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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 19413/2026

Testo disponibile della fonte

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la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la cartella dipagamento n. 29820090001320856, avente ad oggetto il pagamento diimposte a titolo di IRPEF, IRAP, sanzioni e accessori, per il complessivoimporto di € 51.330,99.Numero registro generale 13469/2024Numero sezionale 3370/2026Numero di raccolta generale 19413/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

La CTP di Siracusa accolse il ricorso, con sentenza poi confermatadalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, la quale ritennesussistente il presupposto dell’incertezza su aspetti rilevanti delladichiarazione, suscettibile di fondare la necessità del contraddittoriopreventivo all’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 (nel casodi specie non realizzatosi).3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi.

La contribuente e ADER sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione degliartt. 36-bis e 36-ter d.p.r. n. 600/1973; 54-bis d.p.r. n. 633/1972; 6,comma 5, l. n. 212/2000, per avere la CGT 2 erroneamente ritenuto che ilcontrollo automatizzato ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 avesse datoluogo al “diniego di poste portate in compensazione”, laddove, invece, siera limitato ad accertare l’omesso versamento di imposte dichiarate comeversate.

Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, non potevaapplicarsi alla fattispecie il disposto dell’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000(che, in mancanza della sollecitazione di un contraddittorio preventivo,commina la nullità dei provvedimenti conseguenti a “liquidazioni di tributirisultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione”), dal momento che si trattava di “un’ipotesi diimposte dichiarate e non versate, con la conseguenza che non potevanosussistere incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non potevanemmeno essere ipotizzato, come invece opinato dai giudici di merito,alcun obbligo dell’invio della comunicazione di irregolarità” (pag. 5 delricorso per cassazione).Il motivo è fondato.La CTR (così come la CTP in primo grado) ha omesso di rilevare che nellacartella impugnata erano confluiti i ruoli relativi agli esiti, da una parte, delcontrollo formale ex art. 36-ter relativo al modello unico per l’anno diNumero registro generale 13469/2024Numero sezionale 3370/2026Numero di raccolta generale 19413/2026Data pubblicazione 12/06/2026imposta 2004, e dall’altra del controllo automatizzato ex art. 36-bisrelativo al modello unico per l’anno di imposta 2005.

Con riguardo aquest’ultimo, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, delloStatuto del sussiste solo nel caso in cui emergano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando - come nelcaso di specie - la cartella è emessa per il mero mancato pagamento diquanto dichiarato (da ultimo, Cass., n. 5340/2026, ed ivi ulteriori richiamigiurisprudenziali).

La procedura di liquidazione ex art. 36-bis citato sifonda, in altri termini, su un controllo documentale dei dati contabilidirettamente riportati nella dichiarazione dei redditi, senza margini di tipointerpretativo, e non richiede la comunicazione dell’esito del controlloquando non vi siano rettifiche o discrepanze sostanziali (Cass., n.12023/2015; Cass., n. 8342/2012; Cass., n. 13759/2016; Cass. n.15311/2014); situazione, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie inesame, caratterizzata dalla mera liquidazione di imposte non versate dallacontribuente.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere omesso il giudice diseconde cure di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello, con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva censurato la statuizione della sentenza diprimo grado relativa al ritenuto contrasto dell’operatodell’Amministrazione con il disposto dell’art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973,deducendo che, nel caso in esame, non vi fosse alcuna necessità diistruttoria e di un conclusivo accertamento, dal momento che il rilievooriginava dalla difformità tra quanto dichiarato dalla contribuente e quantocontenuto negli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, l. n. 413/1991.Anche questo motivo è fondato.Come già s’è detto, la cartella impugnata afferiva a due distinti ruoli: l’unorelativo all’IRPEF del 2004 (rispetto al quale era stato svolto un controlloNumero registro generale 13469/2024Numero sezionale 3370/2026Numero di raccolta generale 19413/2026Data pubblicazione 12/06/2026formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973); l’altro relativo all’IRAP del2005 (rispetto al quale era stato svolto un controllo automatizzato ex art.36-bis del medesimo d.p.r.).

Nella sentenza di primo grado (come ancherisulta dallo svolgimento del processo di cui alla sentenza in questa sedeimpugnata) si era fatto riferimento al solo controllo relativo alladichiarazione dei redditi per l’anno 2004.

Anche la CGT 2 della Sicilia, nellasentenza d’appello, evocò il solo art. 36-bis, norma che non sarebbe,peraltro, applicabile relativamente alla dichiarazione dei redditi del 2004(prodotta in allegato al ricorso per cassazione), rispetto alla quale ilcontrollo ex art. 36-ter aveva portato ad escludere la detrazione di cui alrigo RP 19 (“contributi previdenziali ed assistenziali”), in ragione delleincongruenze riscontrate con gli elenchi trasmessi ex art. 78, comma 25,della l. n. 413/1991.

Rispetto a tale profilo (veicolato nel motivo d’appelloriportato a pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione) effettivamente nessunapronuncia si rinviene nella sentenza in questa sede impugnata,dovendosene pertanto rimettere la cognizione al giudice del rinvio.

P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la cartella dipagamento n. 29820090001320856, avente ad oggetto il pagamento diimposte a titolo di IRPEF, IRAP, sanzioni e accessori, per il complessivoimporto di € 51.330,99.Numero registro generale 13469/2024Numero sezionale 3370/2026Numero di raccolta generale 19413/2026Data pubblicazione 12/06/20262. La CTP di Siracusa accolse il ricorso, con sentenza poi confermatadalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, la quale ritennesussistente il presupposto dell’incertezza su aspetti rilevanti delladichiarazione, suscettibile di fondare la necessità del contraddittoriopreventivo all’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 (nel casodi specie non realizzatosi).3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi. La contribuente e ADER sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione degliartt. 36-bis e 36-ter d.p.r. n. 600/1973; 54-bis d.p.r. n. 633/1972; 6,comma 5, l. n. 212/2000, per avere la CGT 2 erroneamente ritenuto che ilcontrollo automatizzato ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 avesse datoluogo al “diniego di poste portate in compensazione”, laddove, invece, siera limitato ad accertare l’omesso versamento di imposte dichiarate comeversate. Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, non potevaapplicarsi alla fattispecie il disposto dell’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000(che, in mancanza della sollecitazione di un contraddittorio preventivo,commina la nullità dei provvedimenti conseguenti a “liquidazioni di tributirisultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione”), dal momento che si trattava di “un’ipotesi diimposte dichiarate e non versate, con la conseguenza che non potevanosussistere incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non potevanemmeno essere ipotizzato, come invece opinato dai giudici di merito,alcun obbligo dell’invio della comunicazione di irregolarità” (pag. 5 delricorso per cassazione).Il motivo è fondato.La CTR (così come la CTP in primo grado) ha omesso di rilevare che nellacartella impugnata erano confluiti i ruoli relativi agli esiti, da una parte, delcontrollo formale ex art. 36-ter relativo al modello unico per l’anno diNumero registro generale 13469/2024Numero sezionale 3370/2026Numero di raccolta generale 19413/2026Data pubblicazione 12/06/2026imposta 2004, e dall’altra del controllo automatizzato ex art. 36-bisrelativo al modello unico per l’anno di imposta 2005. Con riguardo aquest’ultimo, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, delloStatuto del sussiste solo nel caso in cui emergano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando - come nelcaso di specie - la cartella è emessa per il mero mancato pagamento diquanto dichiarato (da ultimo, Cass., n. 5340/2026, ed ivi ulteriori richiamigiurisprudenziali). La procedura di liquidazione ex art. 36-bis citato sifonda, in altri termini, su un controllo documentale dei dati contabilidirettamente riportati nella dichiarazione dei redditi, senza margini di tipointerpretativo, e non richiede la comunicazione dell’esito del controlloquando non vi siano rettifiche o discrepanze sostanziali (Cass., n.12023/2015; Cass., n. 8342/2012; Cass., n. 13759/2016; Cass. n.15311/2014); situazione, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie inesame, caratterizzata dalla mera liquidazione di imposte non versate dallacontribuente.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere omesso il giudice diseconde cure di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello, con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva censurato la statuizione della sentenza diprimo grado relativa al ritenuto contrasto dell’operatodell’Amministrazione con il disposto dell’art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973,deducendo che, nel caso in esame, non vi fosse alcuna necessità diistruttoria e di un conclusivo accertamento, dal momento che il rilievooriginava dalla difformità tra quanto dichiarato dalla contribuente e quantocontenuto negli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, l. n. 413/1991.Anche questo motivo è fondato.Come già s’è detto, la cartella impugnata afferiva a due distinti ruoli: l’unorelativo all’IRPEF del 2004 (rispetto al quale era stato svolto un controlloNumero registro generale 13469/2024Numero sezionale 3370/2026Numero di raccolta generale 19413/2026Data pubblicazione 12/06/2026formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973); l’altro relativo all’IRAP del2005 (rispetto al quale era stato svolto un controllo automatizzato ex art.36-bis del medesimo d.p.r.). Nella sentenza di primo grado (come ancherisulta dallo svolgimento del processo di cui alla sentenza in questa sedeimpugnata) si era fatto riferimento al solo controllo relativo alladichiarazione dei redditi per l’anno 2004. Anche la CGT 2 della Sicilia, nellasentenza d’appello, evocò il solo art. 36-bis, norma che non sarebbe,peraltro, applicabile relativamente alla dichiarazione dei redditi del 2004(prodotta in allegato al ricorso per cassazione), rispetto alla quale ilcontrollo ex art. 36-ter aveva portato ad escludere la detrazione di cui alrigo RP 19 (“contributi previdenziali ed assistenziali”), in ragione delleincongruenze riscontrate con gli elenchi trasmessi ex art. 78, comma 25,della l. n. 413/1991. Rispetto a tale profilo (veicolato nel motivo d’appelloriportato a pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione) effettivamente nessunapronuncia si rinviene nella sentenza in questa sede impugnata,dovendosene pertanto rimettere la cognizione al giudice del rinvio. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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