CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 15947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 23.07.2025 del tribunale di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Napoli adito quale giudice dell’esecuzione per lasospensione o revoca della ingiunzione a demolire di un’opera abusiva di cui aduna sentenza di condanna irrevocabile, del pretore di Napoli n. 7603/97, rigettavail ricorso.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, deducendo due motividi impugnazione.3. Con il primo rappresenta il vizio di violazione di legge per nullitàconseguente alla intervenuta decisione del giudice assunta nonostante il depositodi documentazione medica attestante l’impossibilità della ricorrente di presenziarealla udienza del 23 giugno 2025. Il giudice avrebbe dovuto rinviare l’udienzaassicurando la presenza della interessata oppure valutando modalità alternativecome ad esempio il ricorso al collegamento da remoto.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, Il giudice nelvalutare il principio di proporzionalità tra la demolizione e le condizioni di salutedella ricorrente non avrebbe in realtà considerato queste ultime, priva di capacitàdi deambulazione autonoma, e si richiamano sul punto le argomentazionisviluppate in fase di esecuzione. Il provvedimento di demolizione sarebbe quindisproporzionato rispetto al sacrificio imposto alla ricorrente con l’abbandono forzatodella abitazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile posto il principio anche di recentestabilito da questa Corte per cui in tema di procedimento di esecuzione,l'impedimento a comparire dell'interessato rileva nel caso in cui lo stesso abbiachiesto di essere sentito personalmente. (Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025,Lettieri, Rv. 288003 - 01)2. Il secondo motivo è fondato, a fronte di una motivazione apparente– con cui il giudice ha assertivamente sostenuto la mancata prova dellasproporzionata compromissione della salute della ricorrente senza specificarne, inconcreto, le ragioni - in punto di valutazione del principio di proporzionalitàdell’ordine di demolizione in rapporto ai dedotti motivi di salute.3. In proposito è comunque utile rammentare quanto segue.4. Innanzitutto, va ribadito in estrema sintesi, che l'ordine didemolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso,incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che siaancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi nonresponsabili dell'abuso, ed in fase di esecuzione esso è passibile di revoca quandorisulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbianoconferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività.5. Quanto al tema della proporzionalità, si ricorda che questa Corte,recependo le indicazioni della Corte EDU (v. sentenze 21/04/2016, Ivanova eCherkezov c. Bulgaria; 4/8/2020 - Kaminskas c. Lituania; 23/03/2021 - Ghailaned altri c. Spagna; 11/4/2023, Simonova c. Bulgaria,) ha ripetutamente statuitoche l’attuazione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone unapreventiva valutazione volta a verificare se l’’interesse dello Stato ad assicurareun ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela èassicurata dal ripristino dello status precedente all’intervento abusivo,giustifichino, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesionedel diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelatidagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 CEDU, o di altri diritti protetti dall’ordinamento,quali ad esempio il diritto alla salute (v. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021,Rv. 280270-01; Sez. 3, n. 43608 del 8/10/2021, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022,Rv. 282950 – 01; Sez. 3, n. 27840 del 23/3/2016, Rv. 267055 – 01 in relazioneall’uso per finalità terapeutiche dell’abitazione oggetto di sequestro preventivodisposto per violazione di leggi urbanistiche; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, Rv.285756).6. Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e daquella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto algiudice al fine di valutare se il provvedimento di demolizione sia giustificato - allaluce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarseneallegare in modo puntuale -, possono essere sintetizzate nei termini di seguitoindicati:- è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto alrispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art.8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrappostiinteressi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abitualeresidenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela dellaproprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep.2021), , Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023,);- assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceitàdell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravitàdell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normativeviolate, e la tipologia dell’abuso (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022,; Sez. 3, n. 423del 14/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022,; Sez. 3,n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021),; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023,);- è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fral’accertamento del reato e l’attivazione del procedura esecutiva, così da consentireal destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile,o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e direperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022,; Sez. 3, n. 423del 14/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024),; Sez. 3, n. 5822 del18/1/2022, , Rv 282950);- assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’etàavanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che talicondizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo esserevalutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizioe con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare sel’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire unalloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022,; Sez.3, n. 46199 del17/10/2023,; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, ,Rv. 282950);- assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter farvalere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del17/10/2023,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv. 282950);- è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastarel’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o,comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenzederivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenutairrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023,; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023,;Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,);- è necessario altresì rammentare che nella giurisprudenza della Corte EDU(Ivanova e Cherkezov c Bulgaria § 49; Kaminskas c. Lituania § 52; Simonova c.Bulgaria, 11/4/2023, §47; Ghailan e altri c. Spagna, 23/3/2021 §60) già solo“l’effettiva attuazione del requisito normativo secondo cui nessun edificio puòessere costruito senza permesso di costruire” rappresenta uno scopo legittimo chegiustifica l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto delproprio domicilio del privato, costituendo “un tentativo di ristabilire lo stato didiritto e, quindi, la prevenzione del disordine” e uno strumento di “promozionedel benessere economico del paese”, finalità rientranti fra quelle contemplate dalcomma 2 dell’art. 8 della Convenzione.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]