CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /)- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., in anni 1 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed € 833 di multa. Considerato che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce del precedente per resistenza a p.u. e lesioni, nonché tenuto conto delle "odiose modalità del furto" e dell'elevato valore del bene, elementi che denotano una spiccata pericolosità del Vatiero, non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184). Osservato che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, volte ad una non consentita rivalutazione di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d