CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel processo in cui è costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 28 marzo 2024, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 21 aprile 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod., strada, commesso in Marsala il giorno 1° novembre 2020; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta che l'affermazione di responsabilità è fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, in assenza di riscontri; considerato che il motivo è inammissibile, non solo perché versato in fatto e tendente ad ottenere una rivalutazione della prova, ma anche in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] dovevano reputarsi attendili sia soggettivamente, sia oggettivamente, in ragione degli elementi di conferma emersi (pp. 3 - 6 sentenza di primo grado; pp. 5 e 6 sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); rilevato che con il secondo motivo il ricorrente si duole della erronea qualificazione giuridica della condotta, ai sensi dell'art. 189, comma 7, cod., strada, anziché in quella di cui al comma 6 della predetta disposizione; considerato che anche tale motivo ripropone un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito (pp. 7 - 8 sentenza di primo grado; p. 7 sentenza impugnata); ritenuto, infatti, che i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale, nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi - per le specifiche modalità del fatto come illustrate - l'elevata probabilità che il [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato delle lesioni, facendo buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci, non mass.; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che non può valutarsi l'eventuale superamento del termine di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.; invero, costituisce ius receptum il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 31964 del 11/09/2025, Guarnotta, non mass.; Sez. 4, n. 20975 del 13/05/2025, Togani, non mass.; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de