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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:922
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0585(02)_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 novembre 2023 – Consiglio/Mazepin (cause C‑585/23 P(R) e C‑585/23 P(R)-R) «Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a tali misure – Sospensione del procedimento di “reinserimento” di tale persona – Pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri – Misure che possono essere adottate dal giudice del procedimento sommario» Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Domanda di provvedimenti provvisori relativa alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Interesse diretto e attuale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 4‑18) Dispositivo 1) I punti da 1 a 4 e 6 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 R III), sono annullati. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

62023CO0585(02)_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 novembre 2023 – Consiglio/Mazepin (cause C‑585/23 P(R) e C‑585/23 P(R)-R) «Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a tali misure – Sospensione del procedimento di “reinserimento” di tale persona – Pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri – Misure che possono essere adottate dal giudice del procedimento sommario» Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Domanda di provvedimenti provvisori relativa alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Interesse diretto e attuale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 4‑18) Dispositivo 1) I punti da 1 a 4 e 6 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 R III), sono annullati. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris