alla corrispondente e perdurante affiliazione ad essa dei singoli partecipi.

11. Nel primo motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come pure nel secondo motivo di quello proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si fa questione del ruolo apicale, attribuito a tale imputato in entrambe le sentenze di merito.

Il motivo è infondato.

E' noto che l'associazione dedita al narcotraffico, ove non rudimentale, può risultare strutturata in senso verticale, dovendosi allora distinguere chi al suo interno assuma una posizione propriamente di vertice, chi rivesta il ruolo di organizzatore in quanto incaricato di coordinare l'attività dei compartecipi e di assicurare la funzionalità delle strutture del sodalizio in posizione subalterna rispetto ai vertici del sodalizio, e quanti si limitino ad aderirvi (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736-02; Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-02).

La sentenza impugnata affronta il tema e, nell'intestare al ricorrente la prima e più eminente posizione, non incorre in alcuna illogicità motivazionale, in quanto adeguatamente sottolinea, ancorandoli a precise emergenze istruttorie, gli indicatori corrispondenti. [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo referente dei fornitori e il punto di riferimento degli acquirenti; era lui il motore organizzativo delle attività del sodalizio; rivestiva il medesimo una posizione effettivamente sovraordinata a quella degli altri partecipi, che con lui si relazionavano, da lui prendevano ordini, da lui venivano in caso redarguiti.La sentenza impugnata ha dunque ineccepibilmente derivato la direzione associativa, in capo al ricorrente, dal suo rapporto di preminenza rispetto ai concorrenti, impegnati principalmente nella consumazione di reati-fine.

12. Sul carattere armato dell'associazione si appunta un nutrito gruppo di censure (secondo identico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], terzo identico motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo avvocato, terzo motivo di quello nel suo interesse proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

I motivi sono infondati.

Per giurisprudenza consolidata, in tema di reati concernenti gli stupefacenti la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, T.U. stup., diversamente da quella analoga, delineata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede neppure che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212-01; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263694-01; Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247557-01) e la loro esistenza sia nota agli altri partecipi, cui l'aggravante è imputata.

Orbene, l'arma - di cui Fusco padre, Fusco figlio e [OSCURATO:PERSONA] hanno precisa cognizione, avendone discusso nelle conversazioni intercettate - doveva servire ad aggredire i familiari di [OSCURATO:PERSONA], ex compagna del capoclan, che gestiva una autonoma piazza di spaccio, su cui il sodalizio di causa aveva posto le sue mire espansionistiche.

L'impiego dell'arma, che i correi concordano, risulta dunque, in realtà, perfettamente funzionale agli interessi dell'organizzazione.

Basta infine, per il rilievo dell'aggravante, l'esistenza di una sola arma (il plurale «armi o materie esplodenti», che compare nell'art. 74, comma 4, T.U. stup., ha valore descrittivo di genere, e non sottende il necessario rinvenimento di una molteplicità di strumenti iscrivibili in ciascuna categoria), la cui funzionalità è implicita nel fatto che se ne ipotizzasse un uso concreto e immediato.

13. Nel primo identico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel secondo identico motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo avvocato e nel primo motivo di quello nel suo interesse proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si fa questione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, LU. stup.

Senonché quest'ultima è configurabile soltanto a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità, e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098-01; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267-01; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce, Rv. 261911-01).

Evenienza che, pacificamente, non si configura.

I motivi sono pertanto infondati.

14. Restano da vagliare i motivi riguardanti il bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di mancata loro prevalenza (il quarto motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il motivo unico dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]).

Trattasi di motivi inammissibili.

In relazione alle attenuanti generiche, infatti, la sentenza di appello ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.

15. In conclusione allora, con riguardo alle posizioni dei ricorrenti ulteriori, in tal modo finite di esaminare, vanno adottate le seguenti statuizioni: - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata della condotta partecipativa di cui al capo a) oltre il 2016, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nei termini sopra precisati, nonché agli eventuali fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; - i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere, nel resto, respinti; - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile.

16. In forza dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., l'annullamento testé disposto, in accoglimento di motivi non esclusiva- mente personali, in quanto coinvolgenti la durata stessa dell'associazione per delinquere, giova altresì agli imputati non ricorrenti sul punto (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla durata della condotta partecipativa di cui al capo A) oltre il 2016 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1994 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1975 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1973 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1971 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1969 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/06/1981 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1966 avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi, quali sostituti processuali, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 10 giugno 2022, resa in sede di giudizio abbreviato, la Corte di appello di Napoli ha riaffermato la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, avente carattere armato (capo a) della rubrica), e di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi q) e r), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di promozione, organizzazione e direzione dell'associazione di cui al capo a), e di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi da b) a r), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi b), e), h), I) e n), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo d), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo p), limitatamente alla sostanza tipo hashish; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo d), uniti in continuazione; - [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di partecipazione all'associazione di cui al capo a), e di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo f), uniti in continuazione. 2. La Corte di appello ha escluso, rispetto a tutti gli imputati, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., e, rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì l'aggravante del carattere armato dell'associazione. Ha poi concesso agli imputati, tranne che a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con l'aggravante da ultimo indicata, ove riconosciuta. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio di natura principale, la Corte di appello lo ha rideterminato nella misura seguente: - [OSCURATO:PERSONA], sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], quattordici anni e due mesi di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], otto anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del nesso ulteriore di continuazione con reati definitivamente accertati in altra sede, quattro anni e dieci mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quattro anni e sei mesi di reclusione ciascuno. 4. Il procedimento penale traeva origine dalla scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato al clan dei Casalesi, cui seguiva un'intensa attività investigativa, alimentata da intercettazioni, telefoniche e ambientali, perquisizioni e sequestri, e culminata nell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di quest'ultimo, rese in sede di interrogatorio, quelle del collaboratore di giustizia Iovine e di alcuni assuntori di sostanza, nonché gli esiti delle disposte captazioni e della rimanente attività di polizia giudiziaria sul territorio davano contezza delle attività illecite descritte nei capi di imputazione, riconducibili, secondo i giudici di merito, all'operatività di un vero e proprio sodalizio criminale. Dell'esistenza di quest'ultimo quei giudici si dicevano certi, stante la costanza, continuità e ripetitività dei traffici criminosi tra i soggetti coinvolti; la pluralità dei canali di approvvigionamento e la rete di accordi intessuta con i fornitori, anche stranieri, e gli acquirenti; la predeterminata distribuzione dei ruoli, a volte fungibili nei momenti di fibrillazione del clan. [OSCURATO:PERSONA] era l'indiscusso capo e promotore dell'organizzazione; [OSCURATO:PERSONA], fiduciaria del capo, svolgeva il compito di intermediaria e garante per le forniture indirizzate al mercato di Casal di Principe, in quanto legata da rapporti parentali ad esponenti del locale clan dei Casalesi; [OSCURATO:PERSONA], figlio di Stefano, era anche il suo fidato collaboratore; [OSCURATO:PERSONA] si poneva, egli stesso, quale intermediario per la rivendita a terzi; [OSCURATO:PERSONA] era il custode della droga; [OSCURATO:PERSONA], legato al capo da un rapporto di collaborazione e da cointeressenze economiche, era deputato alla vendita della sostanza. Al di fuori della compagine associativa, [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta responsabile di una singola condotta di spaccio. 5. Gli imputati in epigrafe, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati. 6.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). La natura di associazione, costituita per commettere fatti di lieve entità, sarebbe stata negata in maniera non convincente. La sentenza impugnata non spiegherebbe da quale elemento probatorio si ricavi che i canali di approvvigionamento fossero plurimi. L'esistenza di molteplici cessioni, concentrate in un esiguo lasso temporale, sarebbe poco significativa, senza l'indicazione dei quantitativi di sostanza ceduti e in mancanza di sequestri aventi ad oggetti quantitativi ingenti. Non sarebbero state approfondite la genesi dell'associazione; la sua effettiva operatività, in tesi ristretta (nel tempo, al periodo dall'ottobre 2015 al gennaio 2016, e nel numero dei partecipi); l'intensità e la frequenza dello spaccio, che si assumono modeste; l'estensione della clientela, indicata come ridotta. Sarebbero state trascurate sia l'assenza di contatti con organismi criminali più ampi (l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, essendo venuta meno in appello), sia l'assenza di forme peculiari di penetrazione nel mercato o di occultamento delle attività associative. Mancherebbero, in definitiva, elementi fattuali indicativi dell'impossibilità di integrare l'attenuante, né l'esclusione della qualificazione dei reati-fine come condotte di lieve entità sarebbe a tal fine dirimente. 6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo, a carico del ricorrente, dell'aggravante del carattere armato dell'associazione. La conoscenza, in capo a lui, della circostanza sarebbe stata affermata in base a due intercettazioni ambientali, nelle quali [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], metteva a disposizione del figlio una pistola, ordinandogli il compimento di un'azione criminosa ai danni dei familiari di una sua ex- convivente. Non vi sarebbe però la prova che l'arma in questione fosse a disposizione dell'organizzazione. Sulla base di identico rilievo, rispetto al coimputato Nespoli e all'arma sequestrata a suo carico, l'aggravante sarebbe stata esclusa. Per integrare la fattispecie, poi, sarebbe necessaria la compresenza di più armi, non bastandone una sola, specie se mai rinvenuta, né pertanto verificata nella sua funzionalità e potenzialità lesiva.6.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata retrodatazione al gennaio 2016 della cessazione della permanenza del reato associativo. Non vi sarebbero intercettazioni probanti, successive a tale data (in cui [OSCURATO:PERSONA] scoprì la presenza delle microspie sulla sua autovettura). Il sequestro della pistola di Nespoli, avvenuto nell'anno 2018, sarebbe irrilevante, non trattandosi, come giudizialmente riconosciuto, di arma riconducibile all'associazione. Non erano stati contestati reati-fine successivi al gennaio 2016 e l'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup. non avrebbe una proiezione tendenzialmente stabile nel tempo, ma sarebbe qualificata unicamente dai reati fine. 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo di due atti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Impugnazione avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Quattro i motivi formulati. 7.1.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'attribuito ruolo di capo e promotore dell'organizzazione. [OSCURATO:PERSONA] risultava direttamente coinvolto nell'acquisto all'ingrosso dello stupefacente e nello spaccio al dettaglio. Non vi sarebbe invece prova effettiva di un suo ruolo eminente, né la Corte di appello indicherebbe gli elementi di fatto da cui desumerlo, al di là di aspetti non dirimenti (il fatto che il ricorrente redarguisse [OSCURATO:PERSONA], o desse indicazioni ad [OSCURATO:PERSONA] sul luogo ove custodire la droga, o fosse sempre presente nei colloqui intercettati). Non poteva escludersi che si trattasse di un'organizzazione priva di struttura gerarchica. 7.1.2. Secondo, terzo e quarto motivo. Identici, rispettivamente, ai motivi sub 6.1, 6.2 e 6.3. 7.2. Impugnazione avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Quattro i motivi formulati. 7.2.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup. La sentenza impugnata sarebbe incapace di riflettere quella particolare dimensione offensiva del fenomeno associativo, avuta di mira dai commi 1 e 2 dell'art. 74 T.U., citato. Il motivo riprende e sviluppa le critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata, già svolte nell'atto di impugnazione concorrente; argomentazioni facenti perno sui canali di approvvigionamento, sul numero di cessioni, sulla pluralità di sostanze, sul numero di pusher. E' in chiusura invocata l'applicazione del principio dell'in dubio pro reo.7.2.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'attribuito ruolo di capo e promotore dell'organizzazione. Il motivo riprende e sviluppa le critiche svolte al riguardo nell'atto di impugnazione concorrente, addebitando alla sentenza impugnata superficialità di valutazione, che sarebbe dipesa dall'errato convincimento che il motivo di appello sul punto fosse stato rinunciato. 7.2.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo, a carico del ricorrente, dell'aggravante del carattere armato dell'associazione. Il motivo riprende e sviluppa le critiche svolte al riguardo nell'atto di impugnazione concorrente. 7.2.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza. 8. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo di due atti, rispettivamente sottoscritti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è pressoché letteralmente sovrapponibile al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo unico di impugnazione svolto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si denuncia vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza. 9. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sette i motivi formulati, preceduti da una critica rivisitazione delle risultanze investigative e processuali. 9.1. Primo motivo. Nullità assoluta della sentenza impugnata per apparenza di motivazione, in quanto confezionata mediante preteso abuso del sistema del copia-incolla informatico. 9.2. Secondo motivo. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso di valutare le risultanze probatorie in modo rigoroso e specifico. 9.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'omesso esame della memoria difensiva depositata in primo grado e riprodotta nei contenuti in sede di gravame. 9.4. Quarto motivo. Inutilizzabilità delle intercettazioni, in relazione all'omessa motivazione dei decreti autorizzativi o di convalida e dei decreti di proroga; l'eccezione non sarebbe preclusa dalla scelta del rito abbreviato.9.5. Quinto motivo (erroneamente numerato come nono). Violazione del principio del ne bis in idem, in relazione ai fatti, già giudicati, in tesi identici, ricostruiti nella premessa del ricorso. 9.6. Sesto motivo (erroneamente numerato come decimo). Vizio di motivazione, quanto al mancato rilievo dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, T.0 stup., prestata sin dal momento dell'arresto e del relativo interrogatorio di convalida. La condotta processuale di Merola avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio attenuato e la concessione di tutte le attenuanti nella loro massima estensione. 9.7. Settimo motivo (erroneamente numerato come undecimo). Vizio di motivazione. Il motivo torna sul tema del preteso bis in idem e sulle asserite carenze argomentative in punto di affermazione di responsabilità e determinazione della pena. 10. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sette i motivi formulati, preceduti da una critica rivisitazione delle risultanze investigative e processuali. 10.1. Primo, secondo, terzo e quarto motivo. Sovrapponibili, rispettivamente, ai motivi sub 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. 10.2. Quinto motivo. Vizio di motivazione. Le prove a carico della ricorrente sarebbero inconsistenti. I suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] sarebbero di natura intima e sentimentale, non riguarderebbero l'effettuazione di traffici illeciti di droga. Le chiamate in correità dell'uomo, ricavabili dall'ascolto delle intercettazioni, sarebbero illogiche, contraddittorie e inconsistenti. La droga sequestrata non apparterrebbe alla ricorrente. 10.3. Sesto motivo. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Le intercettazioni etero-accusatorie, non genuine, avrebbero richiesto riscontri ad esse esterni, totalmente mancati. Esse soccomberebbero alla «prova di resistenza», cui avrebbero dovuto essere sottoposte. 10.4. Settimo motivo. Vizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale della condotta. Quand'anche quest'ultima potesse essere qualificata come detenzione di stupefacente, la detenzione sarebbe avvenuta a meri fini di consumo personale. 11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati 11.1. Primo motivo. Violazione di legge, in rapporto alla decisione della Corte di appello di mancata rinnovazione dell'istruttoria in ordine all'accertamento di ulteriori elementi di fatto a definizione dei reali rapporti del ricorrente con il capo dell'organizzazione. Trattavasi di prova nuova, nell'accezione stabilita dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., non conosciuta dalla difesa se non nel corso del giudizio di primo grado, allorché [OSCURATO:PERSONA] depositava una missiva nella quale dichiarava di aver denunciato Nespoli per traffico di droga. Vizio di motivazione, circa l'identificazione dei caratteri costitutivi di un'associazione dedita al narcotraffico. Mancherebbe quel quid pluris, idoneo a qualificare l'agire dell'imputato in modo ulteriore e autonomo dalle singole condotte di spaccio. Inoltre, l'attività di Nespoli in ambito associativo sarebbe circoscritta al rapporto con il suo capo, desumibile da una sola, e non bastevole, intercettazione. La denuncia di [OSCURATO:PERSONA] svelerebbe come il ricorrente fosse estraneo al suo clan. 11.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione, in ordine alla partecipazione del ricorrente all'organizzazione, acriticamente derivata dalla sentenza di primo grado, basatasi sulle deboli risultanze delle intercettazioni e su altri insignificanti elementi. Mancherebbe ogni effettivo contributo del ricorrente alla vita dell'associazione. In ogni caso tale contributo si sarebbe concluso con la data del suo arresto. Non andrebbe confusa la durata dell'associazione con quella della partecipazione individuale di Nespoli. 11.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione in ordine in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza. 12. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite unico atto, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo unico si deduce vizio di motivazione. La prova a carico riferibile alla partecipazione associativa, derivante dalla captazione, sarebbe puramente indiziaria. Essa sarebbe priva dei necessari requisiti di gravità e concludenza, come elaborati dalla giurisprudenza. L'apporto del ricorrente sarebbe stato privo dei caratteri di stabilità e valenza rafforzatrice. Mancherebbe comunque in radice, tra i pretesi partecipi, la durevole comunanza di scopo, implicata dalla fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi testé illustrati sono sviluppati in motivi plurimi, parzialmente sovrapposti tra loro per temi e corrispondenti argomentazioni. Le questioni omogenee saranno dunque oggetto di trattazione congiunta, secondo l'ordine logico suggerito dalla loro natura e interferenza reciproca.2. In tale ottica conviene muovere dalle questioni processuali, e anzitutto da quelle oggetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo comune motivo dei loro distinti ricorsi denuncia l'apparenza di motivazione e l'abuso della tecnica informatica, nota come "copia e incolla" (la diffusa e semplice modalità, introdotta nelle interfacce grafiche dei sistemi operativi dei personal computer, per riprodurre e spostare testo, o altri dati, da un file all'altro, o da una posizione all'altra dello stesso file). Il motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, come risulta dal suo ampio apparato argomentativo, non omette il dovuto confronto con i motivi di gravame, non rivela acritica adesione alla pronuncia di primo grado o agli atti investigativi e offre una giustificazione complessivamente adeguata delle ragioni della decisione. Date queste caratteristiche, l'eventuale impiego, nella stesura del testo, della tecnica redazionale del copia-incolla non inficia la bontà del provvedimento in verifica, essendo legittimo il ricorso ad essa in quanto in grado di agevolare la riproduzione della fonte, contribuendo ad evitarne il travisamento, se contestualmente accompagnato dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127- 01), come accaduto nella specie. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari, d'altra parte, ben può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, o mediante loro incorporazione, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà e l'atto recepito formi oggetto di ragionata condivisione (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770-01). 2.2. Il terzo comune motivo dei ricorsi censura l'omesso esame di una specifica memoria difensiva. Occorre in proposito rammentare che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01), l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sé, in sede di impugnazione, come causa di nullità del provvedimento impugnato, non rientrando essa tra le ipotesi a tale titolo previste dalla legge, potendo solo la circostanza influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento medesimo.Perché quest'ultima possa dirsi viziata sotto tali aspetti, in rapporto alla censura di mancata risposta alle argomentazioni difensive, è comunque necessario che il motivo di ricorso per cassazione prospetti, e la Suprema Corte riscontri, che gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572-01). L'obbligo giudiziale di motivazione non richiede, infatti, che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuna dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione di ogni vizio: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Osserva alla luce di ciò il Collegio che i ricorrenti neppure specificano gli argomenti difensivi in tesi pretermessi, e neppure ne illustrano la decisività, mentre la sentenza impugnata (che peraltro cita la memoria difensiva pag. 27, per sottolinearne la scarsa pregnanza) appare esaustiva su ogni tema processualmente rilevante. Ne discende la palese infondatezza delle doglianze. 