CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione nell'ipotesi del delitto tentato; - al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - all'avvenuto riconoscimento della recidiva; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; La Corte territoriale, infatti, aveva osservato che: - gli operanti avevano avvisto l'imputato quando già si era impossessato del motorino e ne avevano solo monitorato la fuga; - il valore del medesimo non consentiva di configurare l'attenuante invocata; - la recidiva, fondata su due precedenti specifici, era correttamente motivata, come lo era il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lug