CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 37438/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con ordinanza del 24/04/2025 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere dal 05/04/2012 al 20/04/2012 e poi a quella degli arresti domiciliari dal 20/04/2012 al 21/07/2012, perché imputata di concorso nel reato di favoreggiamento della prostituzione; il procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di Savona del 08/01/2014, irrevocabile il 15/06/2019, che ha assolto l’imputata perché il fatto non costituisce reato. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto acquisire gli elementi, utili ai fini della decisione, che ha ritenuto mancanti, in forza degli ampi poteri dispositivi di cui dispone; che dalle dichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] – pedissequamente riportate in ricorso – emerge la piena consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla attività di prostituzione che si svolgeva nel centro massaggi, dove la stessa prestava la propria attività lavorativa con mansioni di segretaria, anche in considerazione del fatto che dalla sua postazione di lavoro doveva necessariamente percepire il via vai della clientela; che nello stesso senso depongono il contenuto di una conversazione telefonica intercettata, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] rassicurava il reale titolare del centro in relazione all’abbigliamento delle ragazze che vi lavoravano durante un’ispezione delle Forze dell’Ordine e le dichiarazioni di un soggetto, che, escusso dalla polizia giudiziaria, aveva affermato di essersi rivolto a quel centro dopo aver visionato la pubblicità su internet, nella quale venivano offerte prestazioni sessuali; che tutti questi elementi sono stati trascurati dai giudici di appello, che hanno valorizzato il breve periodo di permanenza della [OSCURATO:PERSONA] nel centro; che, dunque, l’ordinanza impugnata non ha considerato il comportamento complessivo dell’agente sotto i canoni civilistici, che informano la procedura della riparazione per ingiusta detenzione; che, in altri termini, il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] era inficiato da elementi di colpa grave, che avrebbero dovuto portare al rigetto della istanza di indennizzo; che, del resto, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento degli interessi e difetto di motivazione. Rileva che nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione del 11/06/2021 l’istante non chiese che le venissero riconosciuti anche gli interessi legali sull’eventuale sorta liquidata, essendosi limitata a chiedere la liquidazione della somma di 20.000/00 euro, oltre spese ed onorari di causa; che, dunque, in assenza di specifica richiesta sul punto, non avrebbe potuto essere pronunciata la condanna al pagamento degli interessi legali. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire articolata memoria, con la quale si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo è destituito di fondamento. Va premesso che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è ispirato a criteri civilistici basati sul principio della domanda e dell’onere della prova, così che la parte che richiede la riparazione è tenuta a fornire gli elementi su cui poggia la propria pretesa riparatoria, fornendo pertanto contezza dell’avere patito una carcerazione, per un titolo detentivo cautelare emesso a suo carico in relazione a reato per cui poi è intervenuta sentenza assolutoria definitiva. Trova, dunque, applicazione il principio dispositivo, con la conseguenza che la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, con la precisazione che detto principio è temperato dai poteri istruttori del giudice della riparazione, che, ove la documentazione prodotta si riveli insufficiente, può procedere ad integrarla anche di ufficio, avvalendosi della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso, senza tuttavia surrogarsi all’inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242 – 01; Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460 – 01; Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353 – 01; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Manzi, Rv. 269779 – 01). Invero, i poteri istruttori officiosi del giudice civile sono tanto più ampi, quanto più sono in gioco diritti fondamentali, i quali, a maggior ragione, devono essere riconosciuti al giudice della riparazione per ingiusta detenzione, atteso che nel relativo procedimento la pretesa civilistica azionata inerisce al processo penale e, dunque, attiene ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, al quale non può che conseguire un rafforzamento dei detti poteri officiosi. Ciò posto, osserva il Collegio che il richiamo al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice della riparazione, operato dal ricorrente, si appalesa del tutto generico, tenuto conto che non indica quali atti il giudice della riparazione avrebbe dovuto acquisire ed in quali di essi il contenuto sarebbe stato travisato. In particolare, premesso che a soddisfare l’esigenza di specificità è sufficiente anche una esposizione succinta, che risulta necessaria per non obbligare il giudice ad quem ad un’opera di relazione e supposizione che la legge processuale non gli affida, nel caso di specie, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Il motivo è generico anche nella parte in cui lamenta la “svalutazione” della chiamata in correità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha ritenuto non riscontrata. Invero, premesso che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01), il motivo non evidenzia quali valutazioni siano state effettuate sul punto nella sentenza di assoluzione, in modo da poter inferire condotte gravemente colpose della [OSCURATO:PERSONA], ostative all’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione patita. Ciò non toglie che il richiamo operato dalla Corte territoriale all’assenza di riscontri alla chiamata in correità effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia errato in diritto, atteso che il tema dei riscontri attiene al giudizio di merito sulla imputazione, non anche al giudizio riparatorio. Invero, il riscontro fa assurgere a prova la chiamata in correità, in relazione al suo contenuto accusatorio, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, mentre il giudizio sulla riparazione, pur fondandosi sullo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione”. I due giudizi si pongono su piani distinti, hanno ad oggetto accertamenti diversi e sono soggetti a differenti standard probatori. In altri termini, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato va emendata sul punto. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che gli altri elementi evidenziati dalla Corte territoriale siano sufficienti ad escludere qualsivoglia profilo di colpa nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, tenuto conto che la stessa si è sempre e sin da subito protestata innocente, fornendo la propria versione dei fatti e che la mera prestazione di attività lavorativa presso il centro massaggi di Savona, in qualità di segretaria, in assenza della prova della consapevolezza che al suo interno si svolgesse anche attività di meretricio, non costituisce dato significativo, ai fini della sussistenza di una condotta gravemente colposa, preclusiva della riparazione per l’ingiusta detenzione patita. Tanto i giudici di appello hanno desunto da plurime circostanze, quali i) sua recente assunzione, ii) l’ubicazione della sua postazione, che non le consentiva di rendersi conto di quanto accadeva nei camerini del centro, iii) il dato per cui all’interno del centro veniva svolta anche regolare attività di massaggi. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell’istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell’altrui attività illecita (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01), che nel caso di specie la Corte territoriale non ha rinvenuto. A fronte degli elementi evidenziati, dunque, il motivo si appalesa nella sostanza costituito da mere doglianze di fatto, con le quali vengono reiterate le medesime questioni già poste innanzi ai giudici di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici, con la precisazione di cui si è detto in punto di chiamata in correità non riscontrata. Inoltre, sotto diverso profilo, il motivo pecca di autosufficienza, atteso che, con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate richiamate, non fornisce indicazioni specifiche, né allega la trascrizione. In ogni caso, la sentenza di assoluzione ha ritenuto che dette captazioni – che non sono state nemmeno trascritte – non abbiano portato alcuna “specifica prova a carico”, tenuto conto che sono state eseguite in relazione all’altro centro gestito dai coimputati in Alassio e che, quanto ai riferimenti al centro di Savona in esse contenuti, se ne “ignora totalmente la natura e la consistenza ..., oltre che la loro idoneità a individuare precise responsabilità individuali”. È, infine, generico nella parte in cui censura il provvedimento impugnato con riferimento all’omesso esame della circostanza relativa alla pubblicità effettuata sul web dal centro, con cui si offrivano esplicitamente prestazioni sessuali, atteso che nulla precisa in ordine alla valutazione sul punto effettuata dal giudice nel giudizio di merito. 1.2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo. Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita hanno natura corrispettiva e non moratoria e vanno corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – avente natura non risarcitoria – può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 265580 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 238677 – 01). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di affermare che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 288270 – 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 265580 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Rv. 251595 – 01). Nel caso di specie, non risultando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mai formalmente avanzato, né con l’istanza, né all’udienza di trattazione, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull’indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dalla Corte territoriale deve ritenersi avvenuto “ultra petita” e, dunque, illegittimamente. In accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dunque, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali (fermo il resto), non comportando, detta determinazione, l’eser