CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17493/2025
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avendo ad oggetto reati a citazione diretta, come le truffe contestate, era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Ed invero la Legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Ed essendo la pronuncia del giudice monocratico di Benevento stata emessa nel successivo mese di novembre del 2024, e quindi ben dopo l’entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell’impugnazione il procuratore della Repubblica poteva avanzare solo ricorso per cassazione e non anche appello. 1.1 Va anche premesso che avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod.proc.pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod.proc.pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. 2. Ciò posto il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero ha errato il giudice di primo grado nel ritenere o invalide, ovvero non presenti le querele proposte dalle persone offese indicate nei capi di imputazione nn. 1), 4), 7), 9), 11), 14), 15) e 16), posto che le stesse risultano o non esattamente interpretate, così come correttamente esposto dal ricorrente P.M. in relazione ad alcune di esse (quelle di cui ai capi 7, 9 e 11), ovvero mai acquisite al fascicolo del dibattimento, sicchè non si comprende sulla base di quale atto il giudice abbia tratto la sua conclusione. 2.1 Deve essere ricordato in primo luogo, che sotto il profilo normativo, ai sensi dell’art. 431 lett. a) cod.proc.pen.:” Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile” e da ciò consegue che l’atto di querela deve legittimamente fare parte degli atti sottoposti all’esame del giudice che procede. Chiamata ad interpretare detta norma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la produzione dell’atto di querela non rientra nella disponibilità delle parti, sicché in mancanza di iniziative delle stesse è onere del giudice che procede disporne l’acquisizione; si è in particolare affermato come in materia di atti relativi alla procedibilità, nella ipotesi in cui nel fascicolo del dibattimento non sia stata inserita la querela e/o l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., a suo tempo redatte, queste potranno essere prodotte o acquisite d'ufficio durante il giudizio anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, P.m. in proc. Fragale e altro, Rv. 256088 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia chiarisce che: la norma racchiusa nell'art. 431, lett. a), che annovera gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale tra quelli che devono comporre il fascicolo per il dibattimento, è disposizione di carattere funzionale ed ordinatorio, volta ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento del processo. È significativo, in proposito, che lo stesso art. 491, comma 2, ultima parte, stabilisce che la preclusione sancita dal comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, salvo, però, che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento, con ciò dettando una significativa deroga al rigore della stessa preclusione. Pertanto, nell'ipotesi in cui, nel fascicolo del dibattimento, manchi il documento che contenga la manifestazione di volontà della persona offesa di ottenere la punizione del responsabile, ovvero le prescritte formalità di cui all'art. 337, 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : I G N A Z I O P A R D O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 b d d 9 a c e 3 d 5 b 8 c 6 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e