CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con ricorso avverso la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10 Dlgs. 74/2000, per non aver tenuto conto che l'imputato non avrebbe potuto esercitare la carica di amministratore della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] A.R.L., essendo egli detenuto dal 2004 al fino al momento della nomina, avvenuta nel 2007, ed avendo rassegnato le dimissioni nel 2008; Rilevato che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'illogicità commisurazione della pena, non avendo il giudice tenuto conto delle circostanze del fatto e della collaborazione processuale dell'imputato, fattori che avrebbero meritato non solo la concessione delle attenuanti generiche ma anche la loro prevalenza sulla contestata recidiva Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha evidenziato che al momento del subingresso nella carica di amministratore il ricorrente non ha sollevato formalmente alcuna questione, pur essendone a conoscenza della nomina. L'imputato non ha neppure rilevato la mancata ricezione delle scritture contabili che aveva l'obbligo di ricevere e tenere in custodia, e che sono state invece consegnate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a sua moglie, nella qualità di precedente amministratore; Rilevato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Pertanto anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché afferente al trattamento sanzionatorio, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla personalità criminale dell'imputato, al quale è stata contestata la recidiva reiterata in ragione della pluralità di condanne, della loro continuità nel tempo e dell'indifferenza mostrata verso i precetti penali e le decisioni dell'autorità giudiziaria. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d