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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28164/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6631/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, ordinario e terapeutico, rispettivamente ai sensi degli artt. 47 legge 16 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché quelle di semilibertà e detenzione domiciliare, formulate da Simon XXXXXX, in relazione alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alla multa, inflitta per il reato di furto aggravato.

2. Avverso detta ordinanza ricorre il condannato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in punto di omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell’udienza camerale.

Il ricorrente segnala che il decreto era stato trasmesso all'Unep di Lecce, nonostante egli avesse, con la presentazione dell'istanza di misure alternative, eletto domicilio alla via Nazionale n. 180 di Lucca.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la certificazione del Serd, in data 7 gennaio 2025, prodotta all'udienza del 16 gennaio 2025, che descriveva una situazione del condannato ben differente da quella descritta nel provvedimento e, segnatamente, che attestava che questi – dal 19 novembre 2024 – aveva concordato un «programma di osservazione e valutazione, con colloqui con le figure professionali del Servizio e esami tossicologici per due volte alla settimana».Giusta la tesi del ricorrente, il Giudice avrebbe contraddittoriamente negato la richiesta di un eventuale rinvio per disporre accertamenti officiosi, ove non avesse ritenuto adeguate le informazioni indicate in detta nota, ma l'aveva poi del tutto trascurata.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen e il correlato vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe negato l'affidamento in prova ordinario e la detenzione domiciliare con una motivazione comune alle due misure, senza un’adeguata valutazione di tutti gli elementi a disposizione e senza disporre l'osservazione della personalità del condannato per il tramite dell'Uepe, al fine di verificare ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis Ord. pen., la condotta serbata nell'anno precedente alla richiesta di misure alternative.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 20 marzo 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.

4. Il 25 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha deposita memoria corredata di allegati con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il primo motivo di ricorso, con carattere assorbente rispetto alle restanti censure. 2.La situazione fattuale risultante dall’esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), è esattamente quella denunziata nel ricorso: è stata, invero, omessa la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza nel luogo ove questi ha eletto domicilio. 3.Deve, dunque, darsi continuità al principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (da ultimo Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540 - 01; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657 - 01; si veda anche Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995 Cc.(dep. 30/10/1995) Rv. 202498 - 01, laddove si è specificato che «Il decreto di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza è equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario.

L'omessa notifica del predetto decreto, pertanto, in quanto preclude l'intervento e l'assistenza del condannato, integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.». 4.Per le ragioni indicate l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6631/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, ordinario e terapeutico, rispettivamente ai sensi degli artt. 47 legge 16 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché quelle di semilibertà e detenzione domiciliare, formulate da Simon XXXXXX, in relazione alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alla multa, inflitta per il reato di furto aggravato. 2. Avverso detta ordinanza ricorre il condannato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in punto di omessa notifica al condannato del decreto di fissazione dell’udienza camerale. Il ricorrente segnala che il decreto era stato trasmesso all'Unep di Lecce, nonostante egli avesse, con la presentazione dell'istanza di misure alternative, eletto domicilio alla via Nazionale n. 180 di Lucca. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la certificazione del Serd, in data 7 gennaio 2025, prodotta all'udienza del 16 gennaio 2025, che descriveva una situazione del condannato ben differente da quella descritta nel provvedimento e, segnatamente, che attestava che questi – dal 19 novembre 2024 – aveva concordato un «programma di osservazione e valutazione, con colloqui con le figure professionali del Servizio e esami tossicologici per due volte alla settimana».Giusta la tesi del ricorrente, il Giudice avrebbe contraddittoriamente negato la richiesta di un eventuale rinvio per disporre accertamenti officiosi, ove non avesse ritenuto adeguate le informazioni indicate in detta nota, ma l'aveva poi del tutto trascurata. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen e il correlato vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe negato l'affidamento in prova ordinario e la detenzione domiciliare con una motivazione comune alle due misure, senza un’adeguata valutazione di tutti gli elementi a disposizione e senza disporre l'osservazione della personalità del condannato per il tramite dell'Uepe, al fine di verificare ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis Ord. pen., la condotta serbata nell'anno precedente alla richiesta di misure alternative. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 20 marzo 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Il 25 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha deposita memoria corredata di allegati con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il primo motivo di ricorso, con carattere assorbente rispetto alle restanti censure. 2.La situazione fattuale risultante dall’esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), è esattamente quella denunziata nel ricorso: è stata, invero, omessa la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza nel luogo ove questi ha eletto domicilio. 3.Deve, dunque, darsi continuità al principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (da ultimo Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540 - 01; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657 - 01; si veda anche Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995 Cc.(dep. 30/10/1995) Rv. 202498 - 01, laddove si è specificato che «Il decreto di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza è equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario. L'omessa notifica del predetto decreto, pertanto, in quanto preclude l'intervento e l'assistenza del condannato, integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.». 4.Per le ragioni indicate l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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