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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18167/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, provvedendo de plano a norma dell'art. 678„ comma 1-bis, cod. proc. pen., disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria insoluta, al cui pagamento era stato irrevocabilmente condannato.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, sulla base di connessi motivi in cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto combinato degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza in materia di conversione della pena pecuniaria - correttamente assunta senza formalità di procedura - è ammessa opposizione davanti allo stesso Ufficio, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale.

Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (in termini, rispetto all'omologa fattispecie della remissione del debito, Sez. 1, n. 52950 del 27/04/2016, Corrao, Rv. 268550-01).

In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per la decisione al riguardo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, provvedendo de plano a norma dell'art. 678„ comma 1-bis, cod. proc. pen., disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria insoluta, al cui pagamento era stato irrevocabilmente condannato. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, sulla base di connessi motivi in cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto combinato degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza in materia di conversione della pena pecuniaria - correttamente assunta senza formalità di procedura - è ammessa opposizione davanti allo stesso Ufficio, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale. Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (in termini, rispetto all'omologa fattispecie della remissione del debito, Sez. 1, n. 52950 del 27/04/2016, Corrao, Rv. 268550-01). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per la decisione al riguardo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per l'ulteriore corso. Co
Sentenza Cassazione n. 18167/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris