CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 14508/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorson. 5533/23, nella causa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elett. domic. in Roma, via Lima 28, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procuraspeciale in atti; -ricorrente- -contro- POSTE ITALIANEs.p.a., in persona del legale rappres. p.t. ; -intimata– per la correzione di errore materiale concernente l’ordinanza n. 3589/2023, emessa dalla Corte di Cassazione, depositata in data 6 febbraio2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Conordinanza ex art. 702 bis , c.p.c., emessa il 6.12.17, il Tribunale di Sassari, accogliendo il ric orso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaNieddu, condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in loro favoredella somma di euro 24.732,64 a titolo di interessi in relazione acinque buoni postali fruttiferi, serie O, affermando l’inadempimento dellasuddetta società riguardo alle norme contrattuali stampigliate sul retrodei buoni, avendo versato la minor somma di euro 20.763,51. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello, accolto dalla Corte territoriale che, con sentenza del 14.2.2020, previa riforma dell’ordinanza impugnata, rigettò la dom anda introduttiva del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ricorsero in cassazione con un solo motivo . Conordinanza interlocutoria del 7.4.2022, la Corte ha rinviato la causa anuovo ruolo, disponendo che fossero acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Sassari informazioni sulle risultanze del fascicolo d’ufficio sulla comunicazione, o meno, con p.e.c. del testo integrale dell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale, a norma dell’art. 702bis, c.p.c., comunicazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Conordinanza del 6.2.2023, n. 3589 la Cassazione accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, cassava l’ordinanza impugnata senza rinvio, dichiarandol’inammissibilità dell’appello, e condannando i ricorrenti al pagamentodelle spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso lasuddetta ordinanza di cassazione senza rinvio, deducendo un errore materialesulla condanna alle spese ; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non svolge difese.RITENUTOCHE Iricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivodell’ordinanza impugn ata, nella parte in cui essa ha statuito lacondanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese dei gradi d’appelloe di legittimità, a favore della parte controricorrente, anziché condannare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale parte controricorrente soccombente. Il ricorso è fondato. Inv ero, la Corte, nell’accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello ed evidenziando che il regime delle spese seguiva la soccombenza , ma condannando,poi, per mer o evidente refuso , i ricorrenti al pagamento delle spese, indicate in dispositivo, anziché condannare la parte controricorrente - soccombente e appellante - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il dispositivo dell’ordinanza impugnata va corretto in conformitàdell’istanza dei ricorrenti , anche eliminando l ’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 3589/2023, depositata in data 6.2.2023, nel senso che laddove è scritto«Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4100,00, per il giudizio d’appello, e nella somma di euro 4800,00 per il grado di legittimità, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto», debba leggersi esclusivamente : «C ondanna la controricorrenteal pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4100,00, per il giudizio d’appello, e nella somma di euro 4800,00 per il grado di legittimità, oltre alla maggiorazione