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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03113/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ed il difetto di motivazione per omessa riqualificazione della condotta ascritta all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, poiché deduce un vizio di motivazione che non trova riscontro nel provvedimento impugnato, il quale espone in modo coerente e logico le ragioni poste a fondamento della decisione; che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto per le quali deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non potendosi, per converso, configurare la diversa fattispecie della truffa (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, nella quale si rileva come la modalità in cui è avvenuto l'impossessamento dei beni e l'uso di espressioni univocamente minatorie, sia prima che dopo l'apprensione illecita, non possano che integrare gli estremi del delitto di rapina); considerato che il secondo motivo, volto a lamentare l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nel caso di specie, la decisione del giudice di merito appare motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni della logica (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia la chiara configurazione di una sottrazione della merce e di un uso di minacce da parte di ambedue i prevenuti nel contatto fisico diretto con la stessa vittima); osservato che il terzo motivo, con cui si contesta l'applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (nella sentenza si fa riferimento a condanne per reati di estorsione, lesione personale, danneggiamento, porto di armi, delitti in materia di stupefacenti ed associazione dedita al traffico degli stessi, ricettazione, evasione, calunnia e falsa testimonianza) verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; reputato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che detto motivo risulta altresì in contrasto con il dato normativo dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ed il difetto di motivazione per omessa riqualificazione della condotta ascritta all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, poiché deduce un vizio di motivazione che non trova riscontro nel provvedimento impugnato, il quale espone in modo coerente e logico le ragioni poste a fondamento della decisione; che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto per le quali deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non potendosi, per converso, configurare la diversa fattispecie della truffa (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, nella quale si rileva come la modalità in cui è avvenuto l'impossessamento dei beni e l'uso di espressioni univocamente minatorie, sia prima che dopo l'apprensione illecita, non possano che integrare gli estremi del delitto di rapina); considerato che il secondo motivo, volto a lamentare l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, risulta finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nel caso di specie, la decisione del giudice di merito appare motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni della logica (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia la chiara configurazione di una sottrazione della merce e di un uso di minacce da parte di ambedue i prevenuti nel contatto fisico diretto con la stessa vittima); osservato che il terzo motivo, con cui si contesta l'applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (nella sentenza si fa riferimento a condanne per reati di estorsione, lesione personale, danneggiamento, porto di armi, delitti in materia di stupefacenti ed associazione dedita al traffico degli stessi, ricettazione, evasione, calunnia e falsa testimonianza) verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; reputato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che detto motivo risulta altresì in contrasto con il dato normativo dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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