CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25629/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 5 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Terni, in data 12 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di ricettazione e truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen. sulle contestate aggravanti. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura come la sussistenza del dolo di ricettazione sia stata desunta dal silenzio dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, la quale ha escluso che ricavare la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta possa costituire un pregiudizio per le garanzie difensive (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità per il delitto di truffa, è manifestamente infondata, in quanto alle pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata il secondo giudice ha con congrue argomentazioni sconfessato l'assunto difensivo, evidenziando come proprio il non aver celato la propria identità avesse consentito al prevenuto di carpire la fiducia della vittima, facendole credere che l'assegno consegnato fosse pagabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]