CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 02897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 21/1/2022 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 19/3/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato per genericità. La censura, infatti, non contiene alcun richiamo alla motivazione della sentenza impugnata, della quale non è citato neanche un passaggio. Nessun confronto, quindi, con la decisione di appello, che ha confermato - con argomento adeguato - la destinazione a terzi quantomeno di parte delle sostanze rinvenute nella disponibilità dell'imputato. 5. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 'gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]