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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17316/2026

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di Bologna.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – Sezioneimpugnazioni cautelari penali-, ha confermato l’ordinanza applicativa della misuradella custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale locale nei confronti dell’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (Alias ZakariaBenrayane) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico distupefacenti, con il ruolo di promotore, nonché di concorso, con vari altri indagati, diulteriori sedici reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.Il Tribunale ha compendiato l’attività investigativa condotta dalla SquadraMobile di Bologna che ha delineato un quadro gravemente indiziario, fondato sulledichiarazioni di sedici acquirenti di cocaina identificati nel corso delle indagini.

Talidichiarazioni sono state corroborate da ulteriori elementi oggettivi, quali alcuniarresti in flagranza di reato e i conseguenti sequestri di sostanze stupefacenti, chehanno fornito riscontri concreti alle ipotesi investigative.

Tra gli elementi diparticolare rilievo si annovera l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 29 agosto2024, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In tale circostanza, lo stesso èstato contestualmente denunciato a piede libero per la detenzione di sette involucricontenenti circa cinque grammi lordi di cocaina.

Nell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] è statotrovato in possesso di una delle utenze telefoniche segnalate dagli acquirenti comeuno dei mezzi di contatto per concordare gli incontri per acquistare lo stupefacente.Inoltre, dalla rubrica memorizzata sul telefono sono stati estrapolati numeri riferibiliad altri soggetti, successivamente individuati e sentiti dalla polizia giudiziaria, con ciòfornendo ulteriori riscontri investigativi.Sulla scorta degli elementi acquisiti è stata ritenuta l’esistenza di unaassociazione per delinquere in seno alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto il ruolo dicapo e coordinatore, organizzando lo spaccio di cocaina in termini di lieve entità.2.

Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a ununico, articolato motivo con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt.191, 253, 353 e ss. cod. proc. pen., 114, disp. att. cod. proc. pen., 15 Cost. e 178comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 272, 273 cod. proc. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione alla utilizzabilità di atti di indagine oltre alla configurabilitàdel reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 nonché del ruolo dipromotore del ricorrente.Il ricorrente lamenta la ritenuta utilizzabilità degli esiti dell’attività investigativasvolta sul telefono cellulare dell’indagato rilevando che l’analisi di un apparatotelefonico indiscriminata, indistinta, senza autorizzazione e con restituzionedell’apparato all’avente diritto, integra una violazione della libertà e segretezza dellacorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che con precetto costituzionalerisultano intangibili.

Si tratta di attività non assimilabile, come sostiene ilprovvedimento impugnato al rinvenimento di una rubrica telefonica che comunque,avrebbe dovuto essere sequestrata.Sotto altro profilo si contesta la ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni rese daidue acquirenti, Cenni e Amianti, ritenuti tali rispetto ad altri coindagati nel medesimoprocedimento, i quali, con riferimento al capo 15), avrebbero fatto il nome di unvenditore di nome Karim; al capo 16) di tale Said, Zak o Cupra e al capo 17) diTajali, nomi non riconducibili al ricorrente.Da ultimo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza di unacompagine associativa oltre che al ruolo qualificato del ricorrente.3.

Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Quanto al primo profilo il ricorso è aspecifico e non si confronta conl’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato da cuiemerge che la ricostruzione dei fatti è il risultato di una articolata attivitàinvestigativa svolta anche mediante servizi di osservazione nei giardini posti inprossimità di un esercizio commerciale dove sono stati tratti in arresto due cittadinistranieri per spaccio di sostanze stupefacenti.E’ stato evidenziato che diversi acquirenti, in esito all’attività di osservazione,sono stati escussi e hanno riferito che, per rifornirsi di sostanza stupefacente, eranosoliti contattare - tramite Whatsapp, fornendo all’uopo diverse utenze telefoniche -una persona di nome Zac che dava loro la “posizione” ove recarsi per effettuarel’acquisto.

Il suddetto Zac, nei luoghi indicati, inviava “i suoi ragazzi”, dal che si èdesunto che dietro i singoli spacciatori vi fosse una organizzazione.

Posta la suddettaricostruzione, il Tribunale ha rilevato che l’esame degli acquirenti non è avvenutosulla scorta dei dati “estrapolati” dai telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità delBenrian in occasione del suo arresto in quanto frutto di una ben più complessaIl ricorrente fa discendere anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni chesarebbero state raccolte sulla scorta dell’”analisi” del telefono di [OSCURATO:PERSONA].

Inproposito il Tribunale ha argomentato, nel solco di giurisprudenza di questa Corte,che «l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonicamobile attraverso l'esame, (anche) all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchiocellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi dipolizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non èsoggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure allanecessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fariferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (Inmotivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile comeperquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cosepertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non è qualificabilecome traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione deidati del traffico telefonico)» (Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.273273 – 01).Ad ogni buon conto, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermatoche il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti conseguenti, nonsi applica alla materia della inutilizzabilità che attiene solo ed esclusivamente alleprove che siano state acquisite illegittimamente e non anche a quelle che, nelrispetto delle forme prescritte, vengano acquisite autonomamente (Sez. 6, n. 5120del 12/12/2025, dep. 2026, Panzeri, Rv. 289464 – 01; Sez. 2, n. 24492 del19/04/2023, Esposito, Rv. 284826).A quanto detto deve aggiungersi che «E’ inammissibile per aspecificità il ricorsoper cassazione con cui si eccepisce la inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della c.d.

“prova di resistenza”, ai fini della adozione delprovvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 –02).

Nella specie difetta, nella prospettazione difensiva, la concreta verifica dellaprova di resistenza mancando la indicazione dei singoli acquirenti che sarebbero statiescussi dopo “l’analisi” del telefonino del [OSCURATO:PERSONA].3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti.Va ricordato che in sede di controllo di legittimità, non è consentito il direttoapprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllosempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e nonimmediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del meritocautelare.

Secondo quanto affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie ( Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582 -01).Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame deiprovvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, lacongruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gliindizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro,la valenza sintomatica degli indizi.Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizioricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilitàdelle fonti, e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio,quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Inparticolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dallaCorte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimentoimpugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalitàdella motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez.Nel caso di specie, le dichiarazioni dei numerosi acquirenti, oltre una decina,sono state ritenute riscontrate dalla diretta osservazione della gestione di quella cheè stata ritenuta una vera e propria piazza di spaccio e la sussistenza, in termini digravità indiziaria, è stata ritenuta dimostrata dalla reiterazione per circa due anni dicessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuta con una strutturaorganizzativa, sia pure rudimentale.

In specie l’utilizzo di una autovettura nelladisponibilità del coindagato Bartoli, la suddivisione dei compiti e il ruolo di raccoltadegli ordini assunto dal ricorrente.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che laricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Mmanda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Bologna.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – Sezioneimpugnazioni cautelari penali-, ha confermato l’ordinanza applicativa della misuradella custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale locale nei confronti dell’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (Alias ZakariaBenrayane) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico distupefacenti, con il ruolo di promotore, nonché di concorso, con vari altri indagati, diulteriori sedici reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.Il Tribunale ha compendiato l’attività investigativa condotta dalla SquadraMobile di Bologna che ha delineato un quadro gravemente indiziario, fondato sulledichiarazioni di sedici acquirenti di cocaina identificati nel corso delle indagini. Talidichiarazioni sono state corroborate da ulteriori elementi oggettivi, quali alcuniarresti in flagranza di reato e i conseguenti sequestri di sostanze stupefacenti, chehanno fornito riscontri concreti alle ipotesi investigative. Tra gli elementi diparticolare rilievo si annovera l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 29 agosto2024, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In tale circostanza, lo stesso èstato contestualmente denunciato a piede libero per la detenzione di sette involucricontenenti circa cinque grammi lordi di cocaina. Nell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] è statotrovato in possesso di una delle utenze telefoniche segnalate dagli acquirenti comeuno dei mezzi di contatto per concordare gli incontri per acquistare lo stupefacente.Inoltre, dalla rubrica memorizzata sul telefono sono stati estrapolati numeri riferibiliad altri soggetti, successivamente individuati e sentiti dalla polizia giudiziaria, con ciòfornendo ulteriori riscontri investigativi.Sulla scorta degli elementi acquisiti è stata ritenuta l’esistenza di unaassociazione per delinquere in seno alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto il ruolo dicapo e coordinatore, organizzando lo spaccio di cocaina in termini di lieve entità.2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a ununico, articolato motivo con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt.191, 253, 353 e ss. cod. proc. pen., 114, disp. att. cod. proc. pen., 15 Cost. e 178comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 272, 273 cod. proc. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione alla utilizzabilità di atti di indagine oltre alla configurabilitàdel reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 nonché del ruolo dipromotore del ricorrente.Il ricorrente lamenta la ritenuta utilizzabilità degli esiti dell’attività investigativasvolta sul telefono cellulare dell’indagato rilevando che l’analisi di un apparatotelefonico indiscriminata, indistinta, senza autorizzazione e con restituzionedell’apparato all’avente diritto, integra una violazione della libertà e segretezza dellacorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che con precetto costituzionalerisultano intangibili. Si tratta di attività non assimilabile, come sostiene ilprovvedimento impugnato al rinvenimento di una rubrica telefonica che comunque,avrebbe dovuto essere sequestrata.Sotto altro profilo si contesta la ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni rese daidue acquirenti, Cenni e Amianti, ritenuti tali rispetto ad altri coindagati nel medesimoprocedimento, i quali, con riferimento al capo 15), avrebbero fatto il nome di unvenditore di nome Karim; al capo 16) di tale Said, Zak o Cupra e al capo 17) diTajali, nomi non riconducibili al ricorrente.Da ultimo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza di unacompagine associativa oltre che al ruolo qualificato del ricorrente.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Quanto al primo profilo il ricorso è aspecifico e non si confronta conl’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato da cuiemerge che la ricostruzione dei fatti è il risultato di una articolata attivitàinvestigativa svolta anche mediante servizi di osservazione nei giardini posti inprossimità di un esercizio commerciale dove sono stati tratti in arresto due cittadinistranieri per spaccio di sostanze stupefacenti.E’ stato evidenziato che diversi acquirenti, in esito all’attività di osservazione,sono stati escussi e hanno riferito che, per rifornirsi di sostanza stupefacente, eranosoliti contattare - tramite Whatsapp, fornendo all’uopo diverse utenze telefoniche -una persona di nome Zac che dava loro la “posizione” ove recarsi per effettuarel’acquisto. Il suddetto Zac, nei luoghi indicati, inviava “i suoi ragazzi”, dal che si èdesunto che dietro i singoli spacciatori vi fosse una organizzazione. Posta la suddettaricostruzione, il Tribunale ha rilevato che l’esame degli acquirenti non è avvenutosulla scorta dei dati “estrapolati” dai telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità delBenrian in occasione del suo arresto in quanto frutto di una ben più complessaIl ricorrente fa discendere anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni chesarebbero state raccolte sulla scorta dell’”analisi” del telefono di [OSCURATO:PERSONA]. Inproposito il Tribunale ha argomentato, nel solco di giurisprudenza di questa Corte,che «l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonicamobile attraverso l'esame, (anche) all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchiocellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi dipolizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non èsoggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure allanecessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fariferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (Inmotivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile comeperquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cosepertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non è qualificabilecome traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione deidati del traffico telefonico)» (Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.273273 – 01).Ad ogni buon conto, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermatoche il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti conseguenti, nonsi applica alla materia della inutilizzabilità che attiene solo ed esclusivamente alleprove che siano state acquisite illegittimamente e non anche a quelle che, nelrispetto delle forme prescritte, vengano acquisite autonomamente (Sez. 6, n. 5120del 12/12/2025, dep. 2026, Panzeri, Rv. 289464 – 01; Sez. 2, n. 24492 del19/04/2023, Esposito, Rv. 284826).A quanto detto deve aggiungersi che «E’ inammissibile per aspecificità il ricorsoper cassazione con cui si eccepisce la inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”, ai fini della adozione delprovvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 –02). Nella specie difetta, nella prospettazione difensiva, la concreta verifica dellaprova di resistenza mancando la indicazione dei singoli acquirenti che sarebbero statiescussi dopo “l’analisi” del telefonino del [OSCURATO:PERSONA].3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti.Va ricordato che in sede di controllo di legittimità, non è consentito il direttoapprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllosempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e nonimmediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del meritocautelare. Secondo quanto affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie ( Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582 -01).Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame deiprovvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, lacongruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gliindizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro,la valenza sintomatica degli indizi.Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizioricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilitàdelle fonti, e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio,quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Inparticolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dallaCorte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimentoimpugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalitàdella motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez.Nel caso di specie, le dichiarazioni dei numerosi acquirenti, oltre una decina,sono state ritenute riscontrate dalla diretta osservazione della gestione di quella cheè stata ritenuta una vera e propria piazza di spaccio e la sussistenza, in termini digravità indiziaria, è stata ritenuta dimostrata dalla reiterazione per circa due anni dicessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuta con una strutturaorganizzativa, sia pure rudimentale. In specie l’utilizzo di una autovettura nelladisponibilità del coindagato Bartoli, la suddivisione dei compiti e il ruolo di raccoltadegli ordini assunto dal ricorrente.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e non sussistendo elementi per ritenere che laricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,deve essere disposto a carico della medesima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Mmanda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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