CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 39489/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • SABADIN Massimiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18/06/2020 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 18/06/2020 la Corte di Appello di Trieste dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 23/09/2014 di condanna alla pena di giustizia per il delitto di furto di un autocarro parcheggiato sulla pubblica via e, quindi, aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7 cod. pen. 2. Avverso la sentenza che ha definito l'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Sabadin eccependo la violazione di legge (artt. 591 e 157 cod. proc. pen.) per errata interpretazione della normativa sulla notificazione. Ha dedotto a riguardo il ricorrente che: la corte di merito aveva applicato in termini non corretti l'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen. facendo decorrere il perfezionamento della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale con avviso di deposito della sentenza di primo grado dalla data del secondo accesso dell'ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto e non già dal ricevimento della raccomandata con la quale si dava avviso al destinatario del deposito presso la casa comunale; tale anticipazione di data aveva determinato la dichiarazione di tardività dell'appello mentre l'unica notificazione regolare (dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale di Trieste n.1205/2014) doveva considerarsi quella perfezionatasi il 06/08/2016 (cron. 3641); il termine per impugnare scadeva quindi il 15/09/2016, con la conseguenza che l'appello proposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultava tempestivo. 3. Il reato, così come accertato dal giudice di merito, si è prescritto nelle more del giudizio di cassazione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto per il furto aggravato, senza che sul calcolo possa incidere l'ulteriore aumento stabilito dall'art.161, secondo comma, in relazione all'art. 99, secondo e quarto comma cod. pen., risultando contestata e riconosciuta all'imputato la recidiva semplice ex art. 99, comma primo cod. pen. (in tal senso anche la sentenza di appello). Poiché il furto aggravato è stato commesso il 23/12/2011, il reato deve considerarsi prescritto il successivo 23/06/2019, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso non può ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza - e, quindi, inidoneo ad instaurare il rapporto processuale - in quanto il motivo sulla notificazione dell'estratto contumaciale e dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado ha consistenza giuridica e riscontro nella documentazione allegata al ricorso; al contempo, non sussistono elementi tali da elidere la responsabilità penale del ricorrente, come emerge dalla sentenza di primo grado, ovvero da configurare situazioni suscettibili di ricadere nell paradigma normativo di cui all'art. 129, comma secondo cod. pen. P.T.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]