CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 34348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE di PACE di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen. alla pena di 500,00 euro di multa. 1. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come ricorso l'imputato, che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e mancanza della prova. 1.2. Sussistenza della particolare tenuità del fatto. 1.3. Erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Giudice di Pace, a fonte della contestazione della recidiva infraquinquennale specifica, avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata, determinando così la pena in termini errati.1.4. Eccessività della pena. 2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 8 aprile 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi aggiunti nei quali la difesa, richiamando i motivi principali, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine dichiarazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Le doglianze contenute nel primo, nel secondo e nel quarto motivo non sono consentite. Ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è ammesso il ricorso per cassazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058). Ragione questa per la quale le indicate censure, afferenti la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite. 2. La doglianza oggetto del terzo motivo, nel quale si censura la conclusione del giudice di merito che ha applicato l'aumento di pena per la recidiva specifica reiterata, è fondata. Nel capo di imputazione, infatti, è contestata la "sola" recidiva specifica. La pena, pertanto, applicata il corretto aumento di pena, deve essere rideterminata in euro 450,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 450,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 12/4/2022 Il consiglífi-ir estens