CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/08/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 agosto 2022 il Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa ciascuno, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, confisca degli altri beni in sequestro con la restituzione del motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. DL96369 in sequestro, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 99, comma 4 e 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 707 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale gli imputati hanno censurato l'impugnata sentenza in ordine alla qualificazione del fatto, che poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 75 d.P.R. 309 cit.. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In relazione al proposto motivo di censura, è invero nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 3.1.2. In specie, al contrario e senza alcuno specifico riferimento ai fatti, è semmai prospettata la possibile destinazione dello stupefacente ad uso personale. Va da sé che, con siffatte premesse, non può ravvisarsi ictu °cui/ alcuna erronea qualificazione del fatto nei termini di cui ai richiamati principi, tanto più che in specie il Giudice ha ampiamente argomentato quanto a detenzione e cessione dello stupefacente del tipo cocaina, senza che il ricorso congiunto - limitatosi a generiche considerazioni circa l'ambito di intervento del Giudice - abbia inteso in alcun modo confrontarsi con i relativi passaggi argomentativi della decisione . 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze alla stregua dei rilievi che precedono, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il