2.3. Viene quindi in rilievo il quarto comune motivo dei ricorsi, che pone la questione processuale della nullità, per difetto di congrua motivazione, dei decreti di autorizzazione, convalida o proroga delle intercettazioni, e della conseguente inutilizzabilità delle medesime. Si tratta di questione non preclusa dalla scelta del rito (Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034-01) ed eccepita nei precedenti gradi di giudizio, ma dalla Corte di appello già ritenuta infondata sulla base di argomentazioni giuridicamente appropriate. Il motivo comune odierno riveste dunque carattere generico e reiterativo. Come evidenziato dal giudice di appello, i decreti di autorizzazione o convalida danno conto, ciascuno, del tenore delle indagini in corso e della necessità di individuare più dettagliatamente le attività criminali del gruppo e i loro autori, senza mancare di precisare, quanto alle convalide, le ragioni di urgenza sottese all'avvio immediato dell'attività di captazione. I decreti di proroga ribadiscono, alla luce dei contenuti della richiesta del Pubblico ministero, la necessità di prosecuzione delle intercettazioni. Ogni richiesta, a sua volta, dà conto della nota degli investigatori, che riferisce dello stato delle indagini e dei loro sviluppi, attesi, prevedibili o possibili. I decreti non replicano, dunque, vuote formule normative e si differenziano ciascuno dagli altri anche perché diversamente etero-integrati. Questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ha già stabilito la legittimità della motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi, come nella specie, il giudice faccia richiamo alle richieste del Pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758-01; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio, Rv. 259867-01; Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 242233-01). Occorre anche tener presente che la motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564-01). 2.4. Il quinto e, in parte, il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] indugiano sull'asserita violazione del principio del bis in idem. La prospettazione è generica e manifestamente infondata. Questa Corte ha più volte affermato che la preclusione processuale invocata opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello di nuovo a giudizio, intesi entrambi nella loro dimensione storico-naturalistica (da ultimo, Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187-01), scolpita dalla triade condotta-causalità-evento (tra le molte, Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717-01); e ha anche escluso che l'«identità del fatto», rilevante ai fini dell'operatività del principio in esame, sussista in relazione all'imputazione di reati permanenti, relativi alla partecipazione anche alla stessa associazione, tuttavia manifestatasi in periodi non esattamente corrispondenti (Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577-01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287-01). A quest'ultimo proposito, la circostanza che si sia proceduto in ordine ad una condotta di partecipazione associativa non impedisce un secondo giudizio in relazione a periodi antecedenti e comunque più ampi, quand'anche le nuove condotte contestate fossero analoghe, per tipologia e modalità, a quelle già accertate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico- naturalistico e frutto di un «prendere parte» al fenomeno associativo diversamente conformato nella sua dimensione cronologica (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149-03). Nel caso di specie, peraltro, è del tutto oscuro ove si anniderebbe la stigmatizzata replicazione dei giudizi sull'idem factum, se è vero che Merola risponde in questo processo di partecipazione associativa e di detenzione di stupefacente, mentre in passato - come risulta tanto dalla premessa del ricorso, che dalle ragioni giudiziali dell'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna - è stato irrevocabilmente condannato soltanto per una distinta condotta ex art. 73 T.U. stup., ontologicamente e strutturalmente autonoma rispetto alla fattispecie associativa. 2.5. Resta da esaminare, tra le censure propriamente processuali, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte riferita al diniego di rinnovazione istruttoria in appello. Secondo principi consolidati (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardi, Rv. 256968- 01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391-01), la riapertura dell'istruttoria in appello, fuori dell'ipotesi di prove «nuove», tali perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, è evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti; il contrario opinamento è insindacabile in cassazione se logicamente motivato. In sede di rito abbreviato, il limite è ancor più stringente, andando in ogni caso a coincidere con quello della assoluta necessità ai fini del decidere, stabilito dal comma 3 dell'art. 603 del codice di rito (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069-01), atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Nel giudizio di appello, conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le parti neppure possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte successivamente alla decisione impugnata, spettando in ogni caso al giudice del gravame la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 2„ n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061-01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913-02). Così delineata la cornice giuridica della questione, è facile notare come il ricorrente non abbia specificamente dedotto in punto di assoluta necessità della 12 51/ rinnovazione, anche perché il mezzo di prova che ne avrebbe dovuto formare oggetto è rimasto, almeno in questa sede, totalmente indeterminato. In ricorso si allude genericamente ad una rinnovazione, «avente ad oggetto elementi di fatto che definissero i reali rapporti tra Fusco, capo dell'organizzazione, e il Nespoli, ritenuto partecipe di detto clan», a partire da una missiva che il primo aveva avuto modo di depositare già dinanzi al G.i.p., che avrebbe permesso di inquadrarli in una nuova luce. Il ricorso riflette, dunque, il carattere meramente esplorativo della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., non menzionando il preciso atto istruttorio che l'appellante aveva intenzione di introdurre o far assumere nel giudizio di appello; sicché non appare ora neppure possibile stabilire, ai limitati fini in cui la circostanza può rilevare in corso di abbreviato, se il mezzo fosse già disponibile nel corso del giudizio di primo grado, o fosse effettivamente posteriore alla sua conclusione. Il motivo è da giudicare conclusivamente, in questa parte, generico e manifestamente infondato. 3. Quanto al merito della vicenda processuale, il tema logicamente pregiudiziale investe il giudizio di responsabilità per il delitto associativo rispetto agli imputati che, in corso di giudizio, non hanno rinunciato a contestare il relativo profilo. L'esistenza stessa di un sodalizio, avente le caratteristiche richieste dall'art. 74 T.U. stup., o comunque l'adeguatezza della prova al riguardo, è messa in discussione nella corrispondente parte del motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e in una ulteriore parte del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si passano ad esaminare. 3.1. E' noto che, per la configurabilità dell'associazione criminosa, dedita al narcotraffico, è richiesta la presenza di un'organizzazione a tal fine diretta, non necessariamente complessa, né dotata di notevoli disponibilità economiche, ma deducibile dalla predisposizione, con il concorso dei singoli associati, di mezzi anche rudimentali purché adeguati al perseguimento dell'obiettivo comune, tali da rappresentare un supporto stabile e minimamente duraturo alle singole deliberazioni criminose (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583- 01; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491-01; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011-01). L'essenza del fenomeno associativo è infatti identificabile nell'accordo, sfociato nella creazione di una struttura proiettata nel tempo, di cui i singoli associati divengono parti, ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati, in vista del compimento di una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati al traffico di droga (Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, Calzolaio, Rv. 216124-01). 3.2. La sentenza impugnata non si è discostata, nel caso di specie, da tali principi. Essa ha infatti basato il rilievo dell'avvenuta costituzione di una vera e propria associazione criminosa, nel settore, sul quadro probatorio meglio identificato in parte narrativa, adeguatamente evocativo di una sistematica e persistente attività di narcotraffico, ruotante sull'operato sinergico degli imputati chiamati a rispondere della corrispondente partecipazione. La regolarità dei traffici di sostanza, la diversificazione dei canali di approvvigionamento, il carattere non estemporaneo dei rapporti con fornitori e clienti e un certo predefinito grado di distribuzione dei ruoli appaiono indici dimostrativi in sé eloquenti, che i motivi in scrutinio revocano in dubbio in termini solo generici o di pura e non consentita argomentazione controvalutativa. 3.3. I motivi devono così giudicarsi, nella parte scrutinata, inammissibili. 4. Gli stessi motivi nella parte residua, nonché parte del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], censurano l'apprezzamento probatorio della rilevata partecipazione associativa. 4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha tante volte affermato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01). L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può, dunque, essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01), e al limite anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. Quest'ultimo deve essere infatti piuttosto accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278- 01). I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01).4.2. La Corte di appello si è anche qui attenuta ai principi. Essa ha infatti principalmente basato il giudizio di penale responsabilità sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, e come tali sottratte nel loro apprezzamento, al sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01); intercettazioni reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative dell'inserimento funzionale degli imputati nell'organizzazione. Occorre sempre tener presente che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato delle intercettazioni, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di un vero e proprio travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, nella lettura delle trascrizioni operata dal giudice del riesame, messa a confronto con il tenore estrinseco degli atti in ricorso menzionati, errori di macroscopica evidenza, o comunque tali da inficiare la complessiva tenuta logica della motivazione, per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento in ipotesi frainteso o ignorato. Trattasi, non a caso, di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice, la cui decisione è stata oggetto di compiuta rivisitazione in sede di gravame. Alla luce di ciò, la sentenza impugnata ha derivato la partecipazione associativa non solo dal dato storico della emergente consumazione di reati-fine in concorso, ma dall'esistenza di rapporti collaudati di collaborazione tra gli imputati e gli altri concorrenti, con studiata predeterminazione dei compiti di ciascuno, in maniera destinata a produrre effetti ben oltre il singolo episodio delittuoso. Nella organicità della relativa programmazione, e nella sua esecuzione professionale, coinvolgente a vario titolo gli odierni ricorrenti, sono stati ragionevolmente colti i necessari segnali non solo di manifestazione dell'associazione ma anche di intraneità ad essa dei ricorrenti medesimi. 4.3. I motivi devono così giudicarsi, nella parte scrutinata, inammissibili. 5. L'intero ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esaminato in ogni suo aspetto, risulta conclusivamente inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.6. Il secondo comune motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolge vaghe confutazioni in ordine ai criteri di valutazione della prova, posta a base delle relative declaratorie di penale responsabilità. La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è evocata in termini assolutamente generici e le censure, oggetto del motivo, si risolvono in una non consentita rilettura in fatto del tenore e del significato delle intercettazioni. Il motivo comune è dunque inammissibile. 7. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella sua parte residua censura l'affermazione di penale responsabilità, e obietta sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in maniera generica ed assertiva. Il motivo non si confronta realmente e concretamente con la decisione giudiziale impugnata, nonostante quest'ultima avesse perfettamente indicato e analizzato le emergenze processuali rilevanti nella formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico giustificativo della soluzione adottata, rimasto ciò nonostante privo di adeguata confutazione. Il motivo è dunque inammissibile. 8. Del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resta da vagliare il sesto motivo, che deve giudicarsi palesemente privo di pregio. L'art. 74, comma 7, T.U. stup. stabilisce che «(l)e pene previste [per il reato associativo] sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti». La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, stante la formulazione disgiuntiva della norma, non è richiesto che le condotte ivi indicate siano tenute congiuntamente, ma è necessario che l'una o l'altra di esse abbiano realizzato l'effetto rispettivamente indicato (Sez. 1, n. 9152 del 30/06/1999, Marroccu, Rv. 214015-01). Sotto il primo versante, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dal collaborante sia utilmente diretto ad interrompere o disvelare non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Cursale, Rv. 270656-01; Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624-01, Sez. 1, n. 28596 del 25/05/2006, Puggioni, Rv. 234920-01), non bastando la mera indicazione del nominativo di qualche complice (Sez. 6, n. 22196 del 24/10/2006, dep. 2007, Autunno, Rv. 236762-01), specie se riferita alla sola perpetrazione di singoli reati-fine.Ciò posto, resta insuperato il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui l'apporto collaborativo del ricorrente si è nel processo limitato alle vicende riguardanti la specifica condotta di detenzione di stupefacente che gli era stata individualmente contestata, e la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] da parte sua è rimasto circoscritto a tale - insufficiente - aspetto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto interamente esaminato, risulta conclusivamente inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 9. I motivi quinto, sesto e settimo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano l'affermazione di penale responsabilità, con specifico riferimento all'unica condotta a suo carico ascritta e ritenuta, vale a dire il singolo episodio di cessione di droga c.d. leggera di cui al capo p) della rubrica. I motivi sono inammissibili, giacché anzitutto diretti a rimettere in discussione il significato probatorio delle intercettazioni, la cui interpretazione (come già evidenziato al § 4.2) costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (adde, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente (e neppure propriamente denunciata). E' sulla scorta delle intercettazioni, congruamente e logicamente valutate, che entrambi i giudici di merito sono giunti a stabilire che [OSCURATO:PERSONA] acquistò, a pagamento, la partita di stupefacente, appositamente recandosi a casa di [OSCURATO:PERSONA] (circostanza di cui l'uomo dovette giustificarsi con [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva spiegazioni dell'avvenuto contatto), come era solita fare, in vista della successiva cessione della sostanza al marito e al fidanzato della figlia. Ricostruzione, in questa sede insindacabile, che esclude la finalità di mero uso personale, e con essa l'irrilevanza penale della condotta. E' appena, poi, il caso di precisare che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, prudentemente valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01), né soggiacciono dunque ad alcuna comparativa prova di resistenza.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto interamente esaminato, risulta conclusivamente inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 10. Viene in rilievo, a questo punto, la questione inerente la determinazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo, che la sentenza impugnata riconduce, secondo contestazione, all'aprile 2019. I motivi che sollevano tale questione (il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'identico quarto motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'identico terzo motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo avvocato, la parte residua del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono fondati. E' noto che, in tema di reato associativo, qualora esso sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la condotta decritta in imputazione si sia esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento, ovvero sia ancora in atto (e, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche la frazione di condotta permanente ulteriore, che non deve formare oggetto di accusa suppletiva: v. Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace, Rv. 283384- 01). La verifica giudiziale sulla data di effettivo esaurimento della condotta, e il riscontro dell'eventuale anteriore cessazione della permanenza rispetto alla data di (preteso) accertamento, debbono compiersi, naturalmente, anche a fronte di contestazione chiusa, quale quella odierna. Al riguardo debbono essere scrupolosamente analizzati i pertinenti indici dimostrativi dell'effettiva durata del sodalizio, o della singola condotta partecipativa, anche di natura presuntiva, senza comunque dimenticare che spetta all'accusa la prova del protrarsi della condotta illecita e che, in caso di ragionevole dubbio sul punto, giova all'imputato il principio del favor rei (v. già Sez. 1, n. 11669 del 07/10/1987, Liccardo, Rv. 177071-01). La chiusura dell'attività poliziesca di indagine non è certo, di per sé, un elemento idoneo e sufficiente a determinare il dies ad quem del delitto permanente, come osserva giustamente la sentenza impugnata; e, tuttavia, la posticipazione nel tempo dell'arresto della consumazione deve essere pur sempre ancorata alla rilevazione, nel processo, e conveniente valorizzazione, di elementi di diverso segno, idonei a costituire adeguata base dimostrativa della protrazione della permanenza. In questa parte la motivazione giudiziale appare carente. Le cessioni di stupefacente sono accertate solo sino al luglio 2016; l'arma, sequestrata a Nespoli nel 2018, secondo quanto specificamente accertato e dichiarato, non è riconducibile all'organizzazione; non è neppure chiaro a quale precisa circostanza di fatto si leghi l'affermata vitalità di quest'ultima sino alla data dell'aprile 2019. La conclusione attinta sembra piuttosto giustificata in base a una sorta di permanenza inerziale del vincolo associativo che, rispetto ad un'associazione dedita al narcotraffico, specie se di circoscritte dimensioni quale quella di causa, non pare rispondere a logica ed esperienza criminologica. Una nuova valutazione andrà dunque effettuata, tanto con riguardo alla protrazione dell'attività associativa oltre la citata data del 2016, quanto con riferimento alla corrispondente e perdurante affiliazione ad essa dei singoli partecipi. 11. Nel primo motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come pure nel secondo motivo di quello proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si fa questione del ruolo apicale, attribuito a tale imputato in entrambe le sentenze di merito. Il motivo è infondato. E' noto che l'associazione dedita al narcotraffico, ove non rudimentale, può risultare strutturata in senso verticale, dovendosi allora distinguere chi al suo interno assuma una posizione propriamente di vertice, chi rivesta il ruolo di organizzatore in quanto incaricato di coordinare l'attività dei compartecipi e di assicurare la funzionalità delle strutture del sodalizio in posizione subalterna rispetto ai vertici del sodalizio, e quanti si limitino ad aderirvi (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736-02; Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-02). La sentenza impugnata affronta il tema e, nell'intestare al ricorrente la prima e più eminente posizione, non incorre in alcuna illogicità motivazionale, in quanto adeguatamente sottolinea, ancorandoli a precise emergenze istruttorie, gli indicatori corrispondenti. [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo referente dei fornitori e il punto di riferimento degli acquirenti; era lui il motore organizzativo delle attività del sodalizio; rivestiva il medesimo una posizione effettivamente sovraordinata a quella degli altri partecipi, che con lui si relazionavano, da lui prendevano ordini, da lui venivano in caso redarguiti.La sentenza impugnata ha dunque ineccepibilmente derivato la direzione associativa, in capo al ricorrente, dal suo rapporto di preminenza rispetto ai concorrenti, impegnati principalmente nella consumazione di reati-fine. 12. Sul carattere armato dell'associazione si appunta un nutrito gruppo di censure (secondo identico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], terzo identico motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo avvocato, terzo motivo di quello nel suo interesse proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]). I motivi sono infondati. Per giurisprudenza consolidata, in tema di reati concernenti gli stupefacenti la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, T.U. stup., diversamente da quella analoga, delineata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede neppure che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212-01; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263694-01; Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247557-01) e la loro esistenza sia nota agli altri partecipi, cui l'aggravante è imputata. Orbene, l'arma - di cui Fusco padre, Fusco figlio e [OSCURATO:PERSONA] hanno precisa cognizione, avendone discusso nelle conversazioni intercettate - doveva servire ad aggredire i familiari di [OSCURATO:PERSONA], ex compagna del capoclan, che gestiva una autonoma piazza di spaccio, su cui il sodalizio di causa aveva posto le sue mire espansionistiche. L'impiego dell'arma, che i correi concordano, risulta dunque, in realtà, perfettamente funzionale agli interessi dell'organizzazione. Basta infine, per il rilievo dell'aggravante, l'esistenza di una sola arma (il plurale «armi o materie esplodenti», che compare nell'art. 74, comma 4, T.U. stup., ha valore descrittivo di genere, e non sottende il necessario rinvenimento di una molteplicità di strumenti iscrivibili in ciascuna categoria), la cui funzionalità è implicita nel fatto che se ne ipotizzasse un uso concreto e immediato. 13. Nel primo identico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel secondo identico motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo avvocato e nel primo motivo di quello nel suo interesse proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si fa questione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, LU. stup. Senonché quest'ultima è configurabile soltanto a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità, e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098-01; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267-01; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce, Rv. 261911-01). Evenienza che, pacificamente, non si configura. I motivi sono pertanto infondati. 14. Restano da vagliare i motivi riguardanti il bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di mancata loro prevalenza (il quarto motivo dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il motivo unico dell'atto di ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). Trattasi di motivi inammissibili. In relazione alle attenuanti generiche, infatti, la sentenza di appello ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. 15. In conclusione allora, con riguardo alle posizioni dei ricorrenti ulteriori, in tal modo finite di esaminare, vanno adottate le seguenti statuizioni: - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata della condotta partecipativa di cui al capo a) oltre il 2016, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nei termini sopra precisati, nonché agli eventuali fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; - i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere, nel resto, respinti; - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile. 16. In forza dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., l'annullamento testé disposto, in accoglimento di motivi non esclusiva- mente personali, in quanto coinvolgenti la durata stessa dell'associazione per delinquere, giova altresì agli imputati non ricorrenti sul punto (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla durata della condotta partecipativa di cui al capo A) oltre il 2016 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel r