CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1961
Cassazione n. 29431/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1961 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata dal Tribunale locale, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con recidiva specifica infraquinquennale. Deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4) , il ricorrente si limita a censure, in punto di responsabilità, del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent