CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 25525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20315/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [sic] Srl , in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 500/2020 depositata il03/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Bari al fine di sentire dichiarare l’inefficacia ex artt.2901-2902 c.c. dell’atto atto di disposizione o conferimento al trust (atto 14 maggio 2013 per notar [OSCURATO:PERSONA]), con cui [OSCURATO:SOCIETA] [o, in altri atti,[OSCURATO:PERSONA] ] S.r.l., aveva conferito gran parte dei suoi beni immobili al “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui erano beneficiario principale [OSCURATO:PERSONA] e beneficiari successivi [OSCURATO:PERSONA], Federica e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, assumeva di essere creditore di tale Società in forza di decreto ingiuntivo n. 399/09 emesso dal medesimo Tribunale, sezione distaccata di Bitonto, per la somma di € 9.735,90, e che con il suddetto atto [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pregiudicato le sue ragioni di credito. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] , Arcangelo, Federica e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda per carenza del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria. Il Tribunale, con ordinanza resa il 15 maggio 2017, respingeva l’azione revocatoria, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta decisione, insistendo per la ricorrenza di tutti gli elementi dell’actio pauliana. Gli appellati si costituivano, contestando la fondatezza dell’impugnazione e chiedendo l’integrale conferma dell’ordinanza del Tribunale. La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 500/2020, pubblicata il 3 marzo 2020, in riforma di tale ordinanza, accoglieva l’appello. Secondo la Corte, ricorrevano tutti i presupposti dell’azione revocatoria. Il credito infatti era esistente, perché documentato dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, con conseguente irrilevanza dell’eccepita estinzione del relativo debito per compensazione, avvenuta prima della formazione di tale titolo giudiziale. L’eventus damni era anch’esso sussistente, perché l’atto di disposizione costituzione del trust aveva determinato la riduzione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. Né poteva ritenersi raggiunta la prova contraria, perché: i) la “scrittura contabile regolarmente tenuta” non era corredata di stato patrimoniale tratto da bilancio regolarmente approvato e depositato con la delibera di approvazione, tanto che non era reperibile dalla visura camerale; ii) la “relazione di stima giurata” non era stata redatta in contraddittorio e, in ogni caso, non era confortata da validi riscontri documentali. Parimenti sussistente era la scientia damni , stante la pacifica anteriorità del credito e, quindi, la sufficienza della mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio in capo al debitore. Peraltro, tale elemento, a prescindere dalla onerosità o meno dell’atto, era comunque desumibile dal rapporto di parentela tra disponente, trustee e beneficiario, in quanto il negozio fiduciario era stato istituito da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA], nominando beneficiario vitalizio del trust se stesso unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e alle figlie Marina eFederica, beneficiarie successive. Infine, la Corte evidenziava l’irrilevanza della eccezione, sollevata dagli appellati, di asserita sproporzione tra credito vantato dall’appellato nei confronti dell’appellante ed il patrimonio immobiliare conferito in trust, “poiché l’actio pauliana non è certo finalizzata a sottoporre ad esecuzione forzata l’intero patrimonio del debitore, ma esclusivamente a prevenire il pregiudizio alle ragioni del creditore (a mente dell’art. 2901, co. 1, c.c.)”. 3. Avverso tale sent enza propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Arcangelo, Federica e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Interviene in questa sede la curatela del fallimento dell’originaria disponente, chiedendo il rigetto del ricorso e dichiararsi il dispiegamento degli effetti della revoca anche a favore della massa ex 66 l.f.. Ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1. Con i primi due motivi i ricorrenti censurano la sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 110 c.p.c., 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., e all’art. 2901 c.c. La Corte di appello, facendo malgoverno dei principi in materia di onere probatorio, avrebbe ritenuto provati i presupposti dell’azione pauliana, quando invece: da un lato, il credito si era estinto per compensazione legale, fatto questo non specificamente contestato dall’appellato, per cui la relativa eccezione era stata erroneamente disattesa dal Collegio; dall’altro lato, doveva comunque ritenersi accertato che il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] non incluso nel trust era capiente per soddisfare il credito azionato, fatto anche questo oggetto di contestazione generica. 4.2.Con il terzo motivo censurano “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2902 c.c. con gli art. 479 e 480 e 602 e ss. c.p.c.: effetti meramente processuali-esecutivi della sentenza ex art. 2901 c.c. - (art. 360, comma 1, n. 3); e dell’art.112 c.p.c. in riferimento agli artt. 2901 e 2902 c.c.: difformità chiesto pronunciato (art. 360, comma 1, n. 4)”. La sentenza impugnata sarebbe nulla “per difformità della pronuncia rispetto alla domanda spiegata”, perché si sarebbe limitata a “dichiarare genericamente una ‘revoca’ dell’atto dispositivo, senza provvedere alle consequenziali disposizioni di autorizzazione all’esecuzione nei confronti del terzo proprietario e limitatamente alla concorrenza del credito vantato”. 5.I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per intima connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Questa Corte ha affermato che la censura per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., ricorre solo quando il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa o utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14563; Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111; Cass. civ., Sez. III, 21/12/2022, n. 37382). In tale contesto, le doglianze sul malgoverno del precetto dell’art.2697 c.c. si configurano soltanto se “il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché, in questo caso, vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020)” (v. Cass. civ., Sez. V, 12/06/2023, n. 16663; Cass. civ., Sez. I, Ord., 6/06/2023, n. 15883; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/05/2023, n. 14299; Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 10048; Cass. civ. Sez. lav., Ord., 14/02/2020, n. 3820; Cass. civ. Sez. V, 12/01/2017, n. 571). Nella specie, le censure di cui ai primi due motivi di ricorso per l’asserito cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte della Corte di appello non possono quindi essere ammissibilmente inquadrate nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c., trattandosi di disposizione che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 11892/2016)” (v. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/06/2023, n. 16779; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2023, n. 10969; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/02/2023, n. 5865; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/12/2022, n. 36208; Cass. civ., Sez. III, Ord., 7/10/2021, n. 27270). In ogni caso, le doglianze dei ricorrenti, lungi dal riguardare l’erronea ripartizione dell’onere della prova, mirano, in realtà, a contestare la valutazione del materiale probatorio, dimenticando che quest’ultima è altrettanto inammissibile in sede di legittimità, rientrando nella competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23/03/2023, n. 8375; Cass. civ., Sez. V, Sent., 15/03/2022, n. 8338; Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/12/2019, n. 32595). Inoltre, sotto diverso profilo, si rileva che ogni lamentela contenuta nei due motivi sui vizi del ragionamento e sugli errori di diritto in cui sarebbe incorso il secondo giudice di merito è priva di fondamento, avendo questi ricostruito i fatti costitutivi della domanda revocatoria del Carbone sulla base delle prove acquisite agli atti, accogliendo il gravame con una motivazione coerente, logica e non contraddittoria (cfr. pag. 6, 7 e 8 sentenza impugnata). Né va tralasciato che il giudicato e le relative preclusioni vanno rilevate pure di ufficio dal giudicante, mentre neppure può dirsi equivalente ad una non contestazione il complessivo contegno processuale, non configurabile dopo una generalissima contestazione della ritualità (per tardività) della produzione, tale da assorbire ogni altro profilo e non esigere ulteriori specificazioni. 6.Il terzo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/06/2023, n. 16633; Cass. civ., Sez. III, Sent., 8/06/2023, n. 16322; Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8450; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 24/11/2021, n. 36508;). La Corte di appello di Bari ha fatto corretta applicazione di tale principio, accogliendo le domande dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dichiarando l’inefficacia della costituzione del “[OSCURATO:PERSONA]” e, conseguentemente, disponendo la revoca dell’atto dispositivo ex art. 2901 c.c.; gli effetti e le conseguenze prospettate come omesse potranno comunque essere valutate in sede di azionamento della pronuncia di accoglimento della revocatoria, in adeguata combinazione tra motivazione e dispositivo e senza tenere conto delle eventuali improprietà della prima. 7.Solo in parte inammissibili i primi due motivi ed infondate tutte le censure, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a solidale carico dei ricorrenti, attesa la comunanza del loro interesse in causa. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente che liquida per ognuna in complessivi Euro 2.500, oltre 200 per esbo rsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo