CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rienza [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.97/2025 depositatail 20/01/2025.letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 15513/2025Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 19077/2026Data pubblicazione 11/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e l’indefensio della parte rimasta intimata;visto il secondo comma dell’art. 2668 c.c. e considerata l’istanza congiuntadelle parti qui costituite contenuta nell’atto di rinuncia, con cui si chiede diautorizzare la cancellazione della trascrizione (comunque descrittanell’atto di rinuncia) in data 11 novembre 2019 della domanda giudizialedi revocatoria oggetto di lite di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 6644 ed alRegistro Generale n. 8966, ordina al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] autorizza di procedere alla cancellazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione ex art. 390 c.p.c.;visto il secondo comma dell’art. 2668 c.c., ordina al Conservatore deiRegistri Immobiliari competente di procedere alla cancellazione dellatrascrizione di cui in motivazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]