CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 1987
Cassazione n. 36062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/01/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Roma confermava il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in atto applicata a [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari, che era stata presentata nell'interesse dell'indagato, ai sensi dell'art.299 cod. proc. pen. L'indagato, in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere, di cui si chiedeva la modifica, per effetto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 10 novembre 2022, per i reati di sequestro di persona e tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso, commessi il 9 maggio 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell'appello richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari e la concessione del regime custodiale degli arresti domiciliari. Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, quindi, il Tribunale del riesame di Roma confermava i giudizi di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulati in senso sfavorevole ad [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto all'originario giudizio cautelare, non erano emersi elementi di novità processuali e non risultava avviato dall'indagato un percorso di rivisitazione critica delle sue condotte illecite, indispensabile per l'invocata attenuazione del regime restrittivo. Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, che imponeva di ribadire l'elevato disvalore delle condotte illecite del ricorrente, il cui accertamento traeva origine dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che accusava il ricorrente di averlo fatto salire sulla sua autovettura e di averlo aggredito brutalmente, il 9 maggio 2022, per costringerlo a versargli la somma di 20.400,00 euro - successivamente elevata a 32.000,00 euro - a saldo dei lavori effettuati nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. Si escludeva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale, rilevante in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], il decorso del tempo rispetto ai fatti di reato oggetto di contestazione, peraltro contenuto In alcuni mesi dagqi accadimenti criminosi e la sua disponibilità a trasferirsi provvisoriamente a Pineto, in provincia di Teramo. Tali elementi, infatti, assumevano una connotazione cautelare neutrale, in assenza della prova dell'effettiva attenuazione della condizione di pericolosità sociale dell'indagato, non riscontrabile nel caso in esame. Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 273, 299, 310, 649 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario, a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti di reato oggetto di contestazione, per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare applicata, non legittimava l'adozione del provvedimento censurato. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274, 275, 284, 302 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame di Roma, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare, eluso il tema censorio sottoposto al suo giudizio, costituito dalla valutazione dell'idoneità del regime degli arresti domiciliari, svolto in una località distante dal /ocus commissi delicti, ad attenuare le esigenze restrittive relative alla posizione dell'indagato, anche tenuto conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 luglio 2013, n. 213, riguardanti la presunzione relativa di pericolosità sociale per gli indagati del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2. Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti è possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il giudice dell'appello a una rivalutazione in senso favorevole all'indagato. Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire la custodia in carcere con una misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, impone una verifica, da parte del giudice, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'originaria limitazione della libertà personale. Questo principio — che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di [OSCURATO:PERSONA] — comporta che l'adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell'applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01). Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre considerare il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l'istanza di revoca o di modifica «della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell'art.299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 - 01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 273, 299, 310, 649 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario, a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti di reato oggetto di contestazione, per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare applicata, non legittimava l'adozione del provvedimento censurato. Osserva il Collegio che tenuto conto della gravità delle contestazioni elevate al ricorrente - riguardanti i reati di sequestro di persona e tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] - e delle sue condizioni soggettive, gli elementi processuali acquisiti non consentivano di ritenere superato il giudizio di elevata pericolosità sociale formulato in sede di applicazione della misura cautelare genetica e imponevano di ritenere immutata la posizione dell'indagato, anche alla luce del giudicato cautelare formatosi nei suoi confronti. Né può rilevare in senso favorevole ad [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di effettiva resipiscenza rispetto alle condotte illecite ascrittegl,, il lasso di tempo trascorso dalla commissione dei delitti oggetto di contestazione, tra l'altro contenuto in appena sei mesi, nel valutare il quale occorreva considerare che il ricorrente era detenuto fin dall'immediatezza dei fatti di reato, eseguiti il 9 maggio 2022. Invero, il mero decorso del tempo, peraltro nel caso di specie limitato, in assenza di elementi di novità processuale incidenti sulla posizione dell'indagato, rende irrilevante il profilo cronologico dedotto, che non può assumere rilievo, di per sé solo, in assenza di un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, che deve essere esclusa per il ricorrente, tenuto conto delle condotte illecite poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Non può, in proposito, non rilevarsi che, secondo quanto riferito da Nuti, il ricorrente l'aveva fatto salire sulla sua autovettura e l'aveva aggredito brutalmente, per costringerlo a versargli, dapprima, la somma di 20.400,00 euro e, successivamente, la somma di 32.000,00 euro, a saldo dei lavori effettuati da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., al quale, peraltro, la persona offesa non era collegata professionalmente, essendosi limitata a mettere in contatto l'indagato e la società in questione. Su questo profilo censorio, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli appare congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01). Queste ragioni inducono a ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274, 275, 284, 302 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame di Roma, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare, eluso il tema censorio sottoposto al suo giudizio, costituito dalla valutazione dell'idoneità del regime degli arresti domiciliari, svolto in una località distante dal /ocus commissi delicti, il Comune di Pineto, ad attenuare le esigenze restrittive relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 luglio 2013, n. 213, riguardanti la presunzione relativa di pericolosità sociale per gli indagati del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedol -lo dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame di Roma ricostruiva correttamente la posizione cautelare del ricorrente, attualizzandola sulla base delle emergenze processuali, antecedenti e susseguenti, all'adozione del provvedimento genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagato rispettoso del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, richiamato con argomentazioni non illogiche. Non può, in proposito, non ribadirsi che l'elevato disvalore delle condotte illecite contestate ad [OSCURATO:PERSONA] — che sequestrava e aggrediva Nuti per costringerlo a saldare il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. — imponeva di ritenere altamente pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo congruo il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Roma sull'adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva dell'indagato, adeguatamente valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari. Le condotte illecite del ricorrente, dunque, venivano ritenute pericolose e connotate da persistente attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Giudice dell'appello sull'adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'assenza di sintomi di resipiscenza del suo vissuto criminale, che non permettevano l'attenuazione del regime cautelare patito dal ricorrente e la sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, ritenuta inadeguata a contenere l'indole aggressiva dell'indagato.Non appaiono, infine, pertinenti i richiami difensivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2013, dovendosi evidenziare che la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riscontrabile nel caso in esame, non poteva essere superata dal solo elemento, estrinseco, costituito dalla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in luogo lontano rispetto a quello dove il fatto è stato commesso, individuato nel Comune di Pineto. Tale richiamo, dunque, appare improprio, oltre a non confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame t i a che, a pagina 4 del provvedimento impugnato, osservava che «la disponibilità di un domicilio lontano dalla persona offesa non rassicura circa il fatto che l'indagato si astenga dal contattare la vittima o le persone che assumeranno la veste di testimoni nel processo, stante che ha dimostrato di non avere alcuna remora a farlo dopo il sequestro». 5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som