CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 16950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38561/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quindi I Q [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E C [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- I Q [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intervenuta- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 805/2019 depositata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., poi denominata iQera Italia [OSCURATO:SOCIETA]. , non in proprio ma quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in l.c.a., A.B.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 14 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quindi dalla intervenuta in riassunzione a seguito di interruzione [OSCURATO:SOCIETA]., avverso sentenza del Tribunale di Verbania di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. del complessivo importo di 170.606,28 €, quale saldo debitore di un conto corrente acceso da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita, della quale A.B.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti fideiussori. 2. ― Gli intimati non spiegano difese. È intervenuta ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. I Q [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quale procuratrice speciale di AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,quale cessionaria dall’originaria ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1304 c.c. Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360, numero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― L’intervento ai sensi dell’articolo 111 c.p.c. di I [OSCURATO:SOCIETA]., non in proprio ma quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA], è inammissibile, in presenza della precedente costituzione della dante causa (tra le innumerevoli Cass. 1° marzo 2022, n. 6774). 5. ― Il ricorso è inammissibile 5.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Per comprendere le ragioni dell’inammissibilità, e per la necessaria intelligenza della vicenda, è sufficiente rammentare quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]. intratteneva un rapporto di conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., garantito dai fideiussori A.B.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La società ― tenendo da parte i fideiussori, che secondo la ricorrente non avrebbero proposto la domanda, sul che è svolto il secondo mezzo ― ha agito in giudizio nei confronti della banca, per la rideterminazione del saldo passivo rinveniente dal rapporto di conto corrente e la ripetizione dell’indebito. La stessa società è stata successivamente dichiarata fallita con conseguente interruzione del giudizio che è stato riassunto. Quindi la banca ed il Fallimento hanno stipulato una transazione che ha rideterminato al ribasso il credito della prima, la quale è stata difatti ammessa al passivo della procedura per un importo di circa 92.000 €, di gran lunga inferiore a quello di oltre 170.000 € di cui la stessa banca assumeva di essere creditrice. Questo essendo l’antefatto, la controversia sottoposta all’esame della Corte ha avuto inizio con un ricorso per decreto ingiuntivo, per l’importo indicato in espositiva, chiesto ed ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti dei fideiussori, che hanno proposto opposizione accolta dal Tribunale di Verbania, sulla considerazione che la transazione potesse essere invocata dai garanti ai sensi dell’articolo 1304 c.c.. Con il motivo oggi in esame si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato perché la transazione avrebbe interessato solo e semplicemente le domande dell’istituto avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]., e non il credito vantato dalla banca nei confronti dei fideiussori, tanto più che il Bianchini non aveva riassunto il giudizio introdotto dalla società garantita, il che importava rinuncia ad avvalersi della transazione, mentre A.B.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ― secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, mentre l’esatto contrario è affermato dalla sentenza impugnata ― non vi aveva partecipato affatto. A tal riguardo occorre dire che il giudice del merito, trascritto il testo dell’accordo transattivo, per quanto ritenuto rilevante, ha valorizzato l’inciso secondo cui la transazione concerneva «qualsivoglia ragione, titolo, domanda, azione, eccezione e causale passata, presente e futura, annessa e connessa, giudiziale o stragiudiziale, ovvero anche non riconducibile alle causali oggetto del presente accordo», traendone la conseguenza che «la rinuncia …. era formulata da entrambe le parti processuali … e riguardava non soltanto le domande ed eccezioni oggetto del giudizio pendente avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]», ossia il giudizio nel corso del quale era stata conclusa la transazione, di guisa che la banca aveva «comunque rinunciato con quella transazione … anche ad agire per ottenere il pagamento del saldo passivo di conto corrente (oggetto del ricorso monitorio opposto nel presente giudizio)». È dunque del tutto palese che il motivo di ricorso in esame, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa dell’articolo 1304 c.c., censura l’interpretazione che della transazione il giudice di merito ha dato, reputando che essa avesse ad oggetto l’intero debito in contestazione entro la compagine dei condebitori in solido: ora, nulla rileva, ovviamente, che il motivo sia eccentrico rispetto alla rubrica, ma ciò che determina l’inammissibilità è che l’attacco all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito è consentita soltanto nella misura in cui il ricorrente per cassazione indichi specificamente i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (tra le moltissime, a mero titolo di esempio, Cass. 15 novembre 2013, n. 25728): del che, nel ricorso in esame, non v’è la minima traccia. Dopodiché, è appena il caso di osservare che le considerazioni svolte con riguardo alla circostanza della partecipazione o meno di entrambi i fideiussori al giudizio nel corso del quale la transazione è stata conclusa, nonché alla circostanza che il Bianchini non abbia provveduto alla sua riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento, non rileva, per la considerazione che il proprium dell’articolo 1304 c.c. sta nel consentire al debitore in solido di avvalersi di una transazione alla quale egli è estraneo. 5.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Con esso si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato a sostenere che nel giudizio introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. avessero assunto la veste di attori anche i due fideiussori, la qual cosa, per la ragione testé indicata, è del tutto ininfluente ai fini del decidere. 6. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, d