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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45042/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI URBINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di URBINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 settembre 2021 dal Tribunale di Urbino, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — tratto a giudizio per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose — per mancanza di querela, previa esclusione dell'anzidetta circostanza aggravante.

Tale esclusione è avvenuta in quanto il Giudice monocratico ha ritenuto indimostrata la responsabilità del prevenuto titolare di un circo la cui alimentazione elettrica era assicurata da un collegamento abusivo tramite cavo al contatore di un bocciodromo crollato tre anni prima ed ancora transennato — quanto alla manomissione del contatore, fermo restando che questi si era impossessato dell'energia elettrica fruibile liberamente grazie a detta manomissione.

2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino, che denunzia violazione dell'art.59 cod. pen. in quanto l'aver ritenuto l'imputato non responsabile della manomissione confliggerebbe con il disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen., dal momento che si tratta di circostanza aggravante oggettiva e che l'evidenza della rottura della copertura in plastica del quadro elettrico — immortalata nel fascicolo fotografico — comprovava che il prevenuto ne era a conoscenza e che aveva consapevolmente partecipato a tale condotta fruendo dell'energia elettrica così abusivamente prelevata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio.

1. Il proscioglimento per mancanza di querela è stato determinato dalla circostanza che, date le condizioni di abbandono del sito ove era collocato il contatore (un bocciodromo crollato per la neve tre anni prima ed ancora transennato), non poteva escludersi che la manomissione del contatore fosse stata effettuata da terzi e che l'imputato si fosse limitato solo ad approfittarne, allacciandovi il filo che alimentava il sistema elettrico del circo da lui gestito.

2. Ebbene, la decisione avversata è incorsa in violazione di legge, giacché non ha tenuto conto della natura oggettiva della circostanza aggravante in parola (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192) e del disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa ovvero, ancora, ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nel caso di specie, la riconosciuta evidenza della rottura della scatola che ospitava il quadro elettrico e la rimozione del blocco in plastica sigillato al contatore proprio nel punto in cui era stato effettuato l'allaccio abusivo avrebbe dovuto impedire l'esclusione della circostanza aggravante, giacché proprio tale manomissione — di cui il Tribunale ha dato atto e che deve, quindi, essere considerata ben visibile — aveva reso possibile la connessione del cavo.

Ne consegue che l'imputato, reputato autore dell'allaccio del cavo, non poteva non essersi accorto di tale manomissione e che, quand'anche non se ne fosse avveduto, deve quantomeno essere considerato in colpa, il che avrebbe imposto di non escludere la circostanza aggravante.

Depone in questo senso la giurisprudenza di questa Corte, fondata proprio sulla norma di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen., secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente o colposamente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 cit.; Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

3. Trattandosi di ricorso per saltum, trova applicazione la norma di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per cui il rinvio che segue l'annullamento va disposto alla Corte di appello di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI URBINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di URBINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 settembre 2021 dal Tribunale di Urbino, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — tratto a giudizio per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose — per mancanza di querela, previa esclusione dell'anzidetta circostanza aggravante. Tale esclusione è avvenuta in quanto il Giudice monocratico ha ritenuto indimostrata la responsabilità del prevenuto titolare di un circo la cui alimentazione elettrica era assicurata da un collegamento abusivo tramite cavo al contatore di un bocciodromo crollato tre anni prima ed ancora transennato — quanto alla manomissione del contatore, fermo restando che questi si era impossessato dell'energia elettrica fruibile liberamente grazie a detta manomissione. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino, che denunzia violazione dell'art.59 cod. pen. in quanto l'aver ritenuto l'imputato non responsabile della manomissione confliggerebbe con il disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen., dal momento che si tratta di circostanza aggravante oggettiva e che l'evidenza della rottura della copertura in plastica del quadro elettrico — immortalata nel fascicolo fotografico — comprovava che il prevenuto ne era a conoscenza e che aveva consapevolmente partecipato a tale condotta fruendo dell'energia elettrica così abusivamente prelevata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio. 1. Il proscioglimento per mancanza di querela è stato determinato dalla circostanza che, date le condizioni di abbandono del sito ove era collocato il contatore (un bocciodromo crollato per la neve tre anni prima ed ancora transennato), non poteva escludersi che la manomissione del contatore fosse stata effettuata da terzi e che l'imputato si fosse limitato solo ad approfittarne, allacciandovi il filo che alimentava il sistema elettrico del circo da lui gestito. 2. Ebbene, la decisione avversata è incorsa in violazione di legge, giacché non ha tenuto conto della natura oggettiva della circostanza aggravante in parola (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192) e del disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa ovvero, ancora, ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nel caso di specie, la riconosciuta evidenza della rottura della scatola che ospitava il quadro elettrico e la rimozione del blocco in plastica sigillato al contatore proprio nel punto in cui era stato effettuato l'allaccio abusivo avrebbe dovuto impedire l'esclusione della circostanza aggravante, giacché proprio tale manomissione — di cui il Tribunale ha dato atto e che deve, quindi, essere considerata ben visibile — aveva reso possibile la connessione del cavo. Ne consegue che l'imputato, reputato autore dell'allaccio del cavo, non poteva non essersi accorto di tale manomissione e che, quand'anche non se ne fosse avveduto, deve quantomeno essere considerato in colpa, il che avrebbe imposto di non escludere la circostanza aggravante. Depone in questo senso la giurisprudenza di questa Corte, fondata proprio sulla norma di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen., secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente o colposamente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 cit.; Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). 3. Trattandosi di ricorso per saltum, trova applicazione la norma di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per cui il rinvio che segue l'annullamento va disposto alla Corte di appello di Ancona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d
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