CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6231-2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata– avverso la sentenza n. 2955/35/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il23/8/2016;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 7 / 20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a d ue motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Siciliaaveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 371/02/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani in accoglimentodel ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 18/6/2009 dall'Agenzia delTerritorio [OSCURATO:PERSONA] di Trapani,in forza del quale l'Ufficio finanziario aveva rigettato il reclamo proposto dalla medesima, relativamente al proprio terreno, a vv erso l'entrata in conservazione degli archivi catastali della mappa particellare, effettuata a seguito di verifica - straordinaria dal Consorzio CO.GI. per conto del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e del Ministero delle Finanze, avendo, in particolare, la ricorrente in primo grado contestato la posizione della linea rossa di demarcazione per l'individuazione del confine tra proprietà privata e contigua fascia demaniale marittima,che aveva determinato la formazione di una nuova particellacatastale; la contribuente è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo e secondo motivo l ’Agenzi a ricorrente denuncia , in rubrica, «Difetto di giurisdizione. Art.360 comma 1 n.1 c. p. c. Violazione di legge pererronea applicazione art.2 decreto legislativo 546 del 1992 in relazioneall'art. 32 del codice della navigazione e 950 c.c. » lamentando chela Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto sia l’eccezione didifetto di giurisdizione del giudice tri butario , sia la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale; 1.2. le doglianze vanno disattese;1.3. sulla scorta di quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 34695 del 30/12/2019in motiv.), in base a principi di diritto che il Collegio condivide appieno, in diritto è d’uopo evidenziare che, ex art. 32 dello Statuto della RegioneSicilia e dell'art.3 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 684, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla Regione S icilia e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all'amministrazione della Regione medesima, Assessorato al Territorio e Ambiente; 1.4. con convenzione n.1/1999 , stipulata in data 14/12/1999 tra il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e la Regione, a quest'ultima fu esteso anche il sistema informativo del demanio marittimo, già affidato al Consorzio generale per l'informatica, ferme rimanendo le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto; 1.5. all'esito dell'attività di verificazione straordinaria compiuta dal Consorzio, fu predisposta una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, successivamente incorporati dall'Agenzia delle entrate; 1.6. gli interessati potevano, dunque,presentare reclamo agli uffici suddetti avverso la formazione di una nuova particella catastale mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, con modifica delle risultanze catastali; 1.7. ciò posto, le questioni poste dall'Agenzia delle entrate sono già state affrontate e risolte dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19524 del 23/07/2018, relativa a controversia identica, per causa petendie petitum, a quella che occupa; 1.8. in riferimento alla giurisdizione, le Sezioni Unite hanno statuito quanto segue: « Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi»; 1.9. in riferimento alla partecipazione della Regione Sicilia,le Sezioni Unite hanno statuitoche «... nel giudizio tributario non viene in riguardo l'accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l'aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato. Resta, dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui all'art. 14, d.lgs. 546/92, nei confronti dell'amministrazione della regione siciliana competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso catastale di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546/1992 unicamente ad una nozione d'interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all'esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini»; 1.10. è opportuno, peraltro, da ultimo evidenziare che la già intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, giustifica la trattazione del ricorso da parte di questo Collegio; 2. in conclusione,il ricorso va rigettato; 3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente, rimasta intimata P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di